Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche» e, in particolare, l'articolo 27 che al comma 1 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di favorire la ripresa e il rilancio delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche e che il comma 2, del citato articolo 27, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione del medesimo articolo siano adottati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'articolo 1, concernente disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese.» e, in particolare, l'articolo 4;
Acquisite le osservazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti rappresentativi del sistema camerale e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 agosto 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 25 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2024;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attivita' economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attivita' economica»: l'attivita' che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
b) «controlli»: le attivita' di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attivita' economica;
c) «soggetto controllato»: l'operatore che svolge l'attivita' economica soggetta a controllo;
d) «diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonche' i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
4. Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante «Delega al Governo in materia
di semplificazione dei controlli sulle attivita'
economiche»:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla
tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi di
efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli
obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita'
di controllo in termini di efficacia, efficienza e
sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per mia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante
«Disposizioni di attuazione di disciplina europea in
materia di normazione europea e procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» e' pubblicata nella Gazz. Uff.
11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,
recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni delle norme in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo
di controllo effettua la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per
adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i
prodotti non conformi siano stati gia' immessi in
commercio, anche solo in parte.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 11
novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»:
«Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni).
- 1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno
cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio»,
ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
le loro articolazioni territoriali e di categoria sono
legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di
interessi relativi alla generalita' dei soggetti
appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di
interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, regionale e
provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti
amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 6 (Solidarieta'). - Il proprietario della cosa
che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile,
il titolare di un diritto personale di godimento, e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.».
- Il decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. n. 226 del 28 settembre 2011 - S.O. n. 214.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento» e' pubblicata nella Gazz. Uff.
14 luglio 1990, n. 163.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
recante «Attuazione della delega al Governo di cui
all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 17 gennaio 2018, n. 13.
 
Art. 2

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresi', entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si e' concluso con la constatazione di irregolarita', e' trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessita' di mantenimento o mutamento dei controlli.
3. All'esito dell'attivita' di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.
4. Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura di cui ai commi 2 e 3 e' ripetuta con cadenza triennale.
5. Per gli effetti di cui al comma 1, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«23-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attivita' economiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attivita' economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attivita' economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresi' quelli eliminati.
2. L'elenco di cui al comma precedente e' aggiornato almeno a cadenza triennale.»;
b) all'allegato A le parole: «controlli sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulle attivita' economiche».

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
 
Art. 3

Sistema di identificazione e valutazione
del livello di rischio «basso»

1. Ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, e' istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
a) protezione ambientale;
b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) tutela della fede pubblica;
e) sicurezza dei lavoratori.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresi' gli elementi essenziali e il periodo di validita' del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
3. Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attivita';
d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
e) le caratteristiche e la dimensione dell'attivita' economica svolta dal soggetto controllato.
4. Il Report certificativo e' rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
5. I titolari di attivita' economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu' ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.
6. L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4.
7. Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformita' alla norma di riferimento. Ove non vi siano piu' le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e' immediatamente revocato e ne e' data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 21
giugno 1986, n. 317, recante «Disposizioni di attuazione di
disciplina europea in materia di normazione europea e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione»:
«Art. 4 (Organismi nazionali di normazione italiani).
- 1. L'individuazione e le modifiche degli organismi
nazionali di normazione italiani sono comunicate alla
Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico,
previo decreto interministeriale adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, del
lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di
cui al primo periodo e' esercitata dal Ministero dello
sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il parere
del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al
settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e,
limitatamente al settore della sicurezza in caso di
incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI),
il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche',
relativamente alle attivita' da svolgere in rapporto con
l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI
e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi
accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM),
elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata
dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano
ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani
come individuati alla data di entrata in vigore del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Per il Regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Fascicolo informatico di impresa e obblighi
di consultazione del soggetto che effettua i controlli

1. Al fine di rendere piu' efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonche' programmare l'attivita' ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attivita' di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa puo' richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni.
2. L'amministrazione procedente, ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli, accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri ne' vincoli, con le modalita' definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli gia' svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attivita' economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalita' perseguite.
4. Al fine di garantire elevati standard di affidabilita' sistemica e' previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attivita' di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualita'. L'interoperabilita' del sistema e' assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera
b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - Omissis.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
b) formazione e gestione del fascicolo informatico
di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita'
dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su
base legale o convenzionale;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)»:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante
«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). -
Omissis.
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' inviata, con modalita' informatica
ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali
procedimenti, alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento
nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata
in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni
interessate, sono individuati, secondo principi di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'
operative di attuazione della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' ed i limiti con cui le
relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti
pubblici e privati interessati.
Omissis.».
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 4, e
dell'articolo 50-ter, del citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82:
«Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di
transizione digitale). - 4. Le violazioni accertate
dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma
1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Omissis.».
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 5

Principi generali del procedimento di controllo
delle attivita' economiche

1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attivita' di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessita' della disciplina di riferimento.
2. Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonche' dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
3. Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorita' giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravita' del rischio.
4. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non piu' di una volta l'anno, salvi i casi di cui al comma 3.
5. Non possono essere effettuate due o piu' ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
6. Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformita' agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato e' esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli e' menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.
7. Le amministrazioni improntano la propria attivita' al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui all'articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attivita' economica svolta.
8. In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attivita' economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
9. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).
 
Art. 6

Violazioni sanabili e casi di non punibilita'
per errore scusabile

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumita' pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1 entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
3. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumita' pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all'articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.
5. In ogni caso il soggetto controllato non e' responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Meccanismi di dialogo e collaborazione

1. Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformita' applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata. Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha gia' fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni di cui al presente comma possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.
2. Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.
3. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 11 novembre
2011, n. 180, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
 
Art. 8

Formazione

1. Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni competenti, e acquisita l'intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce un piano di formazione specifica del personale, da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti di cui all'articolo 2.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli, nell'ambito delle attivita' di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le universita', le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 9

Utilizzo di soluzioni tecnologiche
nelle attivita' di controllo

1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attivita', nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalita' al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.
2. Le decisioni concernenti la conformita' agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i principi di:
a) comprensibilita', conoscibilita', significativita' e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;
b) non esclusivita' della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;
c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;
d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
2. I titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformita' al citato regolamento (UE) n. 2016/679.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O.
 
Art. 11

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 11:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 12

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note all'art. 12:
- L'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo», abrogato dal presente
decreto, recava (Semplificazione dei controlli sulle
imprese).
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Schillaci, Ministro della salute

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio