Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 19 luglio 2024 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 1090). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023; Visti i commi da 669 a 671 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» con cui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16; Visto l'art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024; Visto l'art. 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, del Ministro della giustizia recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37; Vista la nota del Ministero dell'interno, prot. 25346, del 21 marzo 2024 con cui il predetto Dicastero ha fornito elementi informativi circa le procedure da seguire per l'allontanamento dalle strutture di soggetti per cui venga accertata l'indebita fruizione dell'accoglienza; Ravvisata la necessita' di supportare i commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i soggetti gestori delle strutture di accoglienza temporanea e delle strutture di accoglienza diffusa ai fini dell'effettivo allontanamento di soggetti che, pur titolari di protezione temporanea, occupino le strutture non conformandosi alle procedure e ai requisiti di condotta stabiliti per la gestione dell'emergenza; Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Ulteriori misure a supporto delle attivita' dei commissari delegati e dei gestori delle strutture di alloggiamento temporaneo
1. I commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati a riconoscere, nell'ambito delle spese rendicontabili per la gestione dell'emergenza in rassegna, i costi previsti - fino a un massimo di euro 33 quale quota giornaliera onnicomprensiva pro capite pro die - a favore del gestore che non riesca a far allontanare dalla propria struttura eventuali soggetti che, pur titolari del permesso di protezione temporanea, occupino le strutture non conformandosi alle procedure stabilite per la gestione dell'emergenza o che abbiano ripetutamente commesso, anche a seguito di richiamo formale, violazioni delle regole interne della struttura di accoglienza, fino alla data dell'effettivo allontanamento, a condizione che il predetto soggetto gestore danneggiato abbia presentato, a seguito della comunicazione della regione o provincia autonoma della cessazione della titolarita' della permanenza, specifica procedura cautelare d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile. 2. Per le procedure cautelari d'urgenza di cui al comma 1 gia' esperite alla data di pubblicazione della presente ordinanza, il gestore e' tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento della protezione civile. Per le procedure cautelari d'urgenza di cui al comma 1 ancora da esperire alla data di pubblicazione della presente ordinanza il gestore, previa apposita diffida ai soggetti da allontanare, e' tenuto a informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni, la regione o provincia autonoma interessata e il Dipartimento della protezione civile dell'avvenuto adempimento di quanto sopra, nonche' ad assicurare costante e puntuale aggiornamento sul progresso della predetta procedura, anche ai fini dell'intervento in fase esecutiva, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, del supporto dell'Avvocatura generale dello Stato. 3. E' altresi' autorizzato a favore del gestore, al verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, il rimborso delle eventuali spese legali documentate afferenti alla predetta procedura, nel limite massimo unitario di euro 2.000,00 e complessivo per l'anno corrente di euro 40.000,00, tenuto conto dei tariffari professionali di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative richieste di rimborso, corredate della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, sono trasmesse, per il tramite dei commissari delegati e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento della protezione civile, per il successivo accredito delle risorse necessarie, previa verifica di congruita' da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. 4. I predetti commissari e presidenti delle province autonome interessati, per il territorio di rispettiva competenza, avviano ogni iniziativa utile al fine di favorire il recupero degli oneri sostenuti per il prolungamento dell'assistenza di cui al comma 1, nelle more del pronunciamento dell'autorita' giudiziaria di eventuale condanna, ivi inclusa, in particolare, la rivalsa in danno sul soggetto che per cui venga accertata l'indebita fruizione dell'assistenza alberghiera. 5. I commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli eventuali oneri di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza. 6. A fronte del mancato o tardivo rispetto dei termini di cui all'ultimo periodo del comma 1, non si da' luogo ad alcun rimborso al gestore dei costi eventualmente sostenuti. |
| Art. 2 Misure a supporto delle attivita' dei commissari delegati e dei gestori delle strutture di accoglienza diffusa
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 sono applicabili, con gli stessi termini e modalita', anche a fronte dell'eventuale esigenza di allontanamento di soggetti che, pur titolari del permesso di protezione temporanea, hanno ripetutamente commesso, anche dopo richiamo formale, violazioni degli obblighi previsti dai codici di condotta e delle regole adottate dagli enti del terzo settore gestori e dalle strutture dell'accoglienza diffusa di cui alle OCDPC n. 881/2022, n. 937/2022 e n. 1028/2023, e che continuino a soggiornarvi, nonostante la notifica da parte del gestore della perdita del titolo a permanere nella struttura. 2. Nel caso in cui la convenzione per l'accoglienza diffusa sia stata sottoscritta con il Dipartimento della protezione civile, gli adempimenti posti in capo ai gestori ai sensi dell'art. 1 sono espletati dai soggetti titolari della convenzione per l'attivita' di accoglienza diffusa e le richieste di rimborso sono inoltrate direttamente al citato Dipartimento. 3. Nel caso in cui la convenzione per l'accoglienza diffusa sia stata sottoscritta con i commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o dai soggetti attuatori da essi delegati, gli adempimenti posti in capo ai gestori ai sensi dell'art. 1 sono espletati dai soggetti titolari della convenzione per l'attivita' di accoglienza diffusa e le richieste di rimborso sono inoltrate alle strutture di protezione civile delle regioni e province autonome. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2024
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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