Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 maggio 2024
Assegnazione di risorse finanziarie per il potenziamento dei treni per il servizio ferroviario regionale.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223 /2014, n. 283 /2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1 del citato decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
Vista in particolare la misura M2C2 - 4.4.2 del PNRR che prevedeva originariamente una dotazione di 800 milioni di euro per il rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l'acquisto di treni a combustibile pulito e servizio universale, per il periodo 2021-2026;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 319 del 9 agosto 2021, adottato in attuazione della suddetta misura M2C2 - I.4.4.2 del PNRR, che assegna alle regioni e province autonome 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 per l'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, da destinare al rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle medesime regioni e province autonome;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio europeo - ECOFIN del 27 novembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, resa esecutiva in data 8 dicembre 2023;
Considerato che, in esito alla richiamata decisione di esecuzione del Consiglio europeo - ECOFIN del 27 novembre 2023, resa esecutiva in data 8 dicembre 2023:
la dotazione finanziaria della misura PNRR M2C2 - I.4.4.2 e' stata incrementata di ulteriori centosessantadue milioni di euro (complessivi novecentosessantadue milioni di euro) destinati al potenziamento del parco ferroviario intercity per il servizio universale;
e' stato introdotto uno scale-up del «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale» (misura PNRR M2C2 - I.4.4.2) a valere sul nuovo capitolo REPowerEU, identificato nell'Investimento 11, Missione 7 (M7 I.11), per un importo complessivo di 1.003 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 154 dell'8 aprile 2024, che ha aggiornato, modificandola, la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle misure del PNRR a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle modifiche intervenute e delle nuove misure in capo al MIT a seguito della decisione del Consiglio europeo - ECOFIN dell'8 dicembre 2024;
Vista la nuova Misura introdotta nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificata dal richiamato decreto ministeriale MEF n. 154 dell'8 aprile 2024, Missione 7 - Componente C1 - Investimento 11.1: Misura rafforzata: «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale» per l'importo complessivo di 1.003 milioni di euro;
Considerato che l'importo complessivo della Misura M7C1 -11.1 di cui al punto precedente, pari a 1.003 milioni di euro, e' destinato per 700 milioni di euro all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno da impiegare per il potenziamento del parco rotabile per il servizio di trasporto ferroviario regionale di interesse delle regioni, delle province autonome e della Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF; mentre i restanti 303 milioni di euro sono destinati al potenziamento del parco ferroviario intercity con treni destinati al servizio universale;
Considerato che il target (M7-31) previsto dalla decisione del Consiglio europeo - ECOFIN dell'8 dicembre 2024 associato all'Investimento 11-Missione 7 (M7I.11) consiste - in aggiunta a quanto gia' previsto dalla misura M2C2 - I.4.4.2 - nell'entrata in servizio e nell'acquisizione della dichiarazione di verifica di conformita' CE di cui all'art. 15 del decreto legislativo 57/2019, entro il 30 giugno 2026, di almeno sessantanove treni passeggeri a zero emissioni e di altre trenta vetture per il servizio universale. Nel complesso, l'investimento deve fornire un totale di almeno trecentoquarantadue unita' di materiale rotabile, di cui almeno sessantanove locomotive. Sono ammissibili solo soluzioni elettriche o a celle a combustibile a idrogeno. I treni bimodali non sono ammissibili;
Considerato che, ai fini del raggiungimento del sopracitato target (M7-31) relativamente all'importo di 700 milioni di euro destinato al potenziamento del parco ferroviario per il servizio di trasporto regionale di competenza delle regioni e delle province autonome, e' prevista l'entrata in servizio e l'acquisizione della dichiarazione di verifica di conformita' CE di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 57/2019, entro il 30 giugno 2026, di almeno cinquantasette treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, con un numero di casse minimo pari a complessive duecentosedici unita' di materiale rotabile, di cui almeno cinquantasette locomotrici;
Considerato necessario assicurare una quota percentuale di riparto alle regioni nei territori del Mezzogiorno pari almeno al 40% delle risorse complessive, nel rispetto del principio di superamento dei divari territoriali;
Tenuto conto delle procedure in corso per la Misura PNRR M2C2 - I.3.4 «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» che prevede la realizzazione di dieci stazioni di rifornimento a base idrogeno per i treni entro il 30 giugno 2026;
Considerato che le risorse destinate all'acquisto del materiale rotabile utilizzato per i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale, pari a settecento milioni di euro, sono cosi' ripartite:
A) 139,3 milioni di euro per treni ad alimentazione ad idrogeno, complementari al programma di sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario previsto dalla Misura PNRR M2C2 - I.3.4;
B) 525 milioni di euro per treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il potenziamento del parco rotabile regionale adibito al trasporto pubblico, ad integrazione del programma di potenziamento delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l'acquisto di treni a zero emissioni previsto dalla Misura PNRR M2C2 - I.4.4.2;
C) 35,7 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per la linea Domodossola - Confine Svizzero;
Considerato che:
con riferimento all'importo di cui ai punti sub A) e B), a seguito delle interlocuzioni effettuate con le regioni e le province autonome, sono state definite le unita' di materiale rotabile potenzialmente acquistabili per ciascun ente, tenendo conto degli effettivi fabbisogni, delle risorse complessivamente assegnate, della necessita' di garantire la copertura finanziaria delle forniture esclusivamente con le risorse PNRR di nuova assegnazione e dei target minimi da raggiungere. Nella quantificazione effettuata, si e' tenuto conto altresi' del vincolo della entrata in servizio dei treni entro e non oltre il 30 giugno 2026 e, per l'importo di cui al punto sub B), della destinazione delle risorse al Mezzogiorno per almeno il 50% della dotazione complessiva;
in particolare, per l'importo di cui al punto sub B), si e' proceduto con un primo riparto assegnando a ciascuna regione/provincia autonoma un ammontare di risorse pari al costo di due treni nell'ambito delle tipologie segnalate, qualora siano state indicate almeno 2 unita' di materiale rotabile ammissibili al PNRR. Per le risorse residue, tenendo conto delle migliori soluzioni al fine di agevolare il raggiungimento del target complessivo fissato dalla misura, si e' proceduto con un riparto proporzionale alla quantita' complessiva di treni indicati da ciascun ente beneficiario come potenzialmente acquistabili e con messa in servizio entro il richiamato termine del 30 giugno 2026. Il dettaglio dei treni con l'indicazione del numero, della tipologia e della quantita' di casse, e' riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;
con riferimento all'importo di cui al punto sub C), il dettaglio del materiale rotabile oggetto di finanziamento e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto con l'indicazione dell'ente beneficiario Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero;
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 2 decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, e' destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR;
Considerato il principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» (DNSH) definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 maggio 2024, Rep. atti n. 76/CSR ;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione e riparto delle risorse

1. In attuazione di quanto previsto dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la parte di risorse aggiuntive da programmare a valere sul nuovo capitolo REPowerEU, Investimento 11, Missione 7, con il presente decreto sono assegnati alle regioni e province autonome ed alla societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, complessivi 700 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il potenziamento delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle regioni e province autonome e per il materiale rotabile destinato alla linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, come di seguito riportato:
A) 139,3 milioni di euro per treni ad alimentazione ad idrogeno, complementari al programma di sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario previsto dalla Misura PNRR M2C2 - I.3.4;
B) 525 milioni di euro per treni ad alimentazione elettrica e ad idrogeno per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario;
C) 35,7 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero.
3. Per quanto riguarda gli importi di cui alle lettere A) e B) del comma 2, il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome ed il dettaglio della quantita' e della tipologia dei treni da acquistare, nonche' l'indicazione della quantita' di casse e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto, tenuto conto, per quanto riguarda l'importo di cui al punto B), della percentuale da destinare alle regioni del Mezzogiorno pari almeno al 50% delle risorse complessive.
4. Per quanto riguarda l'importo di cui alla lettera C) del comma 2 il dettaglio del materiale rotabile oggetto di finanziamento e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto.
5. Per le risorse indicate negli allegati 1 e 2 del presente decreto i soggetti attuatori comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto pubblico locale i CUP degli interventi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.
6. I CUP di cui al precedente comma, a pena nullita' dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Caratteristiche rotabili ferroviari

Tipologia
servizio: regionale
materiale: complessi accoppiabili, articolati o ad elementi separati; carrozze doppio piano e carrozza pilota DP; carrozze piano unico; ele menti intermedi per complessi; locomotive;
Caratteristiche
trazione: elettrica o ad idrogeno;
capienza: quantita' posti in dipendenza della tipologia del servizio; quantita' di posti a sedere, accesso e postazioni per persone a mobilita' ridotta/ HK in quantita' adeguata secondo le norme europee ( STI PMR) con incarrozzamento mediante rampa manuale; quantita' di posti in piedi a strapuntini non abbassati;
toilette: in quantita' adeguata alla capienza e a circuito chiuso, idonea per persone a mobilita' ridotta;
porte: quantita' e larghezza accesso, per fiancata, in dipendenza del servizio;
spazi multifunzionali per bagagli e ancoraggi biciclette in vani direttamente accessibili ai passeggeri con dimensioni in dipendenza della tipologia di servizio;
Equipaggiamenti obbligatori
dispositivo di vigilanza attiva sulla condotta a reiterazione multipla;
sottosistemi di bordo per la protezione e controllo marcia treno compatibili con i corrispondenti sottosistemi di terra, esistenti e previsti, della rete infrastrutturale;
climatizzazione negli abitacoli e in cabina;
collegamento alla rete wifi negli abitacoli passeggeri;
prese per ricarica per biciclette elettriche;
sistemi per la rilevazione fisica della quantita' di passeggeri in salita/ discesa o trasportati;
dispositivi per la localizzazione dei rotabili;
sistemi di informazione e diffusione video e audio ai passeggeri a bordo anche relative al viaggio e alla localizzazione del convoglio;
dispositivi di allarme al personale con citofonia;
videosorveglianza interna ed esterna, visualizzazione in tempo reale delle riprese delle telecamere sui monitor di bordo.
 
Art. 2

Modalita' di utilizzo delle risorse

1. Con l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 le regioni e le province autonome e la societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, si impegnano, in relazione agli interventi oggetto del presente decreto, a raggiungere il target dell'Investimento M7 I.11 nel rispetto delle relative condizionalita' e nei tempi previsti. Si impegnano, altresi', a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.
2. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dalle singole regioni e province autonome e dalla Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale, o dei soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designati.
3. Le regioni, le province autonome e la societa' subalpina di imprese ferroviarie attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'art. 10, che le forniture non sono oggetto, per la quota ammessa a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 - I. 4.4.2 del PNRR.
4. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il completo finanziamento dell'intervento di propria competenza per eventuali ulteriori costi non coperti dal contributo di cui al presente decreto.
 
Art. 3

Spese ammissibili - Tempistica

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi delle forniture di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, comprensive degli attrezzaggi di cui all'allegato 3 al presente decreto. Restano escluse in ogni caso le spese di manutenzione.
2. Sono ritenute ammissibili le spese amministrative di gestione gara e contratto quali, a titolo indicativo, spese per Commissioni di gara, supporto al RUP ed al DEC, collaudi, nonche', ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, gli incentivi alle funzioni tecniche, nei limiti di un importo complessivo massimo del 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento.
3. Le risorse stanziate non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione delle forniture.
4. Sono ammesse a contributo le forniture dei mezzi le cui procedure siano state avviate in data successiva al 1° febbraio 2020 con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Il singolo atto contrattuale per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, puo' consistere anche in un contratto applicativo di un accordo o di un contratto quadro precedentemente stipulato, oppure in un ordinativo sulla base di cessione parziale od integrale di contratto gia' stipulato da una societa' ferroviaria esercente servizi della medesima tipologia oppure nell'esercizio del diritto di opzione di un contratto gia' stipulato, nel rispetto del periodo di ammissibilita' successivo al 1° febbraio 2020.
5. Le regioni e province autonome, assegnatarie delle risorse di cui all'allegato 1, devono completare il programma delle forniture dei treni finanziati con l'entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformita' CE di cui all'art. 15 del decreto legislativo 57/2019 dei treni finanziati entro il 30 giugno 2026, pena la revoca del finanziamento;
6. La societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, assegnataria delle risorse di cui all'allegato 2, deve completare il programma delle forniture con la messa in servizio e l'acquisizione della dichiarazione di verifica di conformita' CE di cui all'art. 15 del decreto legislativo 57/2019 dei treni finanziati entro il 30 giugno 2026, pena la revoca del finanziamento;
7. Le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'art. 10.
 
Art. 4

Tipologia di materiale rotabile ed attrezzaggi

1. Per le forniture di cui al presente decreto, sono ammissibili solo soluzioni elettriche o a celle a combustibile a idrogeno. I treni bimodali non sono ammissibili.
2. Il materiale rotabile ferroviario da acquistare utilizzando le risorse di cui all'art. 1, risponde ai requisiti dello specifico servizio cui e' destinato sulle linee delle reti ferroviarie in cui e' utilizzato ed osserva i requisiti sulle caratteristiche e sugli equipaggiamenti essenziali riportati nell'allegato 3.
3. Eventuali ulteriori equipaggiamenti, rispetto a quelli indicati nell'allegato 3, possono essere ricompresi nel finanziamento in relazione alle specifiche esigenze dei soggetti beneficiari, nel limite massimo del 3% delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'allegato 1 e delle risorse assegnate alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, di cui all'allegato 2.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. Le risorse sono erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, a seguito di istanza da parte degli enti assegnatari indicati all'art. 1, inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' definite nei provvedimenti nazionali in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza e del sistema di gestione e controllo PNRR del MIT.
2. L'erogazione di risorse con le modalita' di cui al comma 1 sara' effettuata nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali in materia di PNRR.
 
Art. 6

Utilizzo delle economie

1. Le economie derivanti da ribassi di gara o dal completamento delle forniture possono essere utilizzate secondo le modalita' definite nei provvedimenti nazionali in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
Art. 7

Vincolo di destinazione

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui all'art. 1 e' destinato esclusivamente ai servizi di trasporto ferroviario regionale di competenza della regione e provincia autonoma assegnataria delle risorse come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, compreso l'utilizzo per la realizzazione in continuita' di servizi condivisi con altra regione, e per i servizi di trasporto ferroviario della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero di competenza della Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della medesima linea ferroviaria, assegnataria delle risorse di cui all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 8

Vincolo di reversibilita'

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui al presente decreto e riportate negli allegati 1 e 2, e' di proprieta' della regione o provincia autonoma e della Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero, assegnatarie delle risorse, o di soggetto da esse designato di cui all'art. 2, comma 2, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purche' ricorra il vincolo di reversibilita' in favore della regione o provincia autonoma e della Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell'allegato A alla deliberazione 29 novembre 2019, n. 154, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
 
Art. 9

Verifiche

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) del regolamento (UE) 2021/241, nonche' l'Ufficio di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e le province autonome, la Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero, nonche' i soggetti individuati all'art. 2, comma 2, consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Il collaudo delle forniture oggetto di finanziamento con il presente decreto e' effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovra' essere un rappresentante del MIT.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 1.
4. La regione/provincia autonoma e la Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF dovra' consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
 
Art. 10

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui all'art. 1 avviene attraverso il sistema informativo ReGiS con le modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del sistema di gestione e controllo del PNRR del MIT.
 
Art. 11

Efficacia

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle regioni e province autonome ed alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie - SSIF concessionaria della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero, dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.
Roma, 23 maggio 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2477