Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63
Testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2024 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese
agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantita' conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relativi agli aiuti di importo limitato.
2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168».
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del contributo per singolo intervento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di produzioni vegetali» sono inserite le seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di produzioni vegetali»;
b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento «Dedicata a te»

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi per- venute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate».
 
Art. 1 ter
Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;
b) dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente: «3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'alle gato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'arti colo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.»
4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 2 bis
Interventi in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo inde terminato anche in caso di riduzione del l'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi ai fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e' con cesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed e' erogato diretta mente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi de terminati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monito raggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere con cesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
 
Art. 2 ter
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite le seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione e con trasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare»;
b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dal l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».
2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
 
Art. 2 quater

Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta
al caporalato nell'agricoltura

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo»
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle di sposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 2 quinquies

Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in
agricoltura

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo e' istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizza zione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la veri fica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiorna mento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle fo reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonche' delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'.
4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.
5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e del l'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualita', di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
 
Art. 3
Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per
contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza
dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento
della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali
1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno de nominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa in tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi»
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versa mento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 di cembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
«855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ». 5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 443, della legge 30 di cembre 2023, n. 213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi in formatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dal l'anno 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resi stenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attua zione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizza tori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo pe riodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti colo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
 
Art. 3 bis
Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalita' attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.
 
Art. 4
Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;
b) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e' inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»
d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»;
e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del l'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposi zione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del l'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 4 bis
Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:
«139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del singolo cereale e' superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di allevamento e le aziende che producono mangimi.
140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141».
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4 ter

Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».
2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
 
Art. 5
Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »
2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza de terminazione di tempo, la durata si in tende convenuta per sei anni. Le disposi zioni del presente comma si applicano an che ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di recesso da esercitare con le modalita' previste dal secondo pe riodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 e' inserito il seguente:
«423-bis. Le attivita' di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari».
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
 
Art. 5 bis
Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli impianti
di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole
1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, en tro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite dalle seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027».
2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme re stando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al l'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in al tro sito purche' il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio ana logo a quello che deriverebbe dall'applica zione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.
 
Art. 6

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina
africana

1. (soppresso)
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in partico lare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attua zione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 e' consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonche' il ricorso al foraggiamento attrattivo.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione»;
2) al comma 2-bis, il secondo pe riodo e' sostituito dal seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia»;
3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente:
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure adottate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente composto di un massimo di 177 unita' del personale delle Forze armate e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Al personale impiegato nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso personale puo' procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni di armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1 del presente articolo, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».
3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
 
Art. 7
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione
della specie granchio blu - Callinectes sapidus
1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonche' di contribuire alla difesa della biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario e' individuato tra i soggetti dotati di professionalita' specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Alla struttura di cui al comma 2 e' assegnato un contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:
a) n. 1 unita' dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) n. 1 unita' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) n. 1 unita' dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) n. 1 unita' dal Ministero del turismo;
e) n. 1 unita' dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
f) n. 1 unita' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) n. 1 unita' dal Ministero della salute.
4. Il contingente di cui al comma 3 e' integrato, nei limiti di ulteriori 6 unita', dal personale non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 non appartenente al Ministero presso cui e' collocata la struttura e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e' autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 5 il Commissario straordinario puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresi', all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.
9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del pro gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del pro gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' riscontrate.
11. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale con fluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.
 
Art. 8
Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e
della tubercolosi bovina e bufalina
1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale e' nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso e' compatibile con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 puo' avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale puo' essere assegnato un contingente massimo di quindici unita' di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Al commissario straordinario e al subcommissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 
Art. 9

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuita' nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonche' nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;
c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: «2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 9 bis
Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e
dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi
1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.».
 
Art. 9 ter

Disposizioni in materia di attivita' di controllo sulle denominazioni
protette e sulle produzioni biologiche

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore».
2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 9 quater
Incorporazione della societa' Sistema informativo nazionale per lo
sviluppo dell'agri coltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA
1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonche' al fine di razionalizzare e di con tenere la spesa pubblica, la societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. e' in corporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata « Agenzia ».
2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.
3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attivita' di cui al comma 4.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della societa' sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.
6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a decorrere dal l'anno 2024, le risorse stanziate sul capi tolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, e' trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accerta mento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base del l'esperienza maturata presso la societa' di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalita' indicate con atto del direttore dell'Agenzia, e' completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.
9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia e' modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facolta' assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.
11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresi' all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.
12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parita' di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;
d) il regime previdenziale in godimento.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attivita' di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.
14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalla seguente: «AGEA»;
b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 
Art. 10
Guardie venatorie

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
 
Art. 10 bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia' contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «,anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla fine della lettera sono soppresse;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.
2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico gia' fissati».
 
Art. 12
Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, e' adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di due unita' di personale dirigenziale generale e di due unita' di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unita' di personale dirigenziale generale e alle due unita' di personale dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politi che del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita' di personale non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di sette unita' di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, con esclusione del per sonale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de terminato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applica zione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unita' complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegna zione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la ci tata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal l'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dal l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 12 bis
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi

1. All'articolo 11, comma 3, primo pe riodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materi».
2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
 
Art. 13

Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuita' operativa
degli impianti ex ILVA

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione del presente comma il Mini stero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applica zione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ». 2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti».
2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo pe riodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente residuano possono essere destinate» e la parola: «, nonche'» e' soppressa.
 
Art. 14

Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico
nazionale

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».
 
Art. 15
Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di
imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale
1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Sino a tale data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.»
2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto e' risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.
 
Art. 15 bis

Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
 
Art. 15 ter
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.