Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2024
Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera d) e lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;
Visti, altresi', gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalita' d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;
Visto in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;
Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;
Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il Titolo I, Capo I, Sezione III del citato testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), modificato dal decreto dirigenziale n. 99025 del 20 dicembre 2021 e concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalita' per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale e' stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;
Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalita' per la gestione del suddetto Fondo ammortamento ed in particolare l'art. 6, che prevede le modalita' per effettuare le operazioni di cui all'art. 46 del testo unico;
Visto il decreto del Dipartimento del tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale e' approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa;
Considerata l'opportunita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 51 del testo unico, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata nel successivo art. 6, per un ammontare massimo di 4.000 milioni di euro, dei seguenti prestiti:
===================================================================== |  Categoria | |  Data | Data | | | titolo |  Codice ISIN | emissione | scadenza |Cedola | +=============+=================+==============+============+=======+ |  BTP |  IT0005045270 |  01/09/2014 | 01/12/2024 | 2,50% | +-------------+-----------------+--------------+------------+-------+ |  BTP Italia |  IT0005410912 |  26/05/2020 | 26/05/2025 | 1,40% | +-------------+-----------------+--------------+------------+-------+ |  BTP |  IT0005090318 |  02/03/2015 | 01/06/2025 | 1,50% | +-------------+-----------------+--------------+------------+-------+ |  BTP |  IT0005493298 |  19/04/2022 | 15/08/2025 | 1,20% | +-------------+-----------------+--------------+------------+-------+ |  BTP |  IT0005419848 |  01/08/2020 | 01/02/2026 | 0,50% | +-------------+-----------------+--------------+------------+-------+

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 48, comma 2, lettera b), del menzionato testo unico, vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse che intervengono per conto proprio e della clientela.
 
Art. 3

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore ad un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
 
Art. 4

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 17 luglio 2024, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
 
Art. 5

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze in qualita' di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni.
L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 6

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del citato testo unico, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 7

Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 19 luglio 2024, con le disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
A tal fine, il 19 luglio 2024, la Banca d'Italia, verso debito del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:
48 giorni per il BTP 01/12/2024, cedola 2,50%;
54 giorni per il BTP Italia 26/05/2025, cedola 1,40%;
48 giorni per il BTP 01/06/2025, cedola 1,50%;
155 giorni per il BTP 15/08/2025, cedola 1,20%;
169 giorni per il BTP 01/02/2026, cedola 0,50%.
A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
 
Art. 8

Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) comunichera' al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo sulle concessioni governative e postali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni