Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 9 luglio 2024
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Accord». (Determina n. 268/2024).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 17 aprile 2024 (prot.n. 0049382-17/04/2024-AIFA-UMGR-P), con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del materiale educazionale del prodotto medicinale «Teriflunomide Accord» (Teriflunomide);
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 10 - 14 giugno 2024;
Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
TERIFLUNOMIDE ACCORD,
descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).
4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2024

Il Presidente: Nistico'
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
TERIFLUNOMIDE ACCORD;
codice ATC - principio attivo: L04AA31 Teriflunomide;
titolare: Accord Healthcare, S.L.U.;
cod. procedura EMEA/H/C/005960/X/0002;
GUUE: 31 maggio 2024. Indicazioni terapeutiche
«Teriflunomide Accord» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di eta' pari o superiore a 10 anni affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente (si prega di far riferimento al paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione per la quale e' stata stabilita l'efficacia). Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla.
Le compresse rivestite con film sono per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Le compresse rivestite con film possono essere assunte con o senza cibo.
Confezioni autorizzate:
EU/1/22/1693/005 - A.I.C.: 050441056 /E In base 32: 1J3BV0 - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 14 compresse;
EU/1/22/1693/006 - A.I.C.: 050441068 /E In base 32: 1J3BVD - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);
EU/1/22/1693/007 - A.I.C.: 050441070 /E In base 32: 1J3BVG - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse;
EU/1/22/1693/008 - A.I.C.: 050441082 /E In base 32: 1J3BVU - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);
EU/1/22/1693/009 - A.I.C.: 050441094 /E In base 32: 1J3BW6 - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse;
EU/1/22/1693/010 - A.I.C.: 050441106 /E In base 32: 1J3BWL - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 84 x 1 compresse (dose unitaria);
EU/1/22/1693/011 - A.I.C.: 050441118 /E In base 32: 1J3BWY - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse;
EU/1/22/1693/012 - A.I.C.: 050441120 /E In base 32: 1J3BX0 - 7 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alu/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Se l'invio dello PSUR e del RMP coincidono, possono essere sottoposti simultaneamente.
Misure addizionali di minimizzazione del rischio: prima del lancio in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con l'Autorita' competente nazionale un programma educazionale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' assicurare che, a seguito della discussione e dell'accordo con le Autorita' competenti nazionali di ciascuno Stato membro ove «Teriflunomide Accord» e' commercializzato, al lancio e dopo il lancio a tutti gli operatori sanitari che si presume possano utilizzare «Teriflunomide Accord» vengano forniti i seguenti elementi:
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);
materiale educazionale per gli operatori sanitari;
scheda educazionale per il paziente.
Il materiale educazionale per gli operatori sanitari includera' i seguenti elementi chiave:
1. Gli operatori sanitari, alla prima prescrizione e con regolarita' durante il trattamento, devono discutere con i loro pazienti gli specifici aspetti di sicurezza di «Teriflunomide Accord», ivi inclusi i test e le precauzioni necessari per un uso sicuro, qui di seguito elencati:
rischio di effetti epatici:
test di funzionalita' epatica devono essere effettuati prima dell'inizio del trattamento e periodicamente durante il trattamento;
educare il paziente circa i segni ed i sintomi di una patologia epatica e la necessita' di riferire all'operatore sanitario se ne fanno esperienza;
potenziale rischio di teratogenicita':
ricordare alle donne potenzialmente fertili, comprese le adolescenti/i loro genitori o tutori, che «Teriflunomide Accord» e' controindicato nelle donne in gravidanza e nelle donne in eta' fertile che non usano una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento.;
valutare regolarmente il potenziale di gravidanza, anche nelle pazienti di eta' inferiore a 18 anni.;
informare le bambine e/o i loro genitori-tutori della necessita' di contattare il medico che ha effettuato la prescrizione quando la bambina sottoposta a trattamento con «Teriflunomide Accord» ha il menarca. Fornire consulenza alle nuove pazienti potenzialmente fertili sui metodi contraccettivi e sui potenziali rischi per il feto;
verificare lo stato di gravidanza prima dell'inizio del trattamento;
educare le pazienti donne potenzialmente fertili circa la necessita' di una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento con teriflunomide;
ricordare alle pazienti di informare il medico immediatamente se interrompono la contraccezione, o prima di un qualsiasi cambiamento delle misure contraccettive;
se una paziente donna inizia una gravidanza nonostante l'uso di un metodo contraccettivo, deve interrompere «Teriflunomide Accord» e contattare immediatamente il medico il quale deve:
considerare e discutere con la paziente la procedura di eliminazione accelerata;
segnalare eventuali casi di gravidanza ad Accord Healthcare telefonando o contattando [da compilare al livello nazionale con i dati di contatto rilevanti] a prescindere dagli esiti avversi riscontrati;
rischio di ipertensione:
verificare se ci sono stati precedenti episodi di ipertensione e che la pressione arteriosa sia opportunamente gestita nel corso del trattamento;
e' necessario controllare la pressione arteriosa prima del trattamento e, periodicamente, durante lo stesso;
rischio di effetti ematologici:
discutere il rischio di diminuzione della conta delle cellule ematiche (colpisce principalmente i globuli bianchi) e la necessita' di effettuare l'emocromo completo prima del trattamento e periodicamente durante lo stesso, in funzione di segni e sintomi;
rischio di infezioni/infezioni severe:
e' necessario rivolgersi al medico qualora compaiano segni e sintomi di infezione, o qualora il paziente assuma altre medicine che possano aver effetto sul sistema immunitario. Se si verificano infezioni gravi, prendere in considerazione la procedura di eliminazione accelerata;
2. Un promemoria a fornire ai pazienti/rappresentanti legali una scheda educazionale per il paziente, ivi compreso la necessita' di annotare sulla stessa i propri recapiti, e di fornire una scheda educazionale per il paziente sostitutiva, se necessario;
3. Un promemoria a discutere con il paziente il contenuto della scheda educazionale per il paziente/rappresentante legale regolarmente ad ogni visita almeno una volta all'anno durante il trattamento;
4. Incoraggiare i pazienti a contattare il medico esperto in SM e/o il medico di medicina generale se notano la comparsa di uno qualsiasi dei segni e sintomi descritti nella scheda educazionale per il paziente;
5. Al rinnovo della prescrizione, verificare gli eventi avversi, discutere i rischi presenti e la loro prevenzione, e verificare che siano in essere adeguate misure di monitoraggio.
La scheda educazionale per il paziente e' in linea con le informazioni nel foglio illustrativo e contiene i seguenti elementi chiave:
1. Un promemoria sia per il paziente che per il medico coinvolto nel trattamento del paziente con teriflunomide, un farmaco che:
non deve essere usato dalle donne in gravidanza;
necessita dell'uso concomitante di un efficace metodo .contraccettivo nelle donne potenzialmente fertili;
richiede che venga effettuato un test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento;
influenza la funzionalita' epatica;
influenza l'emocromo ed il sistema immunitario;
2. Informazioni per educare il paziente su importanti eventi avversi:
a prestare attenzione a determinati segni e sintomi che possono indicare la presenza di una malattia epatica o di infezione, e di contattare immediatamente il medico se uno di questi si manifesta;
di ricordare alle pazienti donne di riferire al medico se stanno allattando;
un promemoria per le donne potenzialmente fertili comprese le ragazze e i loro genitori/tutori:
usare un efficace metodo contraccettivo durante e dopo il trattamento con teriflunomide;
il medico fornira' consulenza sui potenziali rischi per il feto e sulla necessita' di un metodo contraccettivo efficace;
di interrompere immediatamente il trattamento con teriflunomide se sospettano di essere in gravidanza e di contattare immediatamente il medico;
un promemoria per genitori/tutori o ragazze:
contattare il medico quando la ragazza ha il menarca per ottenere consulenza sul potenziale rischio per il feto e sulla necessita' di misure contraccettive;
in caso di gravidanza:
ricordare sia alla paziente che al medico/operatori sanitari la procedura di eliminazione accelerata. Ricordare ai pazienti di mostrare la propria scheda educazionale per il paziente ai medici/operatori sanitari coinvolti nella cura (soprattutto in caso di emergenza medica e/o qualora vengano coinvolti nuovi medici/operatori sanitari);
registrare la prima data di prescrizione ed i dettagli dei contatti del medico prescrittore;
3. Incoraggiare i pazienti a leggere con attenzione il foglietto illustrativo.
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).