Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 giugno 2024
Linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' 2024/2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 773).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
comma 1: «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»;
comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione e la soppressione di universita';
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei), e in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»;
Viste le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 270/2004 con l'adozione del decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96;
Visto l'art. 2 (Misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle istituzioni universitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita'»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Universita';
Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'», e l'art. 1, comma 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;
Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali:
la Dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta Formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020, tra cui gli standard e Linee guida europei per l'Assicurazione della qualita' e l'Approccio europeo per l'Assicurazione della qualita' dei Corsi congiunti del 2015;
la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 maggio 2020, il Bilancio europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti ufficiali relativi all'iniziativa «Next Generation EU»;
l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'Italia valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2023 (prot. n. 998), con il quale sono state emanate le Linee guida per la valutazione della qualita' della ricerca (VQR) 2020 - 2024, ai sensi art. 3, comma 1, lettera i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010;
Vista la convenzione in data 1° agosto 2023 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 4 aprile 2024; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 10 aprile 2024; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 12 aprile 2024; della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 18 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1

Programmazione 2024 - 2026

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati.
2. Le Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Universita' telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresi' l'integrazione del piano triennale integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.
3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e' finalizzata all'innalzamento della qualita' del sistema universitario assicurando il progressivo miglioramento del benessere degli studenti. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione:
A. innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattivita' del Paese;
C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle diseguaglianze;
D. promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca;
E. valorizzare il personale delle universita', anche attraverso la mobilita'.
4. Sono destinati al conseguimento degli obiettivi della programmazione triennale il complesso delle risorse per il sistema universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2 e al relativo allegato 1. Contribuiscono al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al comma 3, in connessione alle ulteriori risorse stanziate sul PNRR e sul fondo per il finanziamento ordinario a favore della ricerca e degli studenti universitari, in particolare:
a. le risorse del fondo per la programmazione triennale, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente decreto;
b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziate dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, secondo quanto indicato dall'art. 4, del presente decreto;
c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente decreto;
d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani per l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7.
5. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettere a., b. e c., viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. Con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera d., i relativi indicatori sono definiti all'allegato 3.
6. A partire dal 2025, i risultati conseguiti dagli Atenei sulla base degli indicatori di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di accreditamento periodico degli stessi. Per l'anno 2024, continuano ad essere utilizzati gli indicatori relativi al periodo 2021 - 2023. All'art. 8 e al relativo allegato 4 sono riportate le linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
 
ALLEGATO 1: Voci di riferimento e percentuali del finanziamento
statale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2: Indicatori per la valutazione dei risultati (articoli 3 e
4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 3: Indicatori e criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per
l'orientamento e il Tutorato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 4: Linee di indirizzo sulla programmazione delle Universita' relativa all'istituzione e accreditamento iniziale di corsi e sedi
decentrate

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Programmazione finanziaria 2024 - 2026

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento secondo le voci e le percentuali riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede all'adozione del modello del costo standard per il triennio 2024-2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del 2017, nel rispetto degli standard minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e tenuto conto della possibilita' di doppia iscrizione ai corsi di studio universitari ai sensi della legge. Il costo standard potra', altresi', tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni a ordinamento speciale, previa definizione degli appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art. 8, comma 5, lettera a).
 
Art. 3

Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D

1. Le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 24, pari a un massimo di 68 milioni di euro annui per le Universita' statali (1) e a un massimo di 2 milioni di euro annuo per le Universita' non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettera A, C e D:

Tabella 1 - Obiettivi A, C e D e relative azioni
=======================================================
| | Obiettivi /azioni |
+=======+=============================================+
| |Innovare la didattica universitaria e |
| |ampliare l'accesso alla formazione |
|A |universitaria |
+-------+---------------------------------------------+
| |Valutazione delle competenze acquisite dagli |
| |studenti e riduzione della dispersione |
|A.1 |studentesca |
+-------+---------------------------------------------+
| |Innovazione delle metodologie didattiche |
| |(TLC) e potenziamento della docenza |
|A.2 |strutturata nei corsi di studio |
+-------+---------------------------------------------+
| |Attrattivita' dei corsi di studio e |
|A.3 |formazione a distanza |
+-------+---------------------------------------------+
| |Potenziare i servizi per il benessere degli |
| |studenti e per la riduzione delle |
|C |diseguaglianze |
+-------+---------------------------------------------+
| |Accessibilita' delle sedi, aule e spazi per |
| |lo sport e lo studio (aule, spazi di studio, |
| |biblioteche, software per la didattica a |
| |distanza, infrastrutture digitali e spazi per|
|C.1 |lo sport) |
+-------+---------------------------------------------+
| |Qualificazione dell'offerta formativa in |
| |relazione alle caratteristiche della |
|C.2 |popolazione studentesca |
+-------+---------------------------------------------+
| |Ampliamento degli interventi per il benessere|
| |degli studenti, il diritto allo studio e la |
|C.3 |disabilita' |
+-------+---------------------------------------------+
| |Promuovere la dimensione internazionale |
|D |dell'alta formazione e della ricerca |
+-------+---------------------------------------------+
|D.1 |Esperienze di studio e di ricerca all'estero |
+-------+---------------------------------------------+
| |Integrazione della didattica nelle reti |
|D.2 |internazionali e europee |
+-------+---------------------------------------------+
| |Attrazione di studenti internazionali e |
|D.3 |attivita' di internazionalizzazione |
+-------+---------------------------------------------+

2. Gli Atenei statali e non statali legalmente riconosciuti possono chiedere ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al comma 1 un ammontare di risorse pari al 3% della assegnazione non vincolata nella destinazione del FFO (2) o del contributo previsto dalla legge n. 243/1991 per l'anno 2023. Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5.

(1) Ad eccezione dell'Universita' di Trento ai sensi dell'art. 12-bis
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(2) Per la Scuola superiore meridionale si fa riferimento al peso
percentuale sul sistema universitario statale del finanziamento
attribuito nel 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Art. 4

Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E

1. Le risorse previste dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, per le Istituzioni universitarie statali, ivi comprese l'Universita' di Trento, sono finalizzate alla promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese e ripartite nel seguente modo:
a. 75% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attivita' di ricerca libera e di base degli Atenei;
b. max 25% delle risorse sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettera B ed E:

Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni
=========================================================
| | Obiettivi /azioni |
+=======+===============================================+
| |Promuovere le reti della ricerca e valorizzare |
|B |la competitivita' del Paese |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Acquisizione di competenze per il mondo del |
|B.1 |lavoro fino al dottorato di ricerca |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Trasferimento tecnologico e valorizzazione |
|B.2 |delle conoscenze |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Miglioramento delle infrastrutture e degli |
| |strumenti per la ricerca al fine |
| |dell'integrazione della ricerca nelle reti |
|B.3 |internazionali ed europee |
+-------+-----------------------------------------------+
|B.4 |Federazione o fusione tra Atenei |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Valorizzare il personale delle universita', |
|E |anche attraverso gli incentivi alla mobilita' |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Miglioramento dell'ecosistema della ricerca e |
| |incentivi alla mobilita' dei ricercatori e dei |
| |professori, anche ai sensi dell'art. 7, della |
|E.1 |legge n. 240/2010. |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Sviluppo delle competenze del personale |
| |docente, anche in considerazione dei TLC, e |
| |integrazione del Fondo per la premialita' (art.|
|E.2 |9, comma 1, legge n. 240/2010) |
+-------+-----------------------------------------------+
| |Sviluppo delle competenze del personale |
| |tecnico-amministrativo, anche in considerazione|
| |della dematerializzazione e del potenziamento |
| |del lavoro agile, e integrazione del Fondo per |
| |la premialita' (art. 9, comma 1, legge n. |
|E.3 |240/2010) |
+-------+-----------------------------------------------+

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra gli Atenei statali in proporzione al peso del costo standard (3) degli anni 2024, 2025 e 2026 ad integrazione della parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento. Di tali risorse si tiene altresi' conto ai fini del calcolo delle quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui all'art. 11 della legge n. 240/2010.
3. Gli Atenei statali possono chiedere ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera b, un ammontare di risorse pari al 2,3% della assegnazione di FFO 2023 non vincolata nella destinazione.
Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5 (4) .
4. Gli Atenei non statali legalmente riconosciuti possono utilizzare alternativamente le risorse attribuite per gli obiettivi di cui all'art. 3 anche per gli obiettivi del presente articolo.

(3) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica il
costo standard.

(4) Per l'Universita' di Trento si fa riferimento al peso percentuale
di costo standard (ponderazione 70%) e quota premiale
(ponderazione 30%).
 
Art. 5

Assegnazione dei finanziamenti e valutazione
dei risultati

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), e 3 le Universita' statali interessate, anche aggregate in rete, provvedono a comunicare, con modalita' telematiche definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, un proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, articolato in due progetti riferiti ciascuno ad un unico obiettivo, di cui uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 3 e uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 4. Le Universita' non statali, nei medesimi termini sopraindicati, articolano il loro programma in massimo due progetti riferiti agli obiettivi di cui all'art. 3 e 4. Ciascun progetto prevede l'indicazione di:
a. almeno una azione e due indicatori e non oltre tre con i relativi target e comunque almeno un indicatore per ogni azione selezionata, assicurando la coerenza tra azione e indicatori selezionati;
b. le risorse necessarie per il progetto rispetto al budget attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera b), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio o di terzi. Per i progetti presentati da reti di Atenei, il progetto presentato dall'Ateneo capofila indica le risorse necessarie a proprio carico e quelle a carico degli altri Atenei partecipanti.
2. Gli indicatori sono individuati dagli Atenei tra quelli riportati nell'allegato 2, cui puo' essere aggiunto al massimo un ulteriore indicatore per progetto autonomamente proposto dall'Ateneo, purche' idoneo a consentire in modo oggettivo la misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i relativi target sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede.
3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Ministro e composto da quattro rappresentanti del MUR e tre dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata per ciascun progetto e relativa azione considerando la complessita' dei progetti di rete tenendo conto dei seguenti criteri:
i. Chiarezza e coerenza delle attivita' contenute nel progetto rispetto agli obiettivi specifici dell'Ateneo e a quelli della programmazione del MUR;
ii. Fattibilita' del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo e capacita' di integrare l'intervento con altri finanziamenti nazionali e internazionali;
iii. Pertinenza degli indicatori con azione e obiettivo e capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto del target individuato.
4. Il comitato di valutazione propone l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati da ciascun Ateneo, graduando l'entita' della assegnazione proposta in proporzione ai giudizi attribuiti, fermo restando che per l'ammissione a finanziamento di ciascun progetto e' comunque necessario che il giudizio espresso sia almeno sufficiente in ciascuno dei tre criteri di cui al comma 3.
5. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. Nel caso in cui, sulla base degli esiti della valutazione di cui al comma 4, l'entita' delle risorse messe a disposizione non consenta il finanziamento di tutti i progetti, con il medesimo decreto si provvede alla proporzionale rimodulazione delle assegnazioni proposte. Viceversa, qualora sulla base delle assegnazioni proposte, risultino risorse eccedenti, le stesse sono attribuite ad integrazione della quota premiale di cui all'art. 6.
6. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, viene disposta la conferma dell'assegnazione del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai rispettivi target.
 
Art. 6
Quota premiale, qualita' del sistema universitario e benessere degli
studenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle qualita' del sistema universitario e del benessere degli studenti, nel riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali ovvero del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si provvede, per il triennio 2024-2026 come indicato ai successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle linee guida per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre 2019 (prot. n. 1110), come integrato dal decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444).
2. La percentuale del 60% della quota premiale e' ripartita per gli anni 2024 e 2025 sulla base dei risultati della VQR 2015-2019 con modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2023. Dal 2026, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della VQR 2020-2024.
3. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita sulla base dell'indicatore relativo alla qualita' delle politiche di reclutamento. Di tale percentuale una quota pari al massimo a 1/4 prende in considerazione le assunzioni di professori non gia' appartenenti ai ruoli dell'ateneo. Per gli anni 2024 e 2025 l'indicatore di qualita' e' calcolato sulla base dei risultati della VQR 2015-2019; per l'anno 2026 si fa riferimento ai dati della VQR 2020-2024. L'indicatore e' oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto del reclutamento negli Atenei negli anni successivi alla VQR.
4. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalita' indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo:
a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni Ateneo relativamente agli indicatori sopra citati;
b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.
Al fine di tenere conto dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate dal Ministero alle universita' in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'indicatore complessivo dei sopraindicati risultati e' ponderato con un fattore correttivo che tiene conto in misura crescente in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del grado di utilizzo delle risorse assegnate.
 
Art. 7
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il
tutorato

1. Le Universita' definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma 3, tenuto conto anche delle risorse del PNRR destinate all'orientamento attivo, i cui criteri di utilizzo sono definiti dal decreto ministeriale del 3 agosto 2022, n. 934, e di quelle statali di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2023, n. 809, art. 9, lettera f, all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e di cui all'art. 1, commi 290-293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono destinate complessivamente per il triennio 2024-2026 le seguenti risorse:
1. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le Universita' statali e 2,5 milioni annui per le Universita' non statali;
2. piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le Universita' statali.
La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento e' indicata nell'allegato 3.
 
Art. 8

Istituzione e accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi

1. Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto e' fatto divieto di dare corso all'istituzione e all'accreditamento iniziale di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di Universita' gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'istituzione e l'accreditamento iniziale dei corsi e delle sedi decentrate vengono disposti, nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle linee d'indirizzo riportate nell'allegato 4 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6.
3. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e' disposto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1154/2021 e dal modello AVA 3 approvato dall'ANVUR con delibera del Consiglio direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023, tenuto conto degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6.
4. Ai fini dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e della verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite, gli Atenei sono tenuti a sottoporre gli studenti iscritti ad appositi test sulla base di criteri e metodologie definite dall'ANVUR tenuto conto dei seguenti principi: definizione di formati standard delle prove e definizione di un sistema informativo per l'acquisizione dei risultati; elaborazione almeno annuale dei risultati; comparabilita' dei risultati sia nel tempo sia tra i corsi di studio. In prima applicazione, l'ANVUR provvede alla selezione dei corsi di studio interessati dai test tenuto conto dei programmi triennali degli Atenei ammessi a finanziamento secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto. A decorrere dall'a.a. 2026/2027 la somministrazione dei test sara' estesa a tutti i corsi di studio.
5. Con apposito decreto sono definiti i criteri, le modalita' e, su proposta dell'ANVUR, gli indicatori anche tra quelli riportati all'allegato 2 per l'accreditamento iniziale e periodico:
i. delle Istituzioni superiori ad ordinamento speciale, a integrazione di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439);
ii. delle Scuole e dei Collegi superiori costituiti dagli Atenei, in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
6. Con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN, ANVUR e CNSU, sono definite le linee generali d'indirizzo relative all'offerta formativa a distanza, tenuto conto delle proposte del gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024. Fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti con il decreto ministeriale n. 289/2021. Resta ferma, nell'ambito dei corsi di studio accreditati con modalita' convenzionale, la possibilita' di erogare attivita' formative a distanza per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale, e la possibilita' da parte delle Universita' non telematiche di richiedere l'accreditamento di corsi a distanza alle stesse condizioni delle Universita' telematiche. Gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR in coerenza con i sopraindicati indirizzi.
7. Gli istituti stranieri di istruzione superiore possono richiedere l'accreditamento di corsi di studio in Italia nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, adottato in attuazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148. I corsi di studio afferenti agli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono altresi' sottoposti alla programmazione nazionale degli accessi.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2027-2029.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 giugno 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1941