Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 aprile 2024 |
Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e pertinenti regolamenti delegati di esecuzione; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento UE n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; Visto il regolamento (UE) n. 382/2021 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare; Visto il regolamento delegato (UE) n. 1374/2021 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e in particolare l'art. 2, comma 109, che stabilisce che: «A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.» Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 4, comma 5-quater; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 64, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», e l'art. 6, che dispone che «Il Ministero dell'istruzione» assuma la denominazione di «Ministero dell'istruzione e del merito»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, n. 65, «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute del 18 dicembre 2017, n. 14771, «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dalla ricerca del 22 febbraio 2018, n. 2026, «Definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo mense scolastiche biologiche»; Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2018, n. 39050, con il quale e' stata istituita la piattaforma informatica per l'inserimento dell'istanza di iscrizione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 giugno 2019, n. 6401, «Modifica al decreto 22 febbraio 2018, concernente: "Definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo mense scolastiche biologiche"»; Visto il piano d'azione dell'Unione europea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (COM(2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021, che colloca tra le azioni previste anche l'Azione 3 - Promuovere le mense biologiche e intensificare il ricorso agli appalti pubblici verdi; Visto l'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; Viste le linee di indirizzo nazionale per la «ristorazione scolastica» approvate in sede di conferenza unificata e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri DAR 3925 P-4.37.2.18 del 7 marzo 2024, acquisita agli atti del MASAF in pari data con n. 111836, con la quale e' stata trasmessa la nota del MEF del 4 marzo 2024, n. 10204, recante alcune osservazioni allo schema di decreto; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri DAR 3994 P-4.37.2.18 dell'8 marzo 2024, acquisita agli atti del MASAF in pari data con n. 114345, con la quale e' stata trasmessa copia dell'atto di intesa sul provvedimento in oggetto, sancita nella seduta della conferenza unificata del 7 marzo 2024; Considerato che il comma 5-bis dell'art. 64 del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente; Considerato che il suddetto Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione; Tenuto conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato nella deliberazione 20 dicembre 2022, n. 52/2022/G - relazione concernente: «Il sostegno ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica»; Ritenuto opportuno armonizzare le percentuali minime, i requisiti e le specifiche tecniche della «mensa scolastica biologica», definite nell'allegato 1 del suddetto decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65 «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari»; Ritenuto opportuno recepire le «raccomandazioni» formulate dalla Corte dei conti, a seguito dell'indagine IV.5/2020 «Il sostegno ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», con particolare riguardo a una maggiore evidenza dell'incremento della somministrazione dell'alimento biologico nelle mense scolastiche e al relativo incremento dei costi; Ritenuto opportuno applicare il vincolo di sostanziale indisponibilita' stabilito all'art. 2, comma 109, della finanziaria 2010, rispetto a risorse eventualmente ripartite e/o trasferite in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto opportuno accogliere le osservazioni di cui alla nota MEF del 4 marzo 2024, n. 10204; Acquisita l'intesa in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 marzo 2024;
Decreta:
Art. 1
Modifica del decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771
1. Il comma 1, lettera e), dell'art. 2, e' modificato come segue: «prodotto biologico» o «alimento biologico»: il prodotto ottenuto in conformita' alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2018/848 e pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione;». 2. Il comma 1, lettera f), dell'art. 2, e' modificato come segue: «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.». 3. Al comma 3, dell'art. 3, le parole «comma 1 compilando il modulo di cui all'allegato 2, e allegando copia del contratto e la lista dei punti di somministrazione» sono sostituite con le parole «comma 2, mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero.». 4. Il comma 5 dell'art. 3 e' modificato come segue: «L'elenco e' allegato al decreto di riparto del Fondo mense scolastiche biologiche, di cui all'art. 64, comma 5-bis, terzo periodo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.». 5. Al comma 6 dell'art. 3 le parole «comma 5» sono sostituite con le parole «comma 2». 6. Il comma 7 dell'art. 3 e' modificato come segue: «Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento (UE) 2018/848, nella parte in cui consente agli Stati membri di applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un marchio collettivo identificativo della mensa scolastica biologica e ne stabilisce i relativi piani di controllo.». 7. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. 8. L'allegato 2 e' eliminato. |
| Allegato 1 Percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche della mensa scolastica biologica
Il presente allegato definisce i requisiti e le specifiche tecniche che la mensa scolastica deve soddisfare per essere qualificata biologica e per l'utilizzo del marchio. 1. Classificazione delle materie prime La mensa scolastica, al fine della qualificazione come biologica, e' tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica, le percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto di seguito riportate. ===================================================================== | |Percentuali minime di | | Categoria di prodotto | utilizzo | +============================================+======================+ |frutta, ortaggi, legumi, cereali | 70% | +--------------------------------------------+----------------------+ |Uova | 100% | +--------------------------------------------+----------------------+ |prodotti da forno (escluso il pane), pasta, | | |riso, farine | 70% | +--------------------------------------------+----------------------+ |carne bovina | 50% | +--------------------------------------------+----------------------+ |carne suina, avicola, ovina | 30% | +--------------------------------------------+----------------------+ |pesce d'acquacoltura | 100% | +--------------------------------------------+----------------------+ |Latte | 100% | +--------------------------------------------+----------------------+ |salumi, prodotti lattiero caseari | 30% | +--------------------------------------------+----------------------+ |yogurt, succhi di frutta | 100% | +--------------------------------------------+----------------------+ |olio extra vergine di oliva | 70% | +--------------------------------------------+----------------------+ |pelati, polpa, passata di pomodoro | 70% | +--------------------------------------------+----------------------+ |marmellate e confetture | 100% | +--------------------------------------------+----------------------+
Le percentuali di cui sopra devono essere previste in tutti i nuovi contratti. Le deroghe alle percentuali di cui sopra, che non possono essere superiori al 20%, devono essere previste nel contratto e devono essere adeguatamente motivate nello spazio riservato sull'istanza. 2. Norme di preparazione dei piatti Nella preparazione dei piatti devono essere rispettate le seguenti disposizioni: a) gli additivi e i coadiuvanti impiegati sono solo quelli in conformita' al metodo di produzione biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848; b) gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni aromatiche naturali o aromi naturali, come definiti dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008; c) e' vietato l'utilizzo di OGM e prodotti derivati o ottenuti da OGM; d) sono utilizzati prodotti stagionali nel rispetto del calendario delle stagionalita', di cui all'allegato A del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65 «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari»; e) nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali della produzione biologica secondo il metodo di produzione biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi; f) nella preparazione del singolo piatto non possono essere utilizzati per il medesimo ingrediente prodotti biologici e non biologici. 3. Criteri di separazione Nella gestione degli ingredienti biologici con riferimento a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, durante tutte le fasi di magazzinaggio e lavorazione deve essere garantita la separazione dai relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi controlli. Tale separazione deve essere garantita attraverso distinzioni nello spazio (con aree o linee dedicate al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici per la lavorazione del prodotto biologico). Nelle fasi di trasporto i contenitori utilizzati per gli alimenti biologici e, se del caso i piatti ottenuti esclusivamente da ingredienti biologici, sono di colore e/o formato diverso da quelli utilizzati per i prodotti convenzionali, oppure chiaramente distinti con segnali indelebili, secondo il metodo di produzione biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi. 4. Criteri di premialita' Al fine di ridurre lo spreco alimentare e di ridurre l'impatto ambientale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara o nei relativi contratti, tra gli altri, i seguenti criteri di premialita', attribuendo a essi il massimo punteggio nella valutazione qualitativa dell'offerta: a) impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166; b) percentuale di utilizzo di alimenti biologici di cui al punto 1 del presente allegato prodotti in un'area vicino al luogo di somministrazione del servizio, al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dai servizi di refezione, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra. L'area di produzione e' considerata vicina se si trova in un raggio massimo di 150 km terrestri, fatta eccezione per il pesce. Per le isole la distanza e' da calcolarsi in relazione alla terraferma, pertanto al netto di quella occupata dal mare. I bandi di gara o i relativi contratti devono precisare quali sono gli eventuali prodotti esclusi dal calcolo del valore percentuale che definisce questo criterio di premialita' (es. prodotti di difficile reperibilita': pesce da acquacoltura, prodotti avicoli, ecc.). |
| Allegato 2
"CARTA INTESTATA REGIONE"
SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. L'allegato 1 del presente decreto si applica ai bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi di mensa scolastica biologica che saranno pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e, per i soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, a partire dall'anno scolastico 2024-2025. 2. La relazione illustrativa di cui all'art. 1, comma 1, paragrafi 3 e 5 del decreto interministeriale 17 giugno 2019, n. 6401, deve essere redatta dalle regioni utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto. 3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2024
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Il Ministro della salute Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1001 |
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