Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 17 luglio 2024 |
Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'. (Determina n. 313/2024). |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera s), secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 summenzionato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto che gli Stati Membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione europea, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati Membri, purche' queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; Vista la determina AIFA Dir. tec. sc. n. 99/2024 del 26 giugno 2024, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2024; Tenuto conto che l'AIFA pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero; Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorita' competenti delle mancate forniture di medicinali, di cui al citato decreto legislativo n. 219/2006, art. 105, comma 3-bis; Preso atto della comunicazione prot. AIFA n. 96767 del 28 luglio 2023 (e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 3496 dell'11 gennaio 2024 e prot. AIFA n. 82339 del 25 giugno 2024) con la quale Novartis Farma S.p.a., titolare di A.I.C., ha comunicato la carenza del medicinale «Desferal» A.I.C. n. 020417022, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute) nonostante la ridotta disponibilita' del medicinale con conseguente applicazione di una distribuzione contingentata; Preso atto delle evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale «Zonisamide Mylan» nei confezionamenti commercializzati (A.I.C. n. 044836017, n. 044836070 e n. 044836106), confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute; Preso atto delle evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale «Zonegran» nei confezionamenti commercializzati (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043), confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute; Considerato che l'assoggettamento al blocco dell'esportazione dei soli medicinali «Zonisamide Mylan» (A.I.C. n. 044836017, n. 044836070 e n. 044836106) e «Zonegran» (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043), potrebbe determinare il trasferimento del rischio di esportazione sui medicinali «Zonisamide Sandoz» (A.I.C. n. 044212088) e «Zonisamide Doc» (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037); Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell'Ufficio qualita' dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla determina AIFA Dir. tec. sc. n. 99/2024 del 26 giugno 2024, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali «Desferal» (A.I.C n. 020417022), «Zonisamide Mylan» (A.I.C. n. 044836017, n. 044836070 e n. 044836106), «Zonisamide Sandoz» (A.I.C. n. 044212088), «Zonisamide Doc» (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037) e «Zonegran» (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043); Informato il Ministero della salute in data 17 luglio 2024;
Determina:
Art. 1
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali DESFERAL (A.I.C. n. 020417022), ZONISAMIDE MYLAN (A.I.C. n. 044836017, n. 044836070 e n. 044836106), ZONISAMIDE SANDOZ (A.I.C. n. 044212088), ZONISAMIDE DOC (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037) e ZONEGRAN (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043). 2. A tal fine i medicinali DESFERAL (A.I.C. n. 020417022), ZONISAMIDE MYLAN (A.I.C. n. 044836017, n. 044836070 e n. 044836106), ZONISAMIDE SANDOZ (A.I.C. n. 044212088), ZONISAMIDE DOC (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037) e ZONEGRAN (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante. |
| Allegato Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita' (art. 1, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 15/07/2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
L'elenco e' sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilita' dei medicinali e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. |
| Art. 3
La presente determina e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA. Roma, 17 luglio 2024
Il Presidente: Nistico' |
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