Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 30 maggio 2024
Costituzione del Fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese connesse alle delocalizzazioni obbligatorie ex articolo 23, comma 15, del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 185).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 23 (rubricato «Delocalizzazioni obbligatorie») del TURP, ai sensi del quale:
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonche' aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilita' sismo indotta relativamente all'innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell'Allegato 10 al presente testo unico e agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonche' di provvedimenti in materia di igiene e sanita' pubblica;
2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idrogeomorfologico devono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosita' e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idrogeomorfologici, accertati ai sensi dell'Allegato 10, gli Uffici speciali possono formulare istanza al Commissario straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosita' dell'area, ove tali interventi rendano economicamente piu' vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, puo' disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorita' competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. L'ufficio speciale per la ricostruzione, sulla base della valutazione costi-benefici allegata all'istanza, individua la piu' opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione. La domanda di contributo puo' essere presentata con le modalita' di cui agli articoli 55 e 59 del presente testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli uffici speciali;
3. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita' e del rischio idrogeomorfologico indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorita' competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente e comunque sempre previa stima dei possibili impatti con gli elementi a rischio esposti (Allegato 10);
4. Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale sisma, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili alla predetta casistica, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purche' sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione e' compatibile e dunque puo' essere avviato;
5. L'utilizzo dell'immobile e' interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui e' subordinata l'agibilita' dell'edificio;
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Allegato 10 al presente testo unico, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilita' delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalita' di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vicecommissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche, individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vicecommissario puo' altresi' autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprieta' della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano;
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, il contributo massimo concedibile e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione con delocalizzazione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente testo unico, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero su quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare le spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, l'acquisto o esproprio dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprieta' comprensivo di ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione e comunque fino al 30% del costo convenzionale, salvo diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area e' determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruita'; nel caso di esproprio il costo dell'area e' determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruita' da parte dell'agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona, ovvero rimangono, prive di capacita' edificatoria, di proprieta' del soggetto titolare del diritto il quale, previo accordo con il comune, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, corrisponde al comune un corrispettivo computato in relazione al valore dell'area previa stima di congruita' da parte dell'agenzia delle entrate. Quest'ultima disposizione non si applica nel caso in cui l'area oggetto di delocalizzazione sia di proprieta' dell'avente diritto. Gli oneri relativi alla demolizione e alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalita' previste dalla Parte II del presente testo unico;
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al precedente comma 2 sono inoltrate dai vicecommissari alle autorita' di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto;
9. Nel caso di acquisto dell'area di superficie o valore equivalente il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'art. 48, comma 7 della legge speciale sisma, nonche' l'atto d'obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all'erogazione della rata a saldo del contributo dell'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprieta' dell'area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puo' comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale;
10. Il contratto preliminare deve contenere la clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria;
11. Fuori dei casi di acquisizione diretta delle aree da parte dei comuni, la domanda di concessione del contributo da parte dell'avente diritto puo' riguardare aree da acquisire o aree gia' acquisite, purche' in data successiva al sisma. In caso di area gia' acquisita, il rimborso della spesa sostenuta, nei limiti di cui al precedente comma 7, avviene in occasione del SAL 0. La richiesta di erogazione del rimborso e' presentata dal soggetto interessato unitamente all'atto di acquisto dell'area e alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile;
12. L'atto di acquisto della proprieta' dell'area di cui al precedente comma 9 deve essere trasmesso, mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente comma 6;
13. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge speciale sisma possono chiedere la concessione e l'erogazione dell'anticipazione delle spese per l'acquisto dell'area equivalente e delle spese conseguenti. L'importo dell'anticipazione e' determinato con le modalita' ed entro i limiti previsti dal precedente comma 7;
14. La richiesta di cui al precedente comma 13, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' presentata dal professionista incaricato contestualmente alla documentazione di cui al precedente comma 9, in allegato alla domanda di contributo per la ricostruzione di cui al precedente comma 7. La richiesta deve contenere i seguenti dati: le generalita' delle parti promittente e promissario, i dati catastali identificativi, l'ubicazione, la destinazione urbanistica dell'area nonche' la dichiarazione in ordine alla piena proprieta' della parte promittente venditrice, l'asseverazione del costo ammissibile a contributo di acquisto dell'area determinato con le modalita' di cui al precedente comma 7, l'istituto bancario prescelto e il conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo. Ad essa deve essere allegata la perizia asseverata del professionista abilitato che attesti la congruita' del costo dell'area;
15. L'ufficio speciale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 14, verifica l'ammissibilita' della stessa e procede alla concessione dell'anticipo delle somme a valere, come prestito finanziario tramite un fondo appositamente costituito, sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale sisma in favore del richiedente sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo indicato dai singoli soggetti legittimati. L'ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica l'importo del contributo gia' erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilita' speciale intestata al presidente della regione - vicecommissario straordinario;
16. Nel caso di cui al precedente comma 13, l'atto pubblico di acquisto dell'area deve essere trasmesso unitamente alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di compravendita;
17. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo l'Ufficio speciale provvedera' al recupero delle somme gia' erogate;
18. Per le finalita' di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. In tali casi si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 7;
19. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e seguenti del presente articolo si applicano anche agli acquisti di porzioni di aree necessarie alle delocalizzazioni parziali obbligatorie imposte da quattro provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, quali: traslazione degli edifici dalla sede stradale, lievi arretramenti dal nastro stradale, rotazione degli edifici.»;
Considerato che, il comma 15 del richiamato art. 23 dispone che le anticipazioni per le spese di delocalizzazione obbligatorie siano disposte a valere su di un fondo da costituirsi ad hoc mediante l'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario procedere all'immediata costituzione del suddetto fondo;
Ritenuto congruo fissare la dotazione finanziaria del fondo in euro 5.000.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 29 maggio 2024 e' pari a euro 1.180.136.917,89;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la velocizzazione delle operazioni di delocalizzazione, cosi' accelerando il completamento delle azioni di ricostruzione privata;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Costituzione del Fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese
connesse alle delocalizzazioni obbligatorie ex art. 23, comma 15,
del T.U.R.P.

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del testo unico delle ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e' costituito il Fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese connesse alle delocalizzazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 e' pari a euro 5.000.000,00.
3. Il Commissario straordinario procede al trasferimento dal Fondo di cui al comma 1, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regione - vicecommissari, delle somme necessarie a seguito di specifica domanda dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente che ha verificato l'ammissibilita' della richiesta di cui all'art. 23, commi 13, 14 e 15, del testo unico della ricostruzione privata.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con cadenza semestrale, procedono al riversamento sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario delle somme che vengono restituite alla contabilita' speciale dei vice-commissari. A tal fine, gli Uffici speciali per la ricostruzione, trasmettono l'atto di concessione dell'anticipazione e il relativo importo oggetto riversamento. Gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono, altresi', un report relativo alla giacenza di cassa relativa alla quota del Fondo trasferita dal Commissario straordinario.
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 30 maggio 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1781