Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 12103/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «0-HU (detonatore istantaneo)», gia' classificato, con numero ONU 0030 1.1B o 0225 1.4B, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/37/2004-CE/23 del 7 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 247 del 22 ottobre 2005, e' fabbricato in conformita' alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 2 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.2343/99 del 17 maggio 2001 rilasciato dall'organismo notificato BAM (Germania) in data 23 agosto 2010.
Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 3 rilasciato dal citato organismo notificato in data 13 dicembre 2022, sono assegnate le denominazioni alternative «0-V» e «Rock*Star IV 0».
Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nelle decisioni n. 73-04177/1-11 e n. 73-04177/2-11, del 24 agosto 2011, rilasciate dal banco di prova Ceco, e' assegnato il numero ONU 0456 1.4S.
L'esplosivo in argomento e' prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetin - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.
In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della societa' «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.