Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 31 maggio 2024
Modifica del decreto 10 marzo 2023, concernente le modalita' di attuazione della linea di attivita' diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi della quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2 che ha ridenominato il "Ministero dello sviluppo economico" in "Ministero delle imprese e del made in Italy"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy», registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;
Visto il decreto 13 marzo 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy di modifica del decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2024 al n. 571;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 115, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, «aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante «Regolamento sulle modalita' di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettere a) e b) con cui vengono finanziate rispettivamente le attivita' di costituzione ed avviamento delle attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione e i progetti di innovazione;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, che promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalita' di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Visto il decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, che ha avviato la procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai fini della identificazione dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale;
Visto che, all'esito della procedura di preselezione nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea;
Visto il regolamento (UE) n. 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
Visto, in particolare, l'art. 16 del citato regolamento che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIH), tramite procedura di selezione articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 7911 del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del Programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro pluriennale della rete dei poli europei di innovazione digitale per il periodo 2021-2023;
Considerato che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la prima gara ristretta per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 22 febbraio 2022;
Visto che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01), sono state allocate per l'Italia risorse pari a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice unico di progetto (CUP);
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'ar. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» che prevede che «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («Regolamento finanziario»);
Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'art. 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «Do not significant harm»);
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito, «Piano» o «PNRR»), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000;
Visti milestone e target che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare:
l'art. 2, comma 6-bis, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
l'art. 6, comma 2, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione; e il comma 5 che dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; e il comma 4 che prevede l'adozione, tra le altre, delle «iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unita' di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'Unita' di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarita' del Ministero stesso;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024 recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale dell'11 novembre 2022, n. 264;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relative a milestone e target»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2manca tef021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»;
Vista la circolare del 23 marzo 2023, recante «Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare dell'11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e Budget per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;
Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attivita' relative al Rendiconto generale dello Stato 2022»;
Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;
Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) reg. (UE) n. 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;
Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 marzo 2024, n. 13, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 reg. (UE) n. 2021/241; la duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) reg. (UE) n. 2021/241»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 3, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori comuni»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 4, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori target»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 5, recante «Linee guida per i provvedimenti attuativi»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 30 maggio 2023, n. 7, recante «Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 reg. Ue n. 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in Regis circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante «Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 2-bis, recante «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 11, recante «Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura»;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 12, recante «Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell'amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 reg. Ue n. 2021/241. Modalita' di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunita'. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 7 novembre 2023, n. 6-bis, recante «Circuiti finanziari PNRR e modalita' di funzionamento della contabilita' speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati;
Vista la nota dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 14 novembre 2023, n. 13 recate «Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il Manuale adottato il 9 novembre 2023, e recante le attivita' di controllo sugli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il Si.Ge.Co. 2.0 adottato con decreto del direttore generale dell'UDM PNRR del 29 novembre 2023;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e che ha modificato, inter alia, target e milestone assegnati a talune misure, tra cui quelli dell'Investimento 2.3;
Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del Piano, l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;
Viste le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza gia' esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;
Visti, altresi', i target e la milestone e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) il target M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede l'entrata in funzione di 27 nuovi centri, per un totale di 35 centri, articolati in centri di competenza, Seal of excellence e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacita' di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali universita', centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. I Seal of excellence sono poli destinatari di un marchio di qualita' assegnato direttamente dalla Commissione europea per le proposte di EDIH che hanno superato la soglia stabilita nella prima gara ristretta europea ma che non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa digitale. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;
b) il target M4C2-14, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede l'erogazione di 307 milioni di euro ai centri di trasferimento tecnologico per potenziare la rete che fornira' servizi alle imprese di: i) valutazione digitale ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale;
c) il target M4C2-15, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, e' di almeno 5000 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) valutazione digitale ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale;
d) la milestone M4C2-15bis, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il completamento di tutti i pacchetti di lavoro dei 13 EDIH e dei due T.E.F., nell'ambito della seconda linea di intervento della misura, esclusi i pacchetti di lavoro finanziati dal Programma Europa digitale;
Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 52 del 2 marzo 2024;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Considerato che il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale e' pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell'allegato VII del regolamento UE n. 241/2021 e la Tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021 - SWD (2021) 165 final e che l'Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do not significant harm») ai sensi del regolamento n. 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in data 10 marzo 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 7 aprile 2023 che definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento della rete dei centri di trasferimento tecnologico nell'ambito dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR;
Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le pmi del 24 agosto 2023, mediante il quale e' stato adottato l'avviso pubblico per la selezione di sei poli di innovazione digitale a valere sulle risorse del PNRR di cui alla Missione 4 - Componente 2 - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» con un'assegnazione di 42.000.000,00 euro (quarantaduemilioni/00);
Considerata la necessita' di adeguare l'attuazione della misura alle modifiche introdotte al PNRR in data 24 novembre 2023 e sancite dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto ministeriale 10 marzo 2023 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1

Modifica art. 1, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 1, comma 1, lettera c), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«c. "Call for Proposal": documenti della Commissione europea (DIGITAL-2021-EDIH-01 e DIGITAL-2022.EDIH-03) che identificano i criteri e le modalita' per la partecipazione alle gare ristrette europee da parte dei poli preselezionati dagli Stati membri».
2. L'art. 1, comma 1, lettera d), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«d. "Centri per il trasferimento tecnologico": centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria" del PNRR; sono ricompresi in tale definizione i centri di competenza ad alta specializzazione (CC), gli European Digital Innovation Hub (EDIH), i Seal of excellence (SoE), i Testing and experimentation facilities (TEF) e i Poli d'innovazione digitale (PID)».
3. L'art. 1, comma 1, lettera i), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«i. DGIND: Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il made in Italy».
4. L'art. 1, comma 1, lettera l), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«l. "Gara ristretta": procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa digitale per l'individuazione degli EDIH. Ad essa sono invitati unicamente i poli preselezionati dagli Stati membri sulla base di una procedura nazionale trasparente e competitiva».
5. L'art. 1, comma 1, lettera q), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«q. "M4C2 Investimento 2.3": Missione 4 "Istruzione e ricerca" del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano, Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria"; si precisa che la modalita' di attuazione dell'Investimento suddetto e' a regia (si veda il Si.Ge.Co., versione 2.0 adottato con decreto del direttore generale dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 29 novembre 2023)».
6. L'art. 1, comma 1, lettera z), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«z. "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
7. L'art. 1, comma 1, lettera bb), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«bb. "Servizi erogati": attivita' svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e delle PA che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturita' tecnologica, prova prima dell'investimento, formazione, consulenza, progettazione e realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per i progetti di innovazione per le imprese».
8. L'art. 1, comma 1, lettera ee), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«ee. "Soggetti beneficiari": le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei servizi erogati; i centri di trasferimento tecnologico, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER, e le imprese beneficiare dei servizi erogati ai sensi degli articoli 28 e 31 del regolamento GBER».
9. L'art. 1, comma 1, lettera ff), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«ff. "Soggetto capofila": soggetto coordinatore dell'EDIH che si e' aggiudicato la gara ristretta europea gestita dalla Commissione europea; soggetto coordinatore del Seal of Excellence che ha ricevuto il marchio di eccellenza nell'ambito delle gare ristrette europee gestite dalla Commissione europea; soggetto coordinatore del TEF finanziato dal Programma Europa digitale della Commissione europea; soggetto coordinatore del Polo di innovazione digitale ammesso a finanziamento dal Ministero tramite avviso pubblico di selezione; rappresentante legale del Centro di competenza ad alta specializzazione (CC). Ai fini del presente decreto coincide con il soggetto attuatore».
10. All'art. 1, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunta la seguente lettera:
«hh. "milestone": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato».
11. All'art. 1, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunta la seguente lettera:
«ii. "PID o Polo nazionale dell'innovazione digitale": ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 agosto 2023 per l'individuazione e la selezione di "Poli di innovazione", il polo di innovazione digitale e' una struttura o raggruppamento organizzato di parti indipendenti, il cui obiettivo e' stimolare un'ampia diffusione di tecnologie innovative da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) attraverso servizi di first assessment digitale e orientamento».
12. All'art. 1, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunta la seguente lettera:
«jj. "Regolamento de minimis": il vigente regolamento generale adottato dalla Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis».
13. All'art. 1, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunta la seguente lettera:
«kk. "Testing and Experimentation Facilities o TEF": Strutture di test e sperimentazione di riferimento su larga scala (TEF) che offrono una combinazione di strutture fisiche e virtuali, in cui i fornitori di tecnologie possono ottenere principalmente supporto tecnico per testare le loro ultime tecnologie software e hardware basate sull'IA (compresa la robotica basata sull'IA) in ambienti reali. Il programma Europa digitale prevede 4 TEF settoriali: agroalimentare, sanita', produzione, citta' e comunita' intelligenti. Tutti e quattro saranno cofinanziati dagli Stati membri».
 
Art. 2

Modifica art. 2, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 2, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Il presente decreto definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei centri per il trasferimento tecnologico».
2. L'art. 2, comma 3, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«I beneficiari degli aiuti di Stato sono sia i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER e del regolamento "de minimis", sia le imprese alle quali verranno erogati servizi a costi agevolati nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 28-31 del regolamento GBER o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione nel rispetto dell'art. 25 del regolamento GBER. I servizi per i quali e' prevista l'agevolazione sono: la valutazione del livello di maturita' digitale, la prova prima dell'investimento, la formazione sull'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, l'accesso ai finanziamenti, il sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti d'innovazione (TRL superiore a 5), l'intermediazione tecnologica e la sensibilizzazione a livello locale».
3. Le lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, comma 5, decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono soppresse.
4. L'art. 2, comma 5, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«comma 5. Nell'ambito delle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR sono stanziati complessivamente euro 350.000.000».
5. L'art. 2, comma 6, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«comma 6. Al fine di assicurare il corretto andamento dell'Investimento 2.3, le risorse di cui al comma precedente saranno assegnate con provvedimento del direttore generale della DGIND».
 
Art. 3

Modifica art. 3, decreto 10 marzo 2023

1. Il titolo dell'art. 3 e' sostituito come segue:
«Compiti della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (DGIND)».
2. L'art. 3, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«La Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy definisce, tra l'altro, gli standard di qualita' del servizio e garantisce il coordinamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi oltre che i livelli minimi, in termini di indicatori di performance, sulla base dei quali vengono valutati i servizi resi, che daranno diritto alla successiva erogazione dei benefici».
3. I commi 2 e 3 dell'art. 3, decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono soppressi.
 
Art. 4

Modifica art. 4, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 4, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Il soggetto attuatore e' il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del centro di trasferimento tecnologico attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. Detto soggetto coordina il centro, ne gestisce le attivita', riceve le risorse, verifica e trasmette al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attivita' svolte dal medesimo centro, alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, e' responsabile per il centro di trasferimento tecnologico del rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e alimenta il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
2. L'art. 4, comma 3, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«I rapporti tra soggetto attuatore e gli altri componenti del centro di trasferimento tecnologico devono essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti. Nella Convenzione di sovvenzione sono indicate, oltre agli obblighi di cui all'art. 7 del presente decreto, anche le responsabilita' del centro di trasferimento tecnologico in merito al conseguimento di target e milestone previsti per l'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR».
 
Art. 5

Modifica art. 5, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 5, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«I Centri di competenza, i Seal of Excellence e i Poli di innovazione erogano i servizi di cui all'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, nello specifico: i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale. Gli EDIH e i TEF, finanziati anche dal Programma Europa digitale, erogano i servizi di cui al punto 1 della decisione della Commissione europea C(2021) 7911 del 10 novembre 2021 e, nello specifico: test e sperimentazione (testing before investing); formazione e sviluppo delle competenze; sostegno all'accesso ai finanziamenti; networking e accesso agli ecosistemi dell'innovazione».
2. L'art. 5, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«I destinatari finali dei servizi erogati dai centri di trasferimento tecnologico sono le imprese e, ai fini del target, in particolare le PMI, nonche', per quanto riguarda EDIH, Seal of excellence e TEF, anche le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento».
3. L'art. 5, comma 3, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Il contributo nazionale alle attivita' connesse all'erogazione di servizi alle imprese e al finanziamento dei progetti di innovazione da parte dei soggetti attuatori della Missione 4, Componente 2, investimento 2.3 si configura come aiuto di Stato ed e' concesso nei limiti delle intensita' di aiuto massime stabilite dagli articoli 25, 28 e 31 del regolamento GBER e dal regolamento "de minimis", nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste e comunque entro i limiti indicati nell'allegato A al presente decreto, applicabili sulla base del servizio erogato e della dimensione d'impresa. Il contributo nazionale alle attivita' che non si configura come aiuto di stato viene riconosciuto in misura del 100% dei costi sostenuti e ammissibili».
4. L'art. 5, comma 4, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Ai destinatari finali degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 28 e 31 del regolamento GBER, i finanziamenti sono trasferiti nella forma di servizi erogati. Alla scadenza della Convenzione di sovvenzione, di cui al successivo art. 6, viene valutato se tale condizione e' stata soddisfatta e, in caso contrario, il finanziamento concesso e' recuperato maggiorato degli interessi».
5. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 5, decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono soppressi.
6. L'art. 5, comma 8, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Le attivita' finanziate dai Centri di trasferimento tecnologico, tra quelle previste dagli articoli 25, 27, 28 e 31 del regolamento GBER, devono essere funzionali al rafforzamento degli investimenti effettuati in termini di know-how ed attrezzature, per ampliare l'offerta di servizi in termini qualitativi e quantitativi e per raggiungere un numero maggiore di imprese (prioritariamente PMI), con particolare riferimento ai target previsti dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023».
7. L'art. 5, comma 10, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«L'individuazione puntuale dei costi e delle spese ammissibili, nonche' i criteri e i termini per l'ammissibilita' delle stesse, sara' prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, nonche' con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4 ove applicabili, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea gia' menzionate, nonche' nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi».
8. L'art. 5, comma 14, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Il progetto decorre dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto deve in ogni caso concludersi entro la data del 30 aprile 2026. Ai fini del rispetto dei target e milestone previsti dal PNRR non e' autorizzata alcuna estensione della durata del progetto oltre i termini sopra descritti».
9. L'art. 5, comma 15, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Entro il termine di cui al precedente comma, le attivita' connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i relativi target e milestone finali conseguiti; tutte le attivita' e le spese effettivamente sostenute per il progetto devono essere rendicontate dal soggetto attuatore al Ministero, secondo le modalita' indicate nella Convenzione di sovvenzione in conformita' a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" nonche' in conformita' con le indicazioni fornite dal MIMIT mediante il SIGECO e relativi allegati».
10. L'art. 5, comma 16, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, ivi inclusi i meccanismi di natura fiscale, quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021, dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 31 dicembre 2021, n. 33 nonche' dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 28 marzo 2024, n. 13».
 
Art. 6

Modifica art. 6, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 6 comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Al fine di massimizzare i risultati conseguibili rispetto a target e milestone del PNRR, per ogni proposta progettuale prende avvio la fase negoziale con il Ministero».
2. L'art. 6, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«La Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalita' di realizzazione dell'attivita' programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, milestone e target attesi, le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilita' delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonche' ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
3. I commi 5 e 6 dell'art. 6, decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono soppressi.
 
Art. 7

Modifica art. 7, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 7, comma 1, lett. b), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«b. concordare con la Direzione per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy e con l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT gli step attuativi del cronoprogramma procedurale che verra' pubblicato sul Sistema ReGiS».
2. L'art. 7, comma 1, lett. c), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«c. avviare tempestivamente le attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendone la coerenza con il PNRR e con i target e milestone individuati nell'allegato riveduto della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - COM(2023) 765 final 2023/0442(NLE) - (CID)».
3. L'art. 7, comma 1, lett. e), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«e. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi e dei contributi per la realizzazione dei progetti d'innovazione, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
i. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel registro imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrato, il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
ii. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento "de minimis";
iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
iv. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
v. non svolgere attivita' ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;
vi. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
vii. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabili».
4. L'art. 7, comma 1, lett. g), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«g. richiedere il CUP in relazione ai progetti d'innovazione e farne menzione in tutta la documentazione amministrativo-contabile del progetto».
5. L'art. 7, comma 1, lett. i), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«i. produrre alle scadenze e, secondo le modalita' indicate nella Convenzione di sovvenzione, la documentazione complessiva attestante le attivita' progettuali svolte sia dal centro di trasferimento tecnologico sia dalle imprese, con particolare riferimento al conseguimento di target e milestone, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato».
6. L'art. 7, comma 1, lett. n), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«n. assicurare il tempestivo inserimento nel sistema informatico dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento dei target e milestone dell'intervento, valorizzando, in particolare, l'entrata in funzione del centro di trasferimento tecnologico, il valore finanziario del sostegno erogato, il numero di PMI beneficiarie finali del sostegno, comprese quelle imprese che hanno beneficiato del sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali, dando evidenza della dimensione delle imprese, nonche' il livello di completamento dei pacchetti di lavoro nell'ambito della seconda linea di intervento della misura PNRR, esclusi i pacchetti di lavoro finanziati dal Programma Europa digitale».
7. L'art. 7, comma 1, lett. q), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«q. garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento di target e milestone associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti».
8. L'art. 7, comma 1, lett. r), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«r. conservare la documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, l'ECA e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del «Regolamento finanziario».
9. L'art. 7, comma 1, lett. v), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«v. presentare con tempestivita' al Ministero le richieste di pagamento delle quote a titolo di anticipo e i rendiconti di progetto, con il dettaglio delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento ai target e milestone associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti nella Convenzione di sovvenzione e nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato o successivamente autorizzato dall'amministrazione, provvedendo alla eventuale restituzione al Ministero delle quote non dovute, nei casi previsti dal presente decreto e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento».
10. L'art. 7, comma 1, lett. aa), decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«aa. garantire il raggiungimento di target e milestone fissati, nonche' dell'obiettivo digitale (c.d. tagging), e del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali e degli altri principi trasversali, ove pertinenti».
11. All'art. 7, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunta la seguente lettera:
«dd. "garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni».
 
Art. 8

Modifica art. 8, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 8, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Il Ministero provvede, altresi', agli obblighi in materia di controllo e rendicontazione, anche attraverso proprie strutture interne di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR, eseguendo le verifiche sulle procedure, sulle spese, su target e milestone in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021».
2. All'art. 8, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' aggiunto il seguente comma:
«3. Ulteriori adempimenti in capo al Ministero possono essere stabiliti nelle successive convenzioni di sovvenzione da stipulare con i soggetti attuatori della M4C2 Investimento 2.3».
 
Art. 9

Modifica art. 9, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 9, comma 1, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Secondo quanto disposto dal citato decreto-legge, il Ministero e' responsabile delle procedure di attuazione e rendicontazione, della regolarita' della spesa, del conseguimento di traguardi e obiettivi e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR».
2. L'art. 9, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2023 e' modificato come segue:
«Con riferimento alle procedure di rendicontazione della spesa e di milestone e target, il Ministero assicura l'applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" nonche' del Si.Ge.Co. 2.0 adottato con decreto del direttore generale dell'UDM PNRR del 29 novembre 2023 e dei relativi allegati».
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1103