Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 17 luglio 2024
Esercizio da parte della Consob della discrezionalita' nazionale prevista all'articolo 26-sexies, paragrafo 10, del Regolamento cartolarizzazioni (UE) 2017/2402. (Delibera n. 23208).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («Regolamento cartolarizzazioni»);
Visto il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, altresi' introducendo, all'interno del regolamento (UE) 2017/2402 un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici nel bilancio o cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio;
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, «TUF»);
Visto il decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di adeguarlo alle norme del Regolamento cartolarizzazioni;
Visto l'art. 4-septies.2, del TUF, e, in particolare, il comma 9, del citato articolo che ha conferito alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell'ambito delle proprie competenze;
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Considerato che l'art. 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento cartolarizzazioni prevede che le autorita' competenti designate a norma dell'art. 29, paragrafo 5, del Regolamento cartolarizzazioni possono, previa consultazione dell'EBA, autorizzare garanzie reali sotto forma di deposito in contante presso il cedente, o una delle sue affiliate, se il cedente o una delle sue affiliate soddisfa i requisiti per la classe di merito di credito 3, a condizione che possano essere documentate difficolta' di mercato, impedimenti oggettivi relativi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell'ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all'applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui al secondo comma;
Tenuto conto che l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con lettera del 4 aprile 2023, ha segnalato la necessita' che venga esercitata la facolta' prevista dallo stesso art. 26-sexies, comma 10, a fronte delle documentate difficolta' di mercato e degli ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito dello Stato italiano;
Considerato che la Consob, con nota del 17 novembre 2023, ha notificato all'EBA l'intenzione di esercitare la discrezionalita' di cui all'art. 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento cartolarizzazioni;
Visto il parere dell'EBA pubblicato in data 27 giugno 2024, con il quale l'Autorita' ha espresso la propria opinion favorevole sull'intenzione della Consob di esercitare la discrezionalita' di cui all'art. 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento cartolarizzazioni;

Delibera:

Art. 1

Esercizio della discrezionalita' prevista dall'art. 26-sexies,
paragrafo 10, del Regolamento cartolarizzazioni

1. In materia di cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, nei casi in cui sia fornita un'altra protezione del credito a norma dell'art. 26-sexies, paragrafo 8, lettera c), del Regolamento cartolarizzazioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, sono consentite garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3, in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'art. 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 luglio 2024

Il Presidente: Savona