Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 23 aprile 2024
Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Citta' Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'articolo 44, comma 7 lett. b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22. (Delibera n. 14/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

nella seduta del 23 aprile 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche', dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;
Visti, inoltre, il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo stostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento», e il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)», del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, cosi' come introdotti dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto, altresi', il comma 7-quater del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano OGV entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-bis, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera f), il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - e' imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione del citato art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Viste le delibere CIPESS 29 aprile 2021, nn. 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, che hanno rispettivamente approvato, in prima istanza, il PSC delle Province autonome di Bolzano e Trento e delle Regioni Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Lazio, Veneto e Lombardia; la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 50, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Citta' metropolitana di Milano; le delibere CIPESS 3 novembre 2021, nn. 60, 61, 63, 64 che hanno rispettivamente approvato, in prima istanza, il PSC delle Citta' metropolitane di Genova, Venezia, Firenze e Bologna; la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 81, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Citta' metropolitana di Reggio Calabria;
Viste, altresi', la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, e la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 14, che hanno modificato il PSC della Regione Calabria; la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 15, che ha modificato il PSC della Provincia autonoma di Bolzano; la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 26, che ha modificato il PSC della Regione Veneto; le delibere CIPESS 27 luglio 2021, n. 49 e 29 febbraio 2024 n. 2, che hanno modificato il PSC della Regione Abruzzo; la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 49 che ha modificato il PSC della Regione Basilicata; le delibere CIPESS 21 marzo 2024, nn. 8, 9, 10, che hanno rispettivamente modificato il PSC delle Regioni Lazio, Marche e Piemonte;
Vista, inoltre, la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, concernente la ricognizione ex art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, corredata dalle seguenti tavole allegate:
Allegato A1: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;
Allegato A2: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;
Allegato B: interventi privi di OGV sottoposti a commissariamento governativo;
Allegato C: interventi infrastrutturali privi di OGV inclusi nei CIS;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 3640-A del 10 aprile 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 4037-A del 22 aprile 2024, concernente la proposta «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Citta' Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7 lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48 del 2022»;
Tenuto conto che la citata proposta rappresenta, con riferimento ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle amministrazioni titolari emarginate in epigrafe, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che si e' proceduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b, e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni ove si prevede il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023;
Tenuto conto, che nella citata proposta e' rappresentato che, ad esito delle verifiche, si e' provveduto in primo luogo all'aggiornamento di alcuni elenchi di interventi - allegati alla proposta - aventi i requisiti per le salvaguardie ex commi 7-bis e 7-ter del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, con conseguente necessaria modifica in parte qua della delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022;
Considerato che, sulla base di quanto riportato nella proposta, le citate verifiche sono state condotte sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e sulla base delle interlocuzioni integrative del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e che, ad esito delle medesime, sono stati identificati gli interventi da definanziare per mancato raggiungimento delle OGV nelle scadenze di legge, indicati analiticamente in apposito allegato alla proposta;
Rilevato che, sulla base degli esiti della verifica richiamata, il valore complessivo degli interventi da definanziare e' pari a euro 298.972.070,82, di cui:
per interventi privi di OGV al 31 dicembre 2022 (ex comma 7, lettera b, dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019): euro 231.422.070,82;
per gli interventi privi di OGV alla data del 30 giugno 2023 (ex comma 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019): euro 67.550.000,00 (PSC Molise per euro 40.000.000,00, PSC Firenze per euro 27.550.000,00);
e che, in conseguenza del suddetto definanziamento, le dotazioni delle sezioni ordinarie dei singoli PSC sono rideterminate ciascuna in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS (CIPESS)»;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Vista la nota DIPE prot. 4068 del 23 aprile 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Aggiornamento degli allegati A1, A2, B e C della delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 (Ricognizione ex art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) delle seguenti amministrazioni (Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Citta' Metropolitana di Venezia).
1.1 Con la presente delibera - le cui tavole allegate costituiscono parte integrante (Allegato 1) - sono aggiornati gli interventi di cui agli elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 afferenti alle amministrazioni indicate in epigrafe.
2. Definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei seguenti PSC: Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Citta' Metropolitana di Venezia.
2.1 Con riferimento ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle amministrazioni titolari emarginate in epigrafe, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b, e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, con la presente delibera e' accertato il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC - indicati analiticamente nell'Allegato 2, parte integrante della presente delibera - per un valore complessivo di euro 298.972.070,82, di cui:
euro 231.422.070,82 per interventi privi di OGV al 31 dicembre 2022 (ex comma 7, lettera b, dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 2019);
euro 67.550.000,00 (PSC Molise per euro 40.000.000,00, PSC Firenze per euro 27.550.000,00) per interventi privi di OGV alla data del 30 giugno 2023 (ex comma 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019).
2.2 In conseguenza del suddetto definanziamento, le dotazioni delle sezioni ordinarie dei singoli PSC sono rideterminate ciascuna in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2.3 Ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo definanziato, pari a euro 298.972.070,82, e' conseguentemente imputato alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge.
2.4 Le amministrazioni titolari dei PSC di cui sopra sottopongono al primo Comitato di sorveglianza utile il conseguente aggiornamento della struttura programmatica del rispettivo PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio.
2.5 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR rende apposita informativa al CIPESS in merito all'elenco degli interventi, corredati di CUP, che, in esito alle verifiche effettuate, sono risultati confermati nell'ambito dei singoli PSC.

Il Presidente: Meloni Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 931
 
Allegato 1
Aggiornamento elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 afferenti alle seguenti amministrazioni: Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Citta' Metropolitana
di Venezia.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Elenco degli interventi definanziati delle sezioni ordinarie dei PSC delle seguenti amministrazioni: Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Citta' Metropolitana di Bologna, Citta' Metropolitana di Firenze, Citta' Metropolitana di Genova, Citta' Metropolitana di Milano, Citta' Metropolitana di
Reggio Calabria, Citta' Metropolitana di Venezia.

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