Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 4 luglio 2024, n. 102
Delega al Governo in materia di florovivaismo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' della delega

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno o piu' decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 .

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Art. 2

Principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attivita' agricole sia le attivita' di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
b) definire l'attivita' agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonche' prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attivita', tenendo conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;
d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
e) prevedere l'elaborazione, con periodicita' quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilita', alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonche' per la competitivita' e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarita' delle stesse;
h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantita' di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonche' della loro sostenibilita' ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformita' alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualita' e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonche' forestali;
n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attivita' agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonche' i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facolta' di agraria, previa eventuale concertazione con le autorita' statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
r) prevedere specifici criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprieta' privata, allo scopo di sostenere le attivita' di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonche' di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attivita' di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprieta' ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante:
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile
2004.
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013,
n. 10 recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1°
febbraio 2013:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29
gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione
delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e
di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di
incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali
interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
le opere necessarie a garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee
guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le
strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche
attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici
solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento
degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti
locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree
pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la
tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle
Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
del monitoraggio e la prospettazione degli interventi
necessari a garantire la piena attuazione della normativa
di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in
essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata
nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i
giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 28
luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10
agosto 2016:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' di manutenzione del
verde). - 1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e
manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi
puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei
produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che
abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il
possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei
corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato
di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 gennaio 2004 - Suppl. Ordinario n. 14.
 
Art. 3

Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
"Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Suppl. Ordinario n.
245:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' della materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
(omissis)».
 
Art. 5

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio