Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 12112/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Indetshock TS» o «Shockstar TS», gia' classificato, con numero ONU 0360 1.1B o 0500 1.4S, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23424-XVJ/2/29/2008 CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2011, e' fabbricato in conformita' alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 5 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.1651/00 del 21 giugno 2001, emesso dal medesimo organismo notificato in data 17 ottobre 2016.
Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 6 rilasciato dal citato organismo notificato in data 17 febbraio 2022, e' assegnata la nuova denominazione, in sostituzione delle precedenti, indicata in «Shock*Star TS» ed e' aggiunta la denominazione alternativa «Megadet LP».
L'esplosivo in argomento e' prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetin - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.
Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nel supplemento n. 5 alla decisione n. 73-06307-18, datato 31 agosto 2018, rilasciato dal Banco di prova Ceco, e' assegnato il numero ONU 0361 1.4B.
In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della societa' «Sei EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.