Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 giugno 2024
Ricognizione delle risorse resesi disponibili per le finalita' indicate dall'articolo 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;
Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005 «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella prima colonna della tabella B, il riparto delle risorse stanziate dalla medesima legge per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella seconda colonna della tabella B il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2022, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024);
Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si e' proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266 del 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale si e' proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale si e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si e' proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale si e' proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2010, con il quale si e' proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2011, con il quale si e' proceduto alla settima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si e' proceduto all'ottava ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si e' proceduto alla nona ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale si e' proceduto alla decima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2023, con il quale si e' proceduto alla undicesima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che «gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.»;
Considerato altresi' che il successivo comma 311 dell'art. 1 della succitata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310, 311 e 312, della medesima legge;
Vista la nota prot. n. 66999 del 6 febbraio 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 3147/2024), con la quale la Regione Puglia ha chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, in quanto per nessuno dei seguenti quattro interventi dell'accordo di programma del 18 novembre 2020, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 318.440.000,00 euro, pur in fase avanzata di progettazione, e' stato possibile conseguire la propedeutica approvazione del progetto da porre a base di gara:
«Nuovo ospedale di Andria - Azienda USL BAT», per un importo a carico dello Stato di 131.100.000,00 euro;
«Nuovo ospedale del Sud Salento - Azienda USL LE», per un importo a carico dello Stato di 134.900.000,00 euro;
«Demolizione e ricostruzione di parte del monoblocco dell'A.O.U. Ospedali riuniti di Foggia», per un importo a carico dello Stato di 38.000.000,00 euro;
«Riqualificazione dei plessi minori dell'A.O.U. Ospedali riuniti di Foggia», per un importo a carico dello Stato di 14.440.000,00 euro;
Visti i decreti del Ministro della salute del 2 aprile 2020 e del 26 aprile 2023, con i quali si e' proceduto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, ad assegnare alla Regione Lazio dei termini aggiuntivi per provvedere alla richiesta di ammissione al finanziamento di diversi interventi inseriti nell'accordo di programma integrativo sottoscritto il 9 ottobre 2017, tra i quali e' ricompreso l'intervento identificato con scheda n. 74, denominato «Ristrutturazione e adeguamento degli edifici della radiologia centrale, dei laboratori e del centro trasfusionale del Policlinico Umberto I» e all'aggiudicazione di diversi interventi compresi nel medesimo accordo di programma;
Vista la nota prot. n. 124417 del 29 gennaio 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 2231/2024), con la quale la Regione Lazio chiede, di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, per l'intervento denominato «Scheda n. 74 - Ristrutturazione e adeguamento degli edifici della radiologia centrale, dei laboratori e del centro trasfusionale del Policlinico Umberto I - A.O.U. Policlinico Umberto I», ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto il 9 ottobre 2017, per un importo a carico dello Stato pari a 46.579.023,95 euro;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 311, della indicata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono state presentate al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Lazio, accordo sottoscritto in data 9 ottobre 2017, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di 46.579.023,95 euro;
Regione Puglia, accordo sottoscritto in data 18 novembre 2020, di cui risultano non richiesti quattro interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di 318.440.000,00 euro;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di 365.019.023,95 euro, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a 365.019.023,95 euro, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:
46.579.023,95 euro, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Lazio in data 9 ottobre 2017;
318.440.000,00 euro, a seguito della revoca di quattro interventi di cui all'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Puglia in data 18 novembre 2020.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2024

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1848