Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 luglio 2024
Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021. (Ordinanza n. 1089).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022: recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 22 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1039 del 10 novembre 2023 recante «Ulteriori disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, in favore delle Regioni Campania, Lazio e Sicilia»;
Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;
Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall' art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, e' stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che e' stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 996 del 18 maggio 2023, con cui sono state disciplinate le modalita' attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi con riferimento all'anno 2021 nel territorio delle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Siciliana, con le medesime procedure di cui agli allegati B e C della citata ordinanza n. 932/2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1013 del 24 luglio 2023, recante «Disposizioni operative finalizzate a definire le modalita' di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021 nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Veneto, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21»;
Considerato che le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Siciliana e Veneto con riferimento agli eventi emergenziali verificatisi nell'anno 2021 indicati negli allegati A delle citate ordinanze n. 996/2023 e n. 1013/2023, hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive;
Considerato che alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 con la quale lo stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798 del 23 settembre 2021 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1036 del 30 ottobre 203 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 26 agosto 2025;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1054 del 12 gennaio 2024 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 23 dicembre 2025;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848 del 21 gennaio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1058 del 15 gennaio 2024 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 23 dicembre 2025;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato elenco alla delibera medesima, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di cinque mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 861 del 10 febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della medesima regione», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 26 ottobre 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia, con annesso elenco dei comuni interessati dagli eventi, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, di cinque mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 756 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 gennaio 2022, n. 818 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 26 ottobre 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di dodici mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, sono estesi al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1067 del 5 febbraio 2024 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonche' nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 29 dicembre 2025;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza, con annesso elenco dei comuni interessati dagli eventi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2021, n. 755 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2021, n. 792 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza», con la quale, tra l'altro, si dispone che la contabilita' speciale opera fino al 1° aprile 2023;
Considerato che i fabbisogni effettivi trasmessi dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Siciliana e Veneto per gli eventi di cui alle citate ordinanze n. 996/2023 e n. 1013/2023 ammontano, complessivamente, a euro 17.405.352,40;
Considerato che a valere sulla somma disponibile di euro 142.000.000,00, relativa alle annualita' 2023 e 2024, con la citata ordinanza n. 1009/2023 sono stati impegnati complessivamente euro 115.233.658,54 di cui 87.000.000,00 per l'anno 2023 e 28.233.658,54 per l'anno 2024;
Considerato, inoltre, che a valere sulla predetta somma disponibile di euro 142.000.000,00, relativa alle annualita' 2023 e 2024, con la citata ordinanza n. 1039/2023 sono stati stanziati complessivamente euro 1.973.459,43 di cui 1.489.937,68 per l'anno 2023 ed euro 483.521,75 per l'anno 2024;
Considerato, quindi, che a fronte dei citati stanziamenti di cui alle ordinanze n. 1009/2023 e n. 1039/2023 l'ammontare residuo relativo al biennio 2023-2024 e' pari ad euro 24.792.882,03, di cui euro 3.510.062,32 per l'anno 2023 ed euro 21.282.819,71 per l'anno 2024;
Considerato, pertanto, che a valere sulle predette risorse pari ad euro 24.792.882,03 possono trovare integrale copertura i fabbisogni effettivi trasmessi dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Sicilia per gli eventi di cui alle citate ordinanze n. 996/2023 e n. 1013/2023, pari ad euro 17.405.352,40;
Considerato che verra' rimesso a ciascuna regione la facolta' di disciplinare le modalita' operative e i criteri di priorita' nel riconoscimento dei contributi;
Ravvisata, quindi, la necessita' di disciplinare le modalita' di riparto delle risorse disponibili finalizzate al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi nell'anno 2021;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Riparto delle somme stanziate in favore delle amministrazioni
interessate

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa, e' approvato il riparto di cui all'allegata tabella A per complessivi euro 17.405.352,40 per l'anno 2024, relativo ai fabbisogni definitivi attinenti agli eventi 2021 gia' trasmessi, alla data della presente ordinanza, ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 996/2023 e n. 1013/2023.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' autorizzato a trasferire alle regioni di cui alla tabella A dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1039 del 10 novembre 2023 la quota residua di euro 483.521,75 per l'anno 2024.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 cosi' come integrata dall'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
 

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Sulla base del riparto di cui all'art. 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite sulle contabilita' speciali, ove ancora vigenti, intestate ai commissari delegati o ai soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle regioni interessate, delle rispettive agenzie regionali o delle altre amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attivita' economiche e produttive, individuati dagli organismi istruttori o dai soggetti individuati dalla regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione delle citate ordinanze n. 996/2023 e n. 1013/2023.
3. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorita' e le modalita' operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.
 
Art. 3

Adempimenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonche' agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.
2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1408/2013 e n. 2023/2831 della Commissione.
 
Art. 4

Controlli in merito agli interventi finanziati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalita' per procedere, in esito ai controlli di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 996/2023 e n. 1013/2023, all'eventuale rideterminazione del contributo nonche' le modalita' per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.
 
Art. 5

Trattamento dati personali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 6
Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di
rendicontazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono all'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonche' a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio