Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 5 luglio 2024
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attivita' e le funzioni di Commissario delegato e Soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1087).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi (scadenza 5 ottobre 2024);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940 del 31 ottobre 2022, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della apposita contabilita' speciale n. 6385;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forli-Cesena e di Ravenna, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi (scadenza 2 febbraio 2025);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966 del 15 febbraio 2023, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6396;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini (scadenza 4 maggio 2025);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6402;
Viste le successive ordinanze n. 997 del 24 maggio 2023, n. 998 e n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3 giugno 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre 2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023, n. 1080 del 15 marzo 2024;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal decreto legislativo n.  1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100» ed in particolare l'allegato A di cui all'art. 1, comma 1 «Riepilogo dei piani approvati», e l'allegato B di cui all'art. 1, comma 3 «Attivita' che restano in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finanziate a valere sulle risorse affluite al Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 a seguito dell'integrazione disposta dall'art. 18, comma 1 del citato decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 100/2023»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena, (scadenza 28 agosto 2024);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022 del 15 settembre 2023 con la quale tra l'altro e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6419;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena (scadenza 3 novembre 2024);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6431;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna (scadenza 16 gennaio 2025);
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1070 del 12 febbraio 2024 con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6438;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2018 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6080;
Viste le successive ordinanze n. 531 dell'11 luglio 2018 e n. 688 del 28 luglio 2020, quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018, con la quale, tra l'altro e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6084;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 610 del 16 ottobre 2019, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle Province di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 19 luglio 2018, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6097;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 760 del 29 marzo 2021, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza nei territori, in particolare, della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6110;
Viste le successive ordinanze n. 559 del 29 novembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 840 del 12 gennaio 2022 quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con il quale e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per realizzare gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, ed individuati dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso oppure per gli stati di emergenza terminati da non oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' stato stabilito che le risorse saranno assegnate ai commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo n. 1/2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che, per la Regione Emilia-Romagna, gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 145/2018 sono quelli dichiarati con le sopra citate delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 e del 15 ottobre 2018, dell'11 dicembre 2017, del 26 aprile 2018 e dell'8 novembre 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, recante «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2020, recante «Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto l'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, recante «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2020, recante «Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, recante «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, recante «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater del convertito decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119»»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
Vista la missione 2 - componente 4 - sub-investimento 2.1b «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di 1.200 milioni di euro, per cui il Dipartimento della protezione civile, in qualita' di amministrazione centrale titolare, provvede al coordinamento;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» che ha assegnato al Dipartimento della protezione civile, tra l'altro, ai fini che qui rilevano, 400 milioni di euro per la realizzazione di «progetti in essere» a rendicontazione, come definiti con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DIP/0051100 del 25 novembre 2021;
Visti, per la Regione Emilia-Romagna, i n. 146 «progetti in essere» pari a complessivi 39.314.068,88 euro, giusta la nota di approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. SCD/0054451 del 15 dicembre 2021, come successivamente integrata con le note prot. n. SCD/0055159 del 20 dicembre 2021 e n. SCD/005782 del 10 febbraio 2022, ed approvati con i decreti del presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualita' di Commissario delegato, n. 40 del 18 marzo 2020, n. 187 dell'8 ottobre 2020 e n. 18 del 24 febbraio 2021 e rimodulati con il decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto responsabile, n. 131 del 4 agosto 2023, giusta la nota di approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 47718 del 22 settembre 2023;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 842 del 12 gennaio 2022, n. 845 del 13 gennaio 2022 e n. 875 dell'11 marzo 2022 adottate per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge n. 145/2018, sui diversi stati di emergenza ed in particolare quelli riferiti alle contabilita' speciali 6080, 6084 6097;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022, adottata, tra l'altro, per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge n. 145/2018 sullo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e riferito alla contabilita' speciale n. 6110;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, recante «Assegnazione e modalita' di trasferimento alle regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto l'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento 2.1b «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - della misura 2, componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza», sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, approvato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 113 del 26 gennaio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1043 del 28 novembre 2023, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6080, n. 6084, n. 6097 e n. 6110», fino al 31 dicembre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri repertorio n. 576 del 23 febbraio 2020 con il quale viene nominato per la Regione Emilia-Romagna il soggetto attuatore per il coordinamento delle attivita' poste in essere dalle strutture della regione per far fronte all'emergenza COVID-19;
Vista l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6185, per cui risultano in corso di finalizzazione le procedure amministrativo-contabili per la relativa chiusura;
Viste inoltre le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19, in particolare la n. 892 del 16 maggio 2022 adottata per favorire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 e la n. 988 del 26 aprile 2023 con la quale sono state prorogate le scadenze delle contabilita' speciali di riferimento al 31 gennaio 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6256, e n. 803 del 28 ottobre 2021, quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Visti gli articoli 17, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e 1, comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Viste le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022, n. 1009 del 21 giugno 2023 e n. 967 del 20 febbraio 2023, quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita', fino al 23 dicembre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 di proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 e la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022 di proroga dello stato di emergenza fino al 24 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6348;
Viste le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 del 13 luglio 2022, n. 903 del 18 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 980 del 7 aprile 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre 2023;
Vista la normativa nazionale emanata per far fronte all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi in atto ed, in particolare, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Visto l'art. 1, comma 390 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 con la quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio, in particolare, della Regione Emilia-Romagna, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 21 luglio 2022 con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6368;
Viste le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 e n. 1053 del 5 gennaio 2024, quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita';
Considerato che ai sensi della normativa sopra citata il presidente della Regione Emilia-Romagna e' stato nominato Commissario delegato per gli stati di emergenza tuttora vigenti (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022, n. 966/2023, n. 992/2023, n. 1022/2023, n. 1042/2023 e n.1070/2024) e soggetto responsabile (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503/2018, n. 533/2018, n. 511/2018, n. 558/2018, n. 630-639/2020, n. 732/2020, n. 872/2022 e n. 906/2022) in relazione alla prosecuzione in «via ordinaria», dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per gli stati di emergenza terminati e per i quali la contabilita' speciale e' ancora aperta;
Vista la nota del 27 giugno 2024 del presidente della Regione Emilia-Romagna con cui, in considerazione degli esiti delle elezioni del Parlamento europeo dell'8 e del 9 giugno u.s., si chiede di adottare apposita ordinanza di protezione civile per consentire, senza soluzione di continuita', la piena operativita' delle gestioni commissariali ed ordinarie sopra richiamate con il subentro nelle rispettive funzioni della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, autorizzandone altresi' l'intestazione delle rispettive contabilita' speciali;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza con cui disciplinare la prosecuzione delle attivita' e funzioni proprie di Commissario delegato e soggetto responsabile poste in capo al presidente della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sopra richiamati al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuita', degli interventi ed attivita', ivi compresi quelli che si rendera' necessario attuare, finalizzati al superamento di detti contesti critici, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti che la vigente normativa pone in capo a tali figure;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuita', degli interventi e delle attivita', ivi compresi quelli che si rendera' necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di Commissario delegato poste in capo al presidente della Regione Emilia-Romagna, sono esercitate dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la quale viene nominata Commissario delegato in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022, n. 966/2023, n. 992/2023, n. 1022/2023, n. 1042/2023 e n. 1070/2024 dalla data di adozione della presente ordinanza.
2. Dalla data della presente ordinanza, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna subentra nella titolarita' dei conti di contabilita' speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1.
3. Per l'espletamento delle attivita' sopra richiamate non e' dovuto alcun compenso.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuita', degli interventi e delle attivita', ivi compresi quelli che si rendera' necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di soggetto responsabile poste in capo al presidente della Regione Emilia-Romagna sono esercitate dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la quale viene nominata soggetto responsabile in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503/2018, n. 533/2018, n. 511/2018, n. 558/2018, n. 630, n. 639/2020, n. 732/2020, n. 872/2022 e n. 906/2022 dalla data di adozione della presente ordinanza.
2. Dalla data della presente ordinanza, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna subentra nella titolarita' dei conti di contabilita' speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1.
3. Per l'espletamento delle attivita' sopra richiamate non e' dovuto alcun compenso.
 
Art. 3

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio