Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022.


Il giorno 16 luglio 2024 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto funzioni centrali.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022.
Per l'A.Ra.N. il Presidente cons. Antonio Naddeo - firmato.
Per le:

Organizzazioni sindacali Confederazioni
CISL FP (firmato) CISL (firmato)
FP CIGL (firmato) CGIL (firmato)
UIL PA (firmato) UIL (firmato)
CONFSAL UNSA (firmato) CONFSAL (firmato)
FLP (firmato) CGS (firmato)
USB PI (firmato) USB (firmato)
CONFINTESA FP (firmato) CONFINTESA (firmato)

 

Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL
del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022

Indice

Art. 1 - Oggetto, campo di applicazione, effetti
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Norme di prima applicazione
Art. 4 - Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale per il personale appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari
Art. 5 - Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione per il personale appartenente all'area EP
Dichiarazione congiunta n. 1
Art. 6 - Norme finali
Tabella I
Tabella II
Tabella III

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e' sottoscritto nell'ambito della specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
5. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati:
a. CCNL 12 aprile 2011, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di DIGITPA, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 12 aprile 2011;
b. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali - triennio 2016-2018» sottoscritto il 12 febbraio 2018;
c. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 9 maggio 2022.
6. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e' riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».
 

Art. 2.

Classificazione del personale

1. A decorrere dal giorno 1° del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, al personale dipendente dell'AGID si applica il sistema di classificazione del personale definito dal CCNL 9 maggio 2022, con le precisazioni di cui ai successivi articoli.
 

Art. 3.

Norme di prima applicazione

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto ed entro il termine di cui all'art. 2 (Classificazione del personale) l'amministrazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera z) del CCNL 9 maggio 2022, definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della allegata tabella I di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione come definito all'art. 2 (Classificazione del personale) e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella I di trasposizione automatica nel sistema di classificazione. Tale tabella tiene in considerazione la peculiarita' dell'ordinamento AGID definito con il CCNL 12 aprile 2011 che e' gia' articolato in 4 differenti livelli di conoscenze, abilita' e competenze professionali.
3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti collettivi integrativi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto collettivo integrativo.
4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina prevista dal presente contratto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza allegata al CCNL 9 maggio 2022.
6. Resta fermo quanto previsto all'art 18, commi 7 e 8, del CCNL 9 maggio 2022.
 

Art. 4.
Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione professionale per il personale appartenente alle
aree operatori, assistenti e funzionari

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 2 (Classificazione del personale), gli stipendi tabellari del personale AGID appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 9 maggio 2022, sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella II. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione dell'indennita' di qualificazione professionale effettuata ai sensi del successivo comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL 9 maggio 2022.
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, l'indennita' di qualificazione professionale del personale indicato al comma 1 e' rideterminata nei nuovi valori di area di cui alla colonna 4 dell'allegata tabella III.
3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento in cui e' confluito il personale indicato al comma 1 e' stabilito negli importi di cui alla tabella H allegata al CCNL 9 maggio 2022.
4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale di cui al comma 1 in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari) del CCNL 9 maggio 2022:
a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva, come rideterminati ai sensi del comma 1, ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H allegata al CCNL 9 maggio 2022;
b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori dell'indennita' di qualificazione professionale (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori della medesima indennita' in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (colonna 2 della allegata tabella III);
c) il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi di colonna 3 della allegata tabella III.
5. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennita' di qualificazione professionale), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e l'indennita' di qualificazione professionale) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.
6. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 4 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) del CCNL 9 maggio 2022 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.
 

Art. 5.
Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione per il personale appartenente all'area EP

1. Al personale appartenente alla nuova area EP e' applicata la disciplina del trattamento economico di cui all'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova area EP) del CCNL 9 maggio 2022, anche con riferimento alla struttura della retribuzione di cui all'art. 45 del medesimo CCNL.
2. Al personale che e' confluito nell'area EP ai sensi dell'art. 3 (Norme di prima applicazione) la disciplina richiamata al comma 1 si applica con le precisazioni di cui ai successivi commi da 3 a 8.
3. Il personale di cui al comma 2 mantiene l'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 65 del CCNL 12 aprile 2011.
4. Al fine di garantire l'invarianza della retribuzione attualmente in godimento, al personale di cui al comma 2 e' inoltre garantita una retribuzione di posizione su base annua - anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 16 del CCNL 9 maggio 2022 e, ove necessario, con eventuale corresponsione di un differenziale di retribuzione di posizione in aggiunta al valore economico dell'incarico attribuito - pari alla somma dei seguenti trattamenti economici in godimento, in base alla previgente disciplina, il giorno precedente la data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 2 (Classificazione del personale):
a) maggior valore annuo dello stipendio tabellare, in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva, comprensivo di tredicesima mensilita', rispetto a quello previsto per l'area EP dall'art. 53 del CCNL 9 maggio 2022 (35.000 euro);
b) valore annuo della indennita' di qualificazione professionale, in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva.
5. Dall'anno 2024, sono stabilmente decurtate dal Fondo risorse decentrate di AGID le risorse utilizzate nell'anno 2023 per corrispondere al personale di cui al comma 2 i premi e i trattamenti economici correlati alla performance nonche' altri eventuali emolumenti posti a carico del Fondo risorse decentrate.
6. Le risorse di cui al comma 5, unitamente alla massa salariale su base annua 2023 delle voci retributive di cui al comma 4, lettera a) e b), definiscono per AGID, in sede di prima applicazione, il limite previsto dall'art. 53, comma 4, del CCNL 9 maggio 2022. Detto limite viene adeguato nel tempo in base alla ordinaria disciplina dell'area EP di cui al medesimo art. 53, commi 2 e 3.
7. Ai fini previdenziali e del calcolo dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, al valore garantito ai sensi del comma 4 continuano ad applicarsi i medesimi effetti gia' previsti, in base alle vigenti norme, per le voci retributive di cui al comma 4, lettera a) e b), che, nello stesso, sono confluite.
8. Fino alla data di entrata in vigore del prossimo CCNL del Comparto funzioni centrali, a tutto il personale dell'area EP di AGID non si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del CCNL 9 maggio 2022. Resta comunque fermo che alla retribuzione di risultato devono essere destinate in ogni caso risorse almeno corrispondenti a quelle di cui al comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, e al 15% delle ulteriori risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni. In sede di prima applicazione AGID puo' riconoscere al personale di cui al presente articolo benefici di welfare esclusivamente a valere sulle risorse di cui al comma 5, in una misura comunque tale da garantire che alla retribuzione di risultato sia destinata una quota congrua delle risorse disponibili.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che, come previsto dall'art. 16 del CCNL 9 maggio 2022, a tutto il personale inquadrato nell'area EP deve essere conferito un incarico avente prevalente contenuto gestionale o professionale.
 

Art. 6.

Norme finali

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 2 (Classificazione del personale):
a) AGID continua a corrispondere:
I. al solo personale delle aree operatori, assistenti e funzionari, l'indennita' di qualificazione professionale come disciplinata dall'art. 71 del CCNL 12 aprile 2011 nei nuovi valori indicati alla tabella III allegata al presente contratto;
II. a tutto il personale gli assegni ad personam, ivi compreso l'assegno personale di cui all'art. 65 del CCNL 12 aprile 2011, ove acquisiti;
III. a tutto il personale la R.I.A., inclusa l'eventuale quota di cui all'art. 65, comma 1, del CCNL 12 aprile 2011, ove acquisita.
b) AGID continua ad applicare l'art. 69, comma 2, terzo alinea, e comma 3 del CCNL 12 aprile 2011, finalizzati all'incremento delle risorse di cui all'art. 76 (Costituzione Fondo risorse decentrate) del CCNL 12 febbraio 2018, comma 4;
c) e' confermata la disciplina contenuta all'art. 25, comma 1, del CCNL 12 aprile 2011. La stessa si intende riferita al personale dell'area EP;
d) resta fermo quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del CCNL 9 maggio 2022;
e) sono abrogati l'art. 91 del CCNL 12 febbraio 2018 e l'art. 61, commi 1 e 3, del CCNL 9 maggio 2022;
f) sono abrogate tutte le disposizioni in materia di ordinamento professionale di cui al Titolo IV - ordinamento professionale - del CCNL 12 aprile 2011.
 
Tabella I

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella II

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella III

Parte di provvedimento in formato grafico