IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale; Visto il codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso codice; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile; Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l'art. 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del medesimo codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalita' di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale e' stato conferito all' Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all' ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023 recante «Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Tenuto conto, ai fini delle tempestive convocazioni della Commissione anche per singoli settori di rischio, di prevedere che le stesse possano avvenire mediante convocazione da parte del Presidente anziche' da parte dell'intero Ufficio di presidenza, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; Tenuto conto della necessita' di specificare il trattamento di missione applicabile agli specialisti con competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 3 del citato decreto 2 febbraio 2023 e ai rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto; Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere a modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023
1. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023 di cui in premessa e' sostituito con il seguente: «5. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Presidente, su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile o comunque previa sua approvazione, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.». 2. L'art. 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023 e' sostituito con il seguente: «Art. 5 (Oneri). - 1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonche' agli ulteriori esperti, agli specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni di cui all'art. 3, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 2. Ai componenti della Commissione, nonche' agli ulteriori esperti e agli specialisti di cui all'art. 3, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attivita' specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione e' comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Ai rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2 il rimborso del trattamento di missione rimane a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. 4. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2024
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1733 |