Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 4 luglio 2024, n. 104
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni
di assistenti sociali alle forme associative comunali

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 801 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«801. Per le finalita' di cui al comma 797 e al comma
792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma
792 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli
assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni e le loro forme
associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo
II della parte I del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57,
comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126.».
 
Art. 2
Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e
inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e
in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in
prosieguo amministrativo

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
«10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' altresi' istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonche' per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attivita' di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro puo' essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attivita' svolte dal tavolo stesso».
2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorita' politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La relazione di cui al comma 1 e' integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonche' delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali
e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.
Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le
modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli,
nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di
cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e
condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo,
nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale
in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano
la costituzione e il funzionamento della Rete a livello
territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di
cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di
funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei
gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la
programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e
della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche
a livello regionale e territoriale, non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni
in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di
supporto al coordinamento del sistema degli interventi e
dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite
al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
all'Autorita' politica delegata per la famiglia, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui
all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' altresi' istituito
un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di
supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi
degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui
minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai
servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in
prosieguo amministrativo, nonche' per il rafforzamento del
sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei
dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e
sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche
attraverso la realizzazione di azioni coordinate,
finalizzate alla messa a regime del sistema informativo
sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro
famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo
nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, e' composto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo
delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante
del Ministero della giustizia, da un rappresentante del
Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del
Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da un componente designato dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da un componente designato
dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente
designato dal Commissario straordinario del Governo per la
gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un
rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli
assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio
nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante
per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di
comprovata esperienza professionale in materia di tutela e
di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e
della famiglia, da un rappresentante delle associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale,
da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di
associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di
minori in carico ai servizi sociali e da otto
rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in
attivita' di tutela e di promozione dei diritti
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni
membro puo' essere nominato un supplente. Per la
partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri
emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo
nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997,
n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare
per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle
attivita' svolte dal tavolo stesso.».
- Si riporta l'art. 39 della legge 28 marzo 2001, n.
149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
«Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 - Titolo VI (Norme finali, penali e
transitorie). - 1. Dopo i primi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza triennale, il Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero l'Autorita' politica delegata per la
famiglia, il Ministro della giustizia e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle
rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
al fine di verificarne la funzionalita' in relazione alle
finalita' perseguite e la rispondenza all'interesse del
minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 6 della presente legge.
1-bis. La relazione di cui al comma 1 e' integrata da
una relazione annuale specifica, da trasmettere al
Parlamento, sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo
familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato
di attuazione del sistema informativo nazionale di
rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento
sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico
da parte dei servizi sociali territoriali e sui
neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle
principali caratteristiche organizzative, del profilo dei
minori in carico, delle principali prestazioni erogate,
dell'efficacia degli interventi nonche' delle azioni di
monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo
nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in
riferimento all'uniformita' territoriale nell'erogazione
delle prestazioni sociali.».
 
Art. 3

Giornata nazionale
dell'ascolto dei minori

1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di eta' quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 4

Modifiche al codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attivita' di interesse generale afferenti allo svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;
b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, e' efficace anche ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalita' giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa puo' indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformita' ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia»;
4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3»;
d) all'articolo 24, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parita' di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;
e) all'articolo 30, comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «5 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7 unita'»;
f) all'articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;
3) alla lettera c), le parole: «12 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «20 unita'»;
g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «venti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita' di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;
h) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa e' cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice»;
i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;
l) all'articolo 48:
1) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;
2) al comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;
m) all'articolo 87, comma 3:
1) le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
2) le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
n) all'articolo 89, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificita' della composizione della loro base associativa e delle finalita' di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalita' di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attivita' diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalita' delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;
o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalita' di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attivita'. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attivita' di interesse generale, l'assenza della finalita' di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 6, 11, 13, 24, 30,
31, 36, 41, 47, 48, 87 e 89 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017,
n. 179, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Attivita' diverse). - 1.Gli enti del Terzo
settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di
cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o
lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali
rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui
all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in
rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.
Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n.36, e' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo
decreto legislativo n.36 del 2021, a condizione che i
proventi ivi indicati siano impiegati in attivita' di
interesse generale afferenti allo svolgimento di attivita'
sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7,
comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n.36del
2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n.39.».
«Art. 11 (Iscrizione). - 1. Gli enti del Terzo settore
si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore
ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo
settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la
propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita
sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo
settore e, per quelle costituite in forma di associazione o
fondazione, e' efficace anche ai fini dell'acquisto della
personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 22 del
presente codice. I controlli e i poteri di cui agli
articoli 25, 26 e28 del codice civile sono esercitati, nei
confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli
uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre1993, n.580.».
«Art. 13 (Scritture contabili e di bilancio). - 1. Gli
enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale
dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita'
statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di
personalita' giuridica con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non
superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa puo'
indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere
redatto in conformita' ai modelli definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al
bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
giustizia.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria
attivita' esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di
cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono
redigere e depositare presso il registro delle imprese il
bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi
degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del
codice civile. Tali enti, se non rivestono la qualifica di
imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio
ai sensi del comma 1, secondo i modelli del comma 3.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attivita' di cui
all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro
delle imprese devono depositare il bilancio presso il
registro unico nazionale del Terzo settore.».
«Art. 24 (Assemblea). - 1. Nell'assemblea delle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono
iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano
diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che
siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo
statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di
cinque, in proporzione al numero dei loro associati o
aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in
quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare
nell'assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun
associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre
associati nelle associazioni con un numero di associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con
un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si
applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del
codice civile, in quanto compatibili.
4. Salvo che l'atto costitutivo o lo sta-tuto non lo
vietino espressamente, gli asso-ciati possono intervenire
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed
esprimere il voto per via elettronica, purche' sia
possibile verificare l'identita' dell'associato che
partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede
e di parita' di trattamento. L'atto costitutivo o lo
statuto possono prevedere, alle medesime condizioni,
l'espressione del voto per corrispondenza.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni
che hanno un numero di associati non inferiore a
cinquecento possono prevedere e disciplinare la
costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie
ovvero in presenza di particolari categorie di associati o
di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali.
A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai
commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del
codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui
statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o
di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed
ove non derogate dallo statuto.».
«Art. 30 (Organo di controllo). - 1. Nelle fondazioni
del Terzo settore deve essere nominato un organo di
controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo,
anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate: 300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
7 unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi'
obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni
destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo
di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del
codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale,
i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la
revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di
controllo e' costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.».
«Art. 31 (Revisione legale dei conti). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo
settore devono nominare un revisore legale dei conti o una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro quando superino per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate: 3 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
20 unita'.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano
stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo
10.».
«Art. 36 (Risorse). - 1.Le associazioni di promozione
sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche
dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse
generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso,
il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo'
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari o al venti per cento del numero degli associati,
fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo
35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita'
di volontariato degli associati o delle persone aderenti
agli enti associati.».
«Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli
enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti
del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni
del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza
in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e
delle loro attivita' di interesse generale, anche allo
scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative
di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente
attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non
inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa,
almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali
o operative siano presenti in almeno dieci regioni o
province autonome. Le associazioni del terzo settore
formate da un numero non inferiore a 100 mila persone
fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
provincie autonome sono equiparate alle reti associative
nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera
b).
2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, il numero degli
associati di una rete associativa diviene inferiore a
quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle
reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo
33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere
reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete
associativa e' cancellata dalla sezione del registro di cui
all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice.
3. Le reti associative nazionali possono esercitare,
oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al
Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di
controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati
e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti
associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore
che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano
riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da
almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e
dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano
l'ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle
reti associative nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le modalita' e i limiti
delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le competenze
dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 1.».
«Art. 47 (Iscrizione). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa
cui l'ente eventualmente aderisca, o da un suo delegato,
all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o
della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,
depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali
allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale
l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la
domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46
comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del
Registro unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la
sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice
per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la
domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda o dalla presentazione della domanda completata o
rettificata ovvero della documentazione integrativa ai
sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione
s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del
Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed
approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale
del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e'
ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo
competente per territorio.».
«Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). - 1. Nel Registro
unico nazionale del Terzo settore devono risultare per
ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la
denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con
l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di
costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il
patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le
generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono
cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di
scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e
14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni
anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore
entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e,
per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il
registro delle imprese entro sessanta giorni
dall'approvazione.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica,
devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e
depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso
l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti
e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle
informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel
rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del
registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere
all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle
informazioni di cui al presente articolo e dei relativi
aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica
l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del
registro unico nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.».
«Art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, che non applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali
per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e
analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di
cui all'articolo 13 distintamente le attivita' indicate
all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo
di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore quello indicato
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'
commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti
quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti anche qualora la contabilita' consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli
importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis
dall'articolo 13, possono tenere per l'anno successivo, in
luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto per la cassa di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13.
4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata,
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la
contabilita' separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5
e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente
alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6,
non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale ne'
agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche
di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto
ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto
ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera
a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si
avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i
presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della
qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente
commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio
dovranno essere compresi nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto
ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli
14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche delle operazioni comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si
verificano i presupposti che determinano il mutamento della
qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere
eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre
mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti
presupposti.».
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2,
5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10,
comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad
applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi
alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli
da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle
attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5,
purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi
previsti.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto
a servizi di pubblico interesse sono sostituite dalle
seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, sportive
dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di
pubblico interesse.
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del
Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le
disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in
quanto compatibili con le disposizioni del presente
decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le
parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalita' educative, culturali, sportive,
religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo
settore di natura non commerciale»;
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19),
20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle
seguenti: «enti del Terzo settore di natura non
commerciale».
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016,
n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute
come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel
settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a),
numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello
stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del
Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente
nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma
1, lettera u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014
n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le
Organizzazioni non governative di cui al presente comma
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno
2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo
dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni
di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si
applicano, per le medesime erogazioni liberali, le
disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e
all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma
1.1, del medesimo testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2.
14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3
del medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11
novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si
applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto
legislativo.
15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai
sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o
piu' attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5
del presente codice possono essere iscritte nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della
specificita' della composizione della loro base associativa
e delle finalita' di cui al medesimo articolo 937. Il
requisito della strumentalita' di cui all'articolo 6 del
presente codice sussiste qualora le attivita' diverse siano
esercitate per la realizzazione delle specifiche finalita'
delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75
milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa »; o)all'articolo 101,
comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei
trust dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS che, a
causa della direzione e del coordinamento o del controllo
da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non
possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai
sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti
delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo
svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalita'
di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo
svolgimento delle suddette attivita'. In caso di
scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o
modifica delle clausole statutarie riguardanti lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, l'assenza
della finalita' di lucro e la stabile destinazione dei
beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il
patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22dicembre 1986, n.917.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico
e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186
e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare
forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore
che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1,
lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla
prestazione di attivita' di valorizzazione di beni
culturali immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4,
lett. a), fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106»;
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le
parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166».
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106».
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003,
n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti:
«enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106»;
b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle
seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di
cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106».
 
Art. 5

Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre
per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali
perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi
istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui
all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia
Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla
promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso
azioni ed iniziative di varia natura, quali il
finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di
impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori
dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di
imprese sociali o di loro enti associativi, o il
finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese
sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono
deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa
sociale erogante.».
 
Art. 6

Estinzione della Fondazione Italia sociale

1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' abrogato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale e' estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

Note all'art. 6:
- L'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile
universale), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n.
141, abrogato dalla presente legge, recava: «Fondazione
Italia sociale».
 
Art. 7
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore
dal regime di responsabilita' solidale in materia di imposta sulle
successioni e donazioni

1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarieta' passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n.346 recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni.», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre
1990, n. 277, S.O.:
«Art. 36 (Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
(Art. 46 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Gli eredi sono
obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai
legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio
d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a
norma del comma 1, nel limite del valore della propria
quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o
non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati
all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e
gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente
dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari
rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo
unico sull'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'ufficio del registro puo' chiedere la fissazione
di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma
dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un
curatore dell'eredita' giacente a norma dell'art. 528 dello
stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta
relativa ai rispettivi legati.
5-bis. Il regime di responsabilita' solidale di cui al
presente articolo non si applica ai beneficiari di
trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e
donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82,
comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa
dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni
dell'eredita'

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile e' aggiunto il seguente:
«Quando sono chiamati all'eredita' unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredita' questi hanno facolta' di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non e' effettuata da tutti i chiamati».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalita' per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 705 del codice civile, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 705 (Apposizione di sigilli e inventario). -
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i
chiamati all'eredita' vi sono minori, assenti, interdetti o
persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni
dell'eredita' in presenza dei chiamati all'eredita' o dei
loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Quando sono chiamati all'eredita' unicamente persone
giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo
settore, prima dell'accettazione della stessa eredita'
questi hanno facolta' di dispensare l'esecutore
testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti,
mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del
tribunale del circondario in cui si e' aperta la
successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia
per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la
dichiarazione non e' effettuata da tutti i chiamati.».