Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 10 luglio 2024
Inserimento del medicinale «Talidomide» nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento delle angiodisplasie gastrointestinali. (Determina n. 275/2024).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale TALIDOMIDE per il trattamento per angiodisplasie del tratto gastrointestinale;
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Talidomide» per i pazienti con anemia severa da angiodisplasie del piccolo intestino o ectasia vascolare gastrica antrale (GAVE), resistenti o in recidiva a plurimi tentativi di coagulazione con plasma argon (APC);
Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 22, 23 e 24 aprile 2024 - stralcio verbale n. 2;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 17 aprile 2024, n. 17;

Determina:

Art. 1

1. Il medicinale «Talidomide» e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento delle angiodisplasie gastrointestinali, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Allegato 1

Denominazione: Talidomide.
Indicazione terapeutica: trattamento delle angiodisplasie gastrointestinali.
Criteri di inclusione:
anemia severa (Hb < 8 g/dL) in paziente con angiodisplasie del piccolo intestino o ectasia vascolare gastrica antrale (GAVE), resistente o in recidiva a plurimi tentativi di coagulazione con plasma argon (APC);
le donne in eta' fertile dovranno avere un test di gravidanza negativo al basale, alle visite durante il trattamento e fino alla seconda visita di follow-up. Inoltre, devono essere disposte e in grado di utilizzare due diversi metodi di contraccettivi, uno dei quali deve essere un contraccettivo orale;
gli uomini devono utilizzare il profilattico per l'intera durata del trattamento e fino ad una settimana dopo il trattamento.
Criteri di esclusione:
altre cause certe di sanguinamento gastrointestinale;
aspettativa di vita < tre mesi;
eventi tromboembolici non stabilizzati;
insufficienza epatica;
neuropatia periferica disabilitante;
insufficienza renale;
donne in gravidanza o in allattamento.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico
Schema posologico.
Il dosaggio del farmaco proposto ai pazienti e' 100 mg al giorno, riducibili a 50 mg al giorno in caso di scarsa tolleranza per effetti avversi.
Durata del trattamento.
La durata del trattamento e' di sei mesi, ripetibile successivamente, in caso di risposta al trattamento.
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico:
emocromo e piastrine al basale e settimanalmente per il primo mese poi ogni quattro settimane;
funzionalita' epatica al basale e ogni quattro settimane;
funzionalita' renale al basale e ogni quattro settimane;
coagualzione al basale e ogni quattro settimane;
NT proBNP al basale e ogni quattro settimane;
se in eta' fertile test di gravidanza al basale e quattro settimane;
ECG e visita cardiologica al basale e al bisogno;
visita neurologica al basale e al bisogno.
 
Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2024

Il Presidente: Nistico'