Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli»;
a) all'articolo 6, comma 1:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: «o di logge rientranti all'interno dell'edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche»;
2) dopo la lettera b-bis), e' inserita la seguente:
«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «la stessa o da quello» sono inserite le seguenti: «, rilasciato o assentito,» le parole: «l'intero immobile o unita' immobiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «l'intero immobile o l'intera unita' immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimita' dei titoli pregressi,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare concorrono, altresi', il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo» e le parole: «non sia disponibile copia» sono sostituite dalle seguenti: «non siano disponibili la copia o gli estremi»;
b-bis) all'articolo 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso»;
b-ter) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,»;
c) all'articolo 23-ter:
01) al comma 1 e' premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unita' immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6»;
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unita' immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi', sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita' immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita' immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre consentito, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unita' immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita' immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non e' assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, ne' al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso e' disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a)»;
2) al comma 3:
2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilita' per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «di un intero immobile» e le parole: «sempre consentito» sono sostituite dalle seguenti: «consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies»;
c-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato e' autorizzato ad asseverare la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo' essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita' di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente»;
c-ter) all'articolo 31, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine»;
d) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,» sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le parole: «dell'assetto idrogeologico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, puo', altresi', provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile e' determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;
d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;
f) all'articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresi' che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, e' trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalita' di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformita' che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformita' che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi.»;
f-bis) dopo l'articolo 34-bis e' inserito il seguente:
«Art. 34-ter (L) - (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo). - 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformita' dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 e' provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivita' e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.
4. Le parziali difformita', realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformita' edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilita' o di agibilita' nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis»;
g) all'articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformita' da essa» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di permesso di costruire o in totale difformita' nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformita' da essa» e le parole: «34, comma 1,» sono soppresse;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformita' nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformita'»;
h) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformita' nelle ipotesi di parziali difformita' e di variazioni essenziali). - 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonche' ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 puo' essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico puo' condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformita'. Per la conformita' edilizia, la dichiarazione e' resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento e' provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorita' preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attivita' o in difformita' da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilita' paesaggistica, si applica altresi' una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivita' presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilita' paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e' interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione e' tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante puo' esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico»;
i) all'articolo 37:
01) al comma 1, la parola: «doppio» e' sostituita dalla seguente: «triplo» e le parole: «516 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.032 euro»;
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 36-bis»;
3) alla rubrica, le parole: «e accertamento di conformita'» sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O.
n. 239.
- Si riportano gli articoli 2-bis e 6, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2-bis (L). (Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice
civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori
sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla
tutela.
1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento
dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo,
gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque
consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti
dalla legge regionale, anche quando l'intervento di
recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra
gli edifici e dai confini, a condizione che siano
rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della
realizzazione dell'edificio, che non siano apportate
modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del
sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che
sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita
dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo
quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli.»
«Art. 6 (L). (Attivita' edilizia libera). - (legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94): 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(Omissis)
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti
all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei
porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso
pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio
prospicienti aree pubbliche, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche
impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare
mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli
immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.
In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non
possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente
chiuso, con conseguente variazione di volumi e di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive
e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto
visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, rilasciato all'esito di
un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli
rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento
delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione
dello stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare concorrono, altresi', il pagamento delle
sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5
e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo
stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
quarto periodo si applicano altresi' nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli
estremi."
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso.»
- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (L). (Interventi subordinati a permesso di
costruire). - (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4):
(Omissis)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con
legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti, sono subordinati a permesso di costruire o a
segnalazione certificata di inizio attivita'.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 23-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante). - 1. Ai fini del presente articolo, il
mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una
singola unita' immobiliare si considera senza opere se non
comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere
da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui
all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o
della singola unita' immobiliare diversa, da quella
originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della
singola unita' immobiliare all'interno della stessa
categoria funzionale e' sempre consentito, nel rispetto
delle normative di settore, ferma restando la possibilita'
per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi', sempre ammessi il mutamento di
destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al
comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita'
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A),
B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone
equipollenti come definite dalle leggi regionali in
materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma
1-quater e delle normative di settore e ferma restando la
possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita' immobiliari, il
mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e'
sempre consentito, ferma restando la possibilita' per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla
forma di utilizzo dell'unita' immobiliare conforme a quella
prevalente nelle altre unita' immobiliari presenti
nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento
di destinazione d'uso non e' assoggettato all'obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse
generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di
legge regionale, ne' al vincolo della dotazione minima
obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito
dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento
del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione
secondaria. Per le unita' immobiliari poste al primo piano
fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso
e' disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i
casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono
individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei
commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unita'
immobiliari poste al primo piano fuori terra o
seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei
seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1,
alla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, al titolo richiesto per
l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di
destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti
accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili
all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni
caso applicazione diretta, fatta salva la possibilita' per
le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di
semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile
all'interno della stessa categoria funzionale e' consentito
subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma
1-quinquies.»
- Si riporta l'articolo 24, comma 5, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (L). (Agibilita'). - (regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
comma 1).
(Omissis)
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di
rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,
nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e
la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei
casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione
certificata puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
4 e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato che assevera
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma
8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di
aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla
banda ultra-larga', rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 175.
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di
cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della
certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte
dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto
degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente, il tecnico progettista abilitato e'
autorizzato ad asseverare la conformita' del progetto alle
norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a
2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati,
fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una
persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite
massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo'
essere resa ove sia soddisfatto il requisito
dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali
e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a
garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee
condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili
prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani
abitabili ovvero la possibilita' di un'adeguata
ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia
delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e
dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di
altezza minima e superficie minima dei locali previste a
legislazione vigente.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi'
essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»
- Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (L). (Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali). - (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109).
(Omissis)
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto
idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati delle amministrazioni
competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto
idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle
amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis
della legge n. 241 del 1990, puo', altresi', provvedere
all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata
ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione delle opere abusive da parte
dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del
responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il
valore venale dell'immobile e' determinato dai competenti
uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi
per la rimozione delle opere abusive.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 32, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (L). (Determinazione delle variazioni
essenziali). - (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8).
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e
idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o
in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in
totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44.»
- Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (L). (Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire). - (legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).
(Omissis)
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 34-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei
distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro i
limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
inferiore ai 100 metri quadrati.
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie
utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di
cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie
assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la
realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali
frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare
eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al
comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per
le misure minime individuate dalle disposizioni in materia
di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente
agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre
tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entita',
nonche' la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di
titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il
minore dimensionamento dell'edificio, la mancata
realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la
difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in
cantiere e gli errori materiali di rappresentazione
progettuale delle opere.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di
diritti reali.
3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a
bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, il tecnico attesta altresi' che gli
interventi di cui al presente articolo rispettino le
prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte
II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della
documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla
base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma
3, e' trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione
dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo
le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per
l'esercizio delle modalita' di controllo previste dalle
regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le
difformita' che costituiscono interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere
b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato
allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o
l'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma
2-bis, ovvero, in caso di difformita' che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase
e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non puo' comportare limitazione dei
diritti dei terzi.».
- La legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilita' dei suoli), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1977, n. 27.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n.30.
- Si riporta l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - (Omissis)
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
(Omissis).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 21-nonies della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
- Si riporta l'articolo 36 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (L). (Accertamento di conformita' nelle
ipotesi di assenza di titolo, totale difformita' o
variazioni essenziali). - 1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale
difformita' nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivita'
nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale
difformita' da essa o con variazioni essenziali, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e'
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso
di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.»
- Si riporta l'articolo 31 di cui all'allegato 1
annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Allegato 1 - Art. 31 (Azione avverso il silenzio e
declaratoria di nullita'). - 1. Decorsi i termini per la
conclusione del procedimento amministrativo e negli altri
casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse puo'
chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione
di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di
attivita' vincolata o quando risulta che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non
sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita'
previste dalla legge si propone entro il termine di
decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo'
sempre essere opposta dalla parte resistente o essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle nullita' di cui
all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.»
- Si riporta l'articolo 36-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformita' nelle
ipotesi di parziali difformita' e di variazioni
essenziali). - 1. In caso di interventi realizzati in
parziale difformita' dal permesso di costruire o dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi
di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformita'
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle
ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei
termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario
dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e
presentare la segnalazione certificata di inizio attivita'
in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda, nonche' ai requisiti
prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento
della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle variazioni essenziali di cui
all'articolo 32.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 puo'
essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di
cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla
preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo
sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo
del presente comma. In sede di esame delle richieste di
permesso in sanatoria lo sportello unico puo' condizionare
il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte
del richiedente, degli interventi edilizi, anche
strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della
normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di
sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono
essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le
segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate ai
sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli
interventi di cui al secondo periodo del presente comma le
misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del
titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria
sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista
abilitato che attesta le necessarie conformita'. Per la
conformita' edilizia, la dichiarazione e' resa con
riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della
realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione
dell'intervento e' provata mediante la documentazione di
cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto
periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca
di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione
indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico
incaricato attesta la data di realizzazione con propria
dichiarazione e sotto la propria responsabilita'. In caso
di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni
penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche
di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo
articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano
eseguiti in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede all'autorita' preposta alla gestione del vincolo
apposito parere vincolante in merito all'accertamento della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento, anche in caso
di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici
utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente
realizzati. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,
previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri
non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si
intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi
in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino
incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data
successiva alla loro realizzazione.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria sono
subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un
importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione
ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, determinato
in misura pari a quella prevista dall'articolo 16,
incrementato del 20 per cento in caso di interventi
realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso
di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si
applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia
delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile
del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non
superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in
assenza della segnalazione certificata di inizio attivita'
o in difformita' da essa, nei casi di cui all'articolo 37,
e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a
5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia
accertata la compatibilita' paesaggistica, si applica
altresi' una sanzione determinata previa perizia di stima
ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso
di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria
di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con provvedimento motivato entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si
intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivita'
presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di
cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di
cui al primo e secondo periodo del presente comma sono
sospesi fino alla definizione del procedimento di
compatibilita' paesaggistica. Decorsi i termini di cui al
primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive
determinazioni del competente ufficio comunale sono
inefficaci. Il termine e' interrotto qualora l'ufficio
rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in
modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere
dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui
al presente comma, l'amministrazione e' tenuta a
rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli
abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'istante puo' esercitare l'azione prevista
dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e
dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica le
sanzioni previste dal presente testo unico.»
- Si riporta l'articolo 37 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (L). (Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla segnalazione certificata di inizio
attivita'). - (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398
del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985). 1. La
realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la
sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
1.032 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di
segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di
cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le
attivita' culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso
entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali
casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a
10329 euro di cui al comma 2.
4. Abrogato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivita'
spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso
di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione,
della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio
attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne
ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 36-bis.»
- Si riporta l'articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non
e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da
parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica
incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti
previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e
che non risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato
a livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma
3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al
comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.»
 
Art. 2

Strutture amovibili realizzate
durante l'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalita' sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facolta' per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformita' dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed e' altresi' indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.
4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprieta' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.
- Si riporta l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380:
«Art. 6 (L). (Attivita' edilizia libera). - (legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94). 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(Omissis).
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 6-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione
di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22,
sono realizzabili previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione competente, fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione
comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di
inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il
quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e
ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono
compatibili con la normativa in materia sismica e con
quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi
e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la
comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla
prescritta documentazione per la variazione catastale,
quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte
dell'amministrazione comunale ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al
presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei
controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in
loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio
dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la
comunicazione e' effettuata spontaneamente quando
l'intervento e' in corso di esecuzione.»
- Per l'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riportano gli articoli da 73 a 76 del Capo VI
(Sanzioni), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A):
«Art. 73 (L). (Assenza di responsabilita' della
pubblica amministrazione). - 1. Le pubbliche
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o
colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non
piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da
terzi.»
«Art. 74 (L-R). (Violazione dei doveri d'ufficio). -
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o
di atti di notorieta'; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a
quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L).»
«Art. 75 (L-R). (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',
la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L).»
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.».
 
Art. 2 - bis

Disposizioni in favore delle zone devastate
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

1. Per le unita' immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali e' stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilita' o di agibilita', ferma restando la conformita' delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio.

Riferimenti normativi

- La legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a
favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del
9 ottobre 1963) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 1963, n. 292.
 
Art. 3

Norme finali e di coordinamento

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all'articolo 36-bis, ad eccezione dei commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attivita' edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalita' di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.».
4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da' diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni gia' irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione e' stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilita' paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali e' stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 34-bis, comma 1-bis, 2-bis e 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata):
«Art. 2 (Interventi ed opere non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica). - 1. Non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di
cui all'Allegato "A" nonche' quelli di cui all'articolo
4.».
- Per l'articolo 36-bis, comma 5 e 5-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio
2024, n. 69, e modificato dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.
1 del D.Lgs n. 80 del 1998). 1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
- Si riporta l'articolo 56-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 56-bis (Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti
territoriali). - (Omissis)
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta'
beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in
misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere
sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte dell'ente interessato.
7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente
alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle
entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano
ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle
intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e
l'adozione del decreto.
(Omissis).»
- Per l'articolo 36-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
introdotto dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.