Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 30 maggio 2024
Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017. (Ordinanza n. 188).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 che stabilisce che «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni di cui al comma 1: OMISSIS f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei.»;
Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017», come da ultimo modificata e integrata con ordinanza n. 170 del 21 febbraio 2024;
Visto, in particolare l'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 2017 (rubricato «Ambito di applicazione»), ai sensi del quale:
«1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalita' di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale (livello di danno grave) a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.
2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma e' riconosciuto:
a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma classificate, sulla base delle schede indicate all'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, con esito E, o con esito B o C purche' sia stata rilasciata dall'Ufficio speciale l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico ovvero siano incluse in aggregati edilizi, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purche' alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate, sulla base delle schede indicate all'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, con esito E, o con esito B o C purche' sia stata rilasciata dall'Ufficio speciale l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico ovvero siano incluse in aggregati edilizi, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilita' totale dell'unita' immobiliare»;
Preso atto che si sta verificando la necessita' di sgomberare unita' immobiliari siccome ricadenti in aree oggetto di interventi di delocalizzazione per fenomeni di frane riattivate e movimenti franosi conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Visti gli articoli 3 e 97 della Costituzione;
Ritenuto, anche in applicazione delle richiamate disposizioni costituzionali, di dover estendere il beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione per cause riconducibili agli eventi sismici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuto che l'estensione del beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione:
e' coerente con le disposizioni dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 in ragione della identita' dei presupposti quali la sussistenza del provvedimento di inagibilita' e di sgombero dell'immobile abitato emanato da un comune rientrante negli elenchi allegati del suddetto decreto-legge, la inagibilita'/inutilizzabilita' dichiarata in conseguenza degli eventi sismici del 2016, le spese sostenute per far fronte al trasloco dei mobili e delle suppellettili contenuti nell'abitazione sgomberata;
consente di mitigare il disagio arrecato ai soggetti costretti a trasferirsi in un altro immobile, diverso da quello abitato, per cause comunque conseguenti agli eventi sismici ma acclarate successivamente;
Ritenuto, pertanto, di integrare il disposto dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 21 del 2017 come modificata dall'ordinanza n. 170 del 2024, prevedendo l'estensione del beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione per cause riconducibili agli eventi sismici;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 21
del 28 aprile 2017

All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 e' aggiunto il seguente periodo:
«c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia, dei comodatari o degli assegnatari di unita' immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilita', purche' alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 30 maggio 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1972