Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
ORDINANZA 12 giugno 2024
Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Ips typographus atte a contenere la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 8).


IL DIRETTORE
del Servizio fitosanitario centrale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, in corso di registrazione, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;
Considerata l'attivita' del Tavolo tecnico-scientifico nazionale sul Bostrico tipografo istituito con nota MIPAAF n. 0602977 del 17 novembre 2021 per lo studio, la gestione e l'elaborazione di proposte finalizzate ad arginare la problematica relativa all'emergenza fitosanitaria in corso, successivamente integrato con nota MIPAAF n. 0312766 del 15 giugno 2023 al fine di approfondirne le tematiche ecologico-selvicolturali connesse;
Considerate le conseguenze della pullulazione di Ips typographus sulla selvicoltura e sui servizi ecosistemici svolti dal bosco in relazione alla protezione dei versanti montani, al regime idrogeologico e ai servizi ambientali;
Considerato che Ips thypographus, e' un organismo ubiquitario in quanto endemico degli ecosistemi forestali costituiti da abete rosso e pertanto non eradicabile, pur potendo comportare in determinati ambiti gravi ripercussioni sulle foreste e sui servizi da esse svolti;
Considerata la natura selvicolturale di gran parte delle misure fitosanitarie di contenimento dell'organismo nocivo Ips typographus, nonche' le diversita' organizzative ed ambientali del settore forestale e i diversi ordinamenti e competenze dei servizi deputati alla materia forestale nelle varie regioni e provincie autonome;
Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo Ips typographus, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 15-16 aprile 2024;
Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contenimento dell'organismo nocivo Ips typographus, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1

Finalita'

1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Ips typographus volte a contenere le popolazioni dell'organismo nocivo specificato nel territorio della Repubblica italiana.
2. I Servizi fitosanitari regionali in coordinamento con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di Foreste, ognuno per le proprie competenze, attuano o fanno attuare i contenuti della presente ordinanza.
3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente ordinanza ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e inoltre, si intende per:
a) «organismo specificato»: l'insetto coleottero scolitide Ips typographus.
 
Art. 3
Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato

1. I Servizi fitosanitari regionali, si coordinano con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di Foreste, per svolgere sul territorio di propria competenza, indagini periodiche per accertare il livello di presenza dell'organismo specificato, in applicazione del piano nazionale di indagine sugli organismi nocivi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021.
2. Le indagini sono effettuate secondo le migliori prassi disponibili, anche ricorrendo alla combinazione di diverse metodologie, con la periodicita' piu' idonea alla rilevazione dell'organismo specificato, tenendo conto dei dati tecnici e scientifici disponibili nonche' della biologia dell'organismo specificato.
3. Le indagini sono in particolare mirate a ottenere dati sui livelli di presenza dell'organismo specificato da utilizzare per la realizzazione di mappe di distribuzione georeferenziate.
4. I Servizi fitosanitari regionali, si coordinano con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste, per acquisire i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 aprile dell'anno successivo in applicazione del piano nazionale di indagini annuale di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021.
 
Art. 4

Rinvenimento di focolai dell'organismo specificato

1. I proprietari e gestori di superfici forestali che rilevino la presenza di focolai dell'organismo specificato ne informano il Servizio fitosanitario o la struttura regionale/provinciale competente per territorio in materia di foreste e forniscono, secondo le modalita' da queste definite, indicazioni pertinenti relative alla sua distribuzione.
2. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di cui all'art. 3, si coordina con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste, per definire le idonee misure fitosanitarie al fine di limitare le popolazioni dell'organismo specificato.
 
Art. 5

Istituzione delle aree delimitate

1. In funzione dei risultati delle attivita' di cui all'art. 3, i Servizi fitosanitari regionali in coordinamento con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste, istituiscono delle aree delimitate in cui adottare prontamente tutte le misure fitosanitarie ai fini del controllo dell'organismo nocivo.
2. L'area delimitata, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, e' costituita da una zona infestata e da un'area cuscinetto, cosi' definite:
a) una zona infestata costituita da una porzione di territorio in cui si rileva un significativo danno o livello di popolazione dell'organismo nocivo specificato;
b) una zona cuscinetto limitrofa alla zona infestata e costituita da porzione di bosco apparentemente sano, la cui estensione e' definita sulla base di parametri stabiliti annualmente dalla struttura regionale/provinciale competente per territorio.
3. La definizione delle aree delimitate puo' essere attuata sulla base dei confini amministrativi o catastali dei territori coinvolti.
4. I Servizi fitosanitari regionali si coordinano con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste, per definire e aggiornare l'elenco delle aree delimitate nei rispettivi territori con cadenza annuale, pubblicare tale elenco e ogni suo aggiornamento e darne pronta comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, secondo le modalita' concordate in seno al Tavolo tecnico-scientifico bostrico.
5. Qualora il Servizio fitosanitario regionale in accordo con le strutture regionali/provinciali competenti per territorio in materia di foreste decida di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, ne da' immediata comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale.
6. Qualora, a seguito di indagine sia verificata la regressione dell'entita' numerica delle popolazioni dell'insetto o dell'infestazione causata dall'organismo specificato al di sotto di significativi danni per almeno due anni consecutivi, l'infestazione si considera rientrata nella fase endemica e l'area delimitata viene eliminata.
 
Art. 6

Misure fitosanitarie d'emergenza nell'area delimitata

1. I Servizi fitosanitari regionali e le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste si coordinano per dare applicazione al presente decreto.
2. I Servizi e le strutture di cui al comma 1 si coordinano per attuare o far attuare le misure fitosanitarie d'emergenza di seguito elencate:
a) Catture con trappole a feromone: messa in atto di una rete di monitoraggio della popolazione dell'organismo specificato, al fine di rilevarne l'abbondanza e la fenologia. Il tavolo tecnico-scientifico bostrico definisce una struttura comune dei dati rilevati che consenta una aggregazione sovraregionale;
b) Formazione e aggiornamento professionale del personale: realizzazione attivita' di formazione e aggiornamento del personale direttamente coinvolto nelle attivita' di campo (monitoraggio, rilievo, taglio e lotta attiva), per il riconoscimento dei sintomi e la gestione dell'operativita';
c) Azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: coordinamento con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste e le strutture operanti sul territorio di competenza, per attuare una campagna informativa al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica circa la presenza dell'organismo specificato e le azioni poste in essere per il suo contenimento.
3. I Servizi e le strutture di cui al comma 1, si coordinano per disporre ulteriori misure fitosanitarie d'emergenza nell'area delimitata di cui all'art. 5, individuando quelle necessarie tra le seguenti in relazione ai diversi contesti territoriali e amministrativi nonche' alle diverse situazioni locali:
a. Azioni previste nelle linee di intervento 2-4-5 proposte nel documento tecnico ufficiale n. 30 del Servizio fitosanitario nazionale «Linee guida bostrico tipografo (Ips typographus L.)» approvato in data 13 dicembre 2022 dal Comitato fitosanitario nazionale ed adottato in data 23 dicembre 2022 dal Servizio fitosanitario nazionale;
b. Rimozione di schianti: rimuovere, ove possibile ed entro i tempi definiti nelle linee guida, eventuali schianti di abete rosso da neve o da vento, al fine di evitare l'instaurarsi di nuovi focolai di infestazione. In alternativa, procedere alla scortecciatura e distruzione del materiale dove puo' potenzialmente pullulare il bostrico tipografo;
c. Utilizzazioni boschive ordinarie: sospendere le utilizzazioni ordinarie su piante sane nei patrimoni boschivi colpiti da bostrico rinviando il prelievo di piante sane ad avvenuta stabilizzazione della situazione fitosanitaria, dichiarata dal Servizio fitosanitario regionale/provinciale competente per territorio;
d. Antagonisti naturali: rilascio programmato di piante secche morte in piedi per favorire lo sviluppo di antagonisti;
e. Accatastamento tronchi: evitare lo stoccaggio di legname fresco di abete rosso con corteccia in aree prossimali al bosco al fine di non fornire all'organismo specificato idoneo substrato di proliferazione;
f. Conservazione del materiale fresco: nel caso non fosse possibile scortecciare il legname fresco non infestato, provvedere ad una continua bagnatura delle cataste tramite aspersione o loro immersione in idonei bacini per evitare la colonizzazione da parte del bostrico tipografo;
g. Tagli di margine: evitare tagli in aree di margine che espongano piante sane a possibili scottature o condizioni di stress come fattori predisponenti per il perpetuarsi o riavviarsi di pullulazioni di bostrico tipografo.
 
Art. 7

Ricerca scientifica

1. Le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare specifiche attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventiva comunicazione al Servizio fitosanitario centrale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio.
2. I Servizi fitosanitari regionali nel cui territorio sono istituite aree delimitate promuovono l'avvio di ricerche scientifiche, in collaborazione con le strutture regionali/provinciali competenti in materia di foreste, con le istituzioni scientifiche o le altre strutture operanti sul territorio di competenza, al fine di individuare ulteriori strumenti per il contrasto all'organismo specificato, almeno nei seguenti ambiti:
a) attivita' di monitoraggio mirate all'individuazione di idonei agenti di controllo biologico;
b) approfondimenti sulla biologia dei possibili antagonisti identificati;
c) valorizzazione degli agenti biologici autoctoni di contrasto gia' presenti sui territori interessati;
d) indagine del microbioma simbionte interno ed esterno associato all'organismo specificato;
e) analisi degli stimoli visivi ed olfattivi che intercorrono nella comunicazione tra organismo specificato e piante ospiti, nonche' uso degli stessi e di altre sostanze di origine naturale per il contenimento degli attacchi;
f) attivita' per il rilevamento di piante ospiti colpite e loro suscettibilita' tramite analisi automatica di immagini ottenute da dispositivi satellitari o aerotrasportati;
g) ricerca sulla possibile diminuzione di suscettibilita' all'attacco, ovvero attrattivita' del substrato alimentare di Ips typographus, con particolare riguardo alle piante schiantate.
 
Art. 8

Norme finanziarie

1. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento, nonche' in altra fonte finanziaria che possa adattarsi alla situazione emergenziale.
2. Gli enti pubblici e i soggetti privati nell'area delimitata, per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, non finanziati con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di emergenza fitosanitaria.
 
Art. 9

Decorrenza

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2024

Il direttore: Faraglia

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1143