Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 luglio 2024
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».


IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - L 322 del 25 novembre 1997; con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopracitato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Clementine di Calabria»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria competente per territorio circa la richiesta di modifica e a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale14 ottobre 2013, n. 12511, tenutasi il giorno 14 maggio 2024 a Corigliano Rossano (CS);
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2024 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» ai fini della presentazione di opposizioni e considerato che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
CLEMENTINE DI CALABRIA IGP

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» e' riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Clementine di Calabria»
DOP ( ) IGP (X)
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP] «Clementine di
Calabria».
2. Stato membro o Paese terzo: Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Codice della nomenclatura combinata: 08 - frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.
L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti cultivar: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune», «Hernandina». L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio; forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4-3-2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);
polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica; percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%;
semi: assenti o di numero esiguo;
tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.
Non e' ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.
Tutte le fasi di produzione delle «Clementine di Calabria» (IGP) devono svolgersi nella zona geografica
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.
Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.
Sulle confezioni dovra' essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione. E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni. E' consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del disciplinare. La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:
a) Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;
b) Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;
c) Provincia di Cosenza: Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;
d) Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato;
e) Provincia di Crotone: Ciro' Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.
5. Legame con la zona geografica.

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si e' diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo habitat naturale. La produzione delle clementine e' fortemente dipendente dalle condizioni pedo-climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipiche dell'area geografica in oggetto, il frutto e' in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Clementine di Calabria» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2024.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 12 luglio 2024

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti cultivar: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune», «Hernandina».
L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;
forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4 - 3 - 2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);
polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica; percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%.
semi: assenti o di numero esiguo;
tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.
Non e' ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.
 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:
a) Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;
b) Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;
c) Provincia di Cosenza: Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;
d) Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato;
e) Provincia di Crotone: Ciro' Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.
 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della IGP «Clementine di Calabria» hanno un contenuto di limo ed argilla inferiore o uguale al 70% e con un contenuto in calcare attivo non superiore al 15%.
Le pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilita' per i nuovi impianti, di densita' per ettaro fino ad un massimo di 1.000 piante, per i sesti dinamici ad alta densita'.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla «chioma piena», con disposizione delle piante in funzione del relativo sesto d'impianto.
Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.
La produzione unitaria massima commercializzabile e' di 35.000 kg ad ettaro per tutte le cultivar ammesse, relativamente ai calibri di cui all'art. 2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 2°C e 7°C. I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.
 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si e' diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo habitat naturale. La produzione delle clementine e' fortemente dipendente dalle condizioni pedo-climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipico dell'area geografica in oggetto, il frutto e' in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.
 
Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da un organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.
L'organismo di controllo e' Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna - Italia; tel. +39 051 649.48.36; fax +39 051 649.48.13; info@checkfruit.it
 
Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
Sulle confezioni dovra' essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
E' consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.