Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2024 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 17 giugno 2024
Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.


La Corte,
Visto l'art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
Vista la propria delibera del 9 maggio 2024;
Visto l'articolato proposto dal Segretario generale recante modifiche al regolamento generale in materia di organi collegiali;

Delibera:

Art. 1

I primi due commi dell'art. 25 del regolamento generale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 25. L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente, dal vice Presidente o dai vice Presidenti, e da due giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. Al sorteggio non possono partecipare, oltre al Presidente ed al vice Presidente o ai vice Presidenti, i componenti dell'Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente.
L'Ufficio di Presidenza delibera con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti. In caso di parita' di voto, prevale il voto del Presidente.».
 
Art. 2

I primi due commi dell'art. 27 del regolamento generale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 27. La Commissione per gli studi e per i regolamenti e' composta da tre Giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza. Essa e' presieduta dal componente piu' anziano nella carica.
La Commissione per la biblioteca e' composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza e la Commissione per gli studi e per i regolamenti. Essa e' presieduta dal componente piu' anziano nella carica.».
 
Art. 3

All'art. 28 del regolamento generale la parola «dirige» e' sostituita con la parola «sovrintende»; la parola «sovraintende» e' sostituita con la parola «sovrintende»; infine, e' aggiunto un secondo comma nel testo seguente: «La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.».
 
Art. 4

L'art. 29 del regolamento generale e' sostituito dal seguente: «Art. 29. La Commissione Bilancio e' composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici. Essa e' presieduta dal componente piu' anziano nella carica. I componenti la Commissione durano in carica per un triennio.
La Commissione ha compiti di indirizzo nei confronti dell'amministrazione ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, prima che questi siano sottoposti dal segretario generale all'Ufficio di Presidenza e successivamente alla Corte in sede non giurisdizionale.
La Commissione per le relazioni internazionali e' composta dai giudici che ne abbiano manifestato interesse ed e' presieduta dal Presidente della Corte costituzionale.
La Commissione ha compiti di esame preliminare delle questioni di rilievo internazionale, ai fini della loro successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza o alla Corte in sede non giurisdizionale.».
 
Art. 5

Le presenti modifiche entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 2024.
Roma, 17 giugno 2024

Il Presidente: Barbera Il segretario generale: Zingales