Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2024, n. 100
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 7;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonche' il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il Ministero dello sviluppo economico con il Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;
Visto, in particolare, il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, che integra la definizione di laptop e secondo cui per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalita' di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Considerato che, per le finalita' di cui all'articolo 10 della citata legge n. 15 del 2024 e come indicato nella medesima, e' necessario apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380;
Ritenuto che le parole: «messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali» utilizzate nella direttiva (UE) 2022/2380 possano essere parimenti introdotte nella relativa normativa di attuazione senza necessita' di ulteriori definizioni, in quanto, poiche', ai sensi della direttiva 2014/53/UE, una qualsiasi apparecchiatura radio non puo' essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, esse coincidono di fatto, nei tempi e nei modi, con la «messa a disposizione del mercato», come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 luglio 2024;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;»;
2) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Il Ministero attua altresi', conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilita' minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.».
3) dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.».
b) dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
«Articolo 3-bis (Possibilita' per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica). - 1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilita' di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.
2. Gli operatori economici provvedono affinche' le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma e' stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma e' esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.
3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.».
c) all'articolo 10:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I fabbricanti provvedono affinche' l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:
a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.».
2) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e' stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta e' apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta e' esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta puo' essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.».
3) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.».
d) all'articolo 12:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, commi 8,», sono inserite le seguenti: «8-bis,».
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinche':
a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.».
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinche':
a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;
f) all'articolo 17, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, commi 1 e 4-bis».
g) all'articolo 40:
1) la rubrica e' cosi' modificata:
«Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali».
2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.».
h) all'articolo 43, comma 1:
1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis, comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non sono stati elaborati correttamente;
f-ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;
f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformita', rispettivamente, dell'articolo 3-bis, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-bis;»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-bis, la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»;
3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati;».
i) all'articolo 46:
1) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«E' altresi' assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;
2) al comma 4, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«E' altresi' assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;
3) al comma 6:
3.1) al secondo periodo, la parola: «agli» e' soppressa;
3.2) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono altresi' assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).».
l) all'allegato I, il punto 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:
a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;
b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione e' stata gia' certificata in conformita' dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.»;
m) dopo l'Allegato I e' aggiunto l'Allegato I bis di cui all'allegato A del presente decreto.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario
n. 86.
- Si riportano gli artt. 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta l'articolo 10 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023):
«Art. 10. Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la
direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per
l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138
del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva
2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di apparecchiature radio.
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento
della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 novembre 2022, nonche' per assicurare
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138
del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016,
n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche
di quanto riportato nelle premesse della direttiva
medesima;
b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno
2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi
previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016,
n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad
assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento
(UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2018.»
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n.121:
«Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita'
culturali.".
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono trasferite le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
neocomunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia
di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio
civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo
e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani
del programma comunitario "Gioventu' in azione" di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'
prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei
giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali" e quella: "Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali" sostituiscono,
ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni:
"Ministero delle politiche agricole e forestali" e
"Ministro delle politiche agricole e forestali". Il
Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui
consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le
competenze in materia di produzione e prima trasformazione
dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1,
dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli
dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
10. La denominazione: "Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti" sostituisce ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: "Ministero delle
infrastrutture".
11. La denominazione: "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
della pubblica istruzione".
12. La denominazione: "Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
del lavoro e della previdenza sociale".
13. La denominazione: "Presidente del Consiglio dei
Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: "Ministro delle politiche per la
famiglia".
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi
72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema
di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali;le funzioni in tema di contrasto e
trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi
compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le
comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia'
trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b);
c);
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di
cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: "per la funzione
pubblica", ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero
massimo delle strutture di primo livello, in modo da
assicurare, fermi restando i conseguenti processi di
riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del
processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per
cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle
spese strumentali e di funzionamento previsti
rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri
di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento previsti dal presente decreto non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e' abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3
agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e
dal Ministro dello sviluppo economico".
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della
legge 23 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98
del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo
10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso
ufficio e' competente per l'istruttoria relativa al
controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai
magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonche'
agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo
13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, mediante decreti adottati dai
rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
informandone gli organi di amministrazione del personale
interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"Presidente del Consiglio dei Ministri" sono inserite le
seguenti: "e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri";
b) al comma 3, dopo le parole: "valutare motivate"
sono inserite le seguenti: "e specifiche".
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.»
- Il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 30-08-1999 -
Suppl. Ordinario n. 163.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri):
«Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: "((6)
Ministero))
delle imprese e del made in Italy";
b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: "((7)
Ministero))
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste";
c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: "((8)
Ministero))
dell'ambiente e della sicurezza energetica";
d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: "((9)
Ministero))
delle infrastrutture e dei trasporti";
e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: "((11)
Ministero))
dell'istruzione e del merito".»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 173, (Regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 01-12-2023.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 174, (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 01-12-2023.
- La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE e' stata pubblicata nella
G.U.U.E. 22 maggio 2014, n. L 153.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n.
1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, e' stato
pubblicato nella GUUE del 22.8.2018 n. L 212.
- La direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la
direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7
dicembre 2022, n. L 315.
- Il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della
Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di
ricarica e per il protocollo di comunicazione per la
ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature
radio che possono essere ricaricate mediante cavo e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 11
settembre 2023, n. L 223.
- Il regolamento delegato (UE) 2022/30 della
Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di
cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di
tale direttiva e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 12 gennaio 2022, n. L 7.
- Il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della
Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la
data di applicazione dei requisiti essenziali per le
apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 27 ottobre 2023, L.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/320 della
Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di
cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale
direttiva, al fine di garantire la localizzazione del
chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi
mobili e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 25 febbraio 2019, n. L 55.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della
Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalita'
di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10,
paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 21 luglio 2017, n. L 190.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 agosto
2008, n. L 218.
- Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 25 giugno 2019, n. L 169.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
aprile 2017, n. 101, (Regolamento concernente la
sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22
giugno 2016, n. 128) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice
delle comunicazioni elettroniche) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 22
giugno 2016, n. 128, (Attuazione della direttiva 2014/53/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n. 163:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "apparecchiatura radio": un prodotto elettrico o
elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde
radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o
un prodotto elettrico o elettronico che deve essere
completato con un accessorio, come un'antenna, per poter
emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini
di radiocomunicazione o radiodeterminazione;
b) "radio comunicazione": comunicazione per mezzo
di onde radio;
c) "radiodeterminazione": determinazione della
posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche
di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a
tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle
onde radio;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche di
frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio
senza guida artificiale;
e) "interfaccia radio": le specifiche dell'uso
regolamentato dello spettro radio;
f) "classe di apparecchiatura radio": classe che
identifica particolari categorie di apparecchiature radio
che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili
e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura
radio e' destinata;
g) "interferenze dannose": interferenze dannose,
quali definite all'articolo 2, lettera r), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata
con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni;
h) "perturbazioni elettromagnetiche": perturbazioni
elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo
1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa
normativa di attuazione;
i) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o
l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
l) "immissione sul mercato": la prima messa a
disposizione di apparecchiature radio sul mercato
dell'Unione;
m) "messa in servizio": il primo utilizzo di
un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte
dell'utilizzatore finale;
n) "fabbricante": una persona fisica o giuridica
che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o
fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome
o marchio;
o) "rappresentante autorizzato": la persona fisica
o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a
suo nome in relazione a determinati compiti;
p) "importatore": la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione
apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;
q) "distributore": la persona fisica o giuridica
presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
e dall'importatore, che mette a disposizione
apparecchiature radio sul mercato;
r) "operatori economici": il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
s) "specifica tecnica": un documento che prescrive
i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve
soddisfare;
t) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
u) "accreditamento": accreditamento quale definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
v) "organismo nazionale di accreditamento":
organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo
2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
z) "valutazione della conformita'": il processo
atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente
decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati
soddisfatti;
aa) "organismo di valutazione della conformita'":
un organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita';
bb) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere
la restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a
disposizione dell'utilizzatore finale;
cc) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;
dd) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la
normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti;
ee) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale
il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio e'
conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
ff) "Ministero": il Ministero dello sviluppo
economico;
gg) "Commissione": la Commissione europea.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa
vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione
europea per stabilire se determinate categorie di prodotti
elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 10, 12, 13, 17,
40, 43, 46 , dell'allegato I e dell'allegato I bis del
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Requisiti essenziali). - 1. Le
apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:
a) la protezione della salute e della sicurezza di
persone e di animali domestici e beni, compresi gli
obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti
dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di
attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di
tensione;
b) un adeguato livello di compatibilita'
elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la
relativa normativa di attuazione.
2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo
da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare
l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di
evitare interferenze dannose.
3. Le apparecchiature radio di determinate categorie
o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la
conformita' ai seguenti requisiti essenziali:
a) interagire con accessori diversi dai dispositivi
di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature
radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono
specificamente menzionati al comma 4-bis del presente
articolo;
b) interagire con altre apparecchiature radio via
rete;
c) poter essere collegate a interfacce del
corrispondente tipo in tutta l'Unione;
d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento,
ne' abusare delle risorse della rete arrecando quindi un
deterioramento inaccettabile del servizio;
e) contenere elementi di salvaguardia per garantire
la protezione dei dati personali e della vita privata
dell'utente e dell'abbonato;
f) supportare caratteristiche speciali che
consentano di tutelarsi dalle frodi;
g) supportare caratteristiche speciali che
consentano l'accesso ai servizi d'emergenza;
h) supportare caratteristiche speciali che
facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
i) supportare caratteristiche speciali che
garantiscano che sia caricato un software
nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata
la conformita' della combinazione dell'apparecchiatura
radio e del software.
4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa
vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione
europea che specificano a quali categorie o classi di
apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti
di cui al precedente comma, lettere da a) ad i). Il
Ministero attua, altresi', conformemente alla normativa
vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione
europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla
luce del progresso scientifico e tecnologico o degli
sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilita'
minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi
dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la convenienza
dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la
frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le
apparecchiature radio che possono essere ricaricate
mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono
essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.
4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle
categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte
I, sono costruite in modo da essere conformi alle
specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a
tale allegato per la pertinente categoria o classe di
apparecchiature radio.»
«Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul
mercato, i fabbricanti assicurano che siano state
progettate e fabbricate conformemente ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3.
2. I fabbricanti provvedono affinche' le
apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter
essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare
le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica
di cui all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la
relativa procedura di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 17. Qualora la conformita'
dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della
conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di
conformita' UE e appongono la marcatura CE.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica
e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di
dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e'
stata immessa sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte
le procedure necessarie affinche' la produzione in serie
continui a essere conforme al presente decreto. I
fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura
radio, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e'
dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura radio.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per
proteggere la salute e l'incolumita' degli utilizzatori
finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura
radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se
presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non
conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non
conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sulle
apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia
apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure
qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione,
oppure qualora le dimensioni o la natura
dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in
un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.
7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio
il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale
possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o
la natura dell'apparecchiatura non lo consentano,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico
punto presso cui il fabbricante puo' essere contattato. Le
informazioni relative al contatto sono almeno in lingua
italiana secondo quanto determinato dalla normativa
vigente.
8. I fabbricanti provvedono affinche'
l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e
dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua
italiana secondo quanto determinato dalla normativa
vigente. Le istruzioni contengono le informazioni
necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio
conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali
informazioni comprendono, se del caso, una descrizione
degli accessori e componenti, compreso il software, che
consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come
previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza,
al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare,
comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio
che emettono intenzionalmente onde radio devono essere
inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua
italiana secondo quanto determinato dalla normativa
vigente:
a) bande di frequenza di funzionamento
dell'apparecchiatura radio;
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle
bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.
8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui
all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma
8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle
capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai
dispositivi di ricarica compatibili, come indicato
nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono
tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e
degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle
istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta,
come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e'
stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta
sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di
imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta e' apposto
sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio
e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri
utenti finali, l'etichetta e' esposta in modo visibile e
leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino
all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura
dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti,
l'etichetta puo' essere stampata come documento separato
che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le
informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono
redatte almeno in lingua italiana secondo quanto
determinato dalla normativa vigente.
9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola
apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della
dichiarazione di conformita' UE o da una dichiarazione di
conformita' UE semplificata. Se e' fornita una
dichiarazione di conformita' UE semplificata, essa deve
contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale e'
possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di
conformita' UE.
10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa
in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per
l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio
consentono di individuare gli Stati membri o la zona
geografica all'interno di uno Stato membro in cui
sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti
in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni
devono essere completate nelle istruzioni accluse
all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua,
conformemente alla normativa vigente, gli atti di
esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le
modalita' di presentazione di tali informazioni.
11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di
ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul
mercato non sia conforme al presente decreto prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora
l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti
ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa nonche' i
relativi risultati.
12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta
motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in
formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare
la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente
decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi
cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi presentati
dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.
12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla
normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla
Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis,
parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale
allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di
etichettatura o alla luce del progresso tecnologico,
mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o
l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi
informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente
articolo.».
«Art. 12 (Obblighi degli importatori). - 1. Gli
importatori immettono sul mercato solo apparecchiature
radio conformi.
2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul
mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature
radio siano costruite in modo tale da poter essere
utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi
assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta
sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia
accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui
all'articolo 10, commi 8, 8-bis, 9 e 10, e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o
ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia
conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non
immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando
non sia stata resa conforme. Inoltre, quando
l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore
ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza
del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura
radio il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo
postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio'
non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di
accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i
casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non
consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi
in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per
apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura
radio. Le informazioni relative al contatto sono almeno in
lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa
vigente.
4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura
radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla
sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto
determinato dalla normativa vigente.
4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori
e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui
all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono
affinche':
a) tali apparecchiature radio espongano
un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o
ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e
leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino
all'indicazione del prezzo.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre
un'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita',
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non
mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei
rischi presentati dall'apparecchiatura radio, gli
importatori eseguono, per proteggere la sicurezza degli
utilizzatori finali, una prova a campione
sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul
mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro
dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle
apparecchiature radio non conformi, e informano i
distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di
ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul
mercato non sia conforme al presente decreto prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora
l'apparecchiatura radio presenti un rischio, gli
importatori ne informano immediatamente l'autorita' di
sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui
l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato gli
importatori conservano la dichiarazione di conformita' UE a
disposizione delle autorita' di sorveglianza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione
tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta
motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono
tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni e la
documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'
dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o in lingua
inglese. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul
mercato.»
«Art. 13 (Obblighi dei distributori). - 1. Quando
mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul
mercato, i distributori si comportano con la dovuta
diligenza ed applicano le prescrizioni del presente
decreto.
2. Prima di mettere l'apparecchiatura radio a
disposizione sul mercato i distributori verificano che essa
rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla
documentazione necessaria in base al presente decreto
nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla
sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto
determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e
l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui
rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10,
e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene o
ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 3, non mette l'apparecchiatura radio a
disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata
resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta
un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o
l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato.
2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori
e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui
all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono
affinche':
a) tali apparecchiature radio espongano
un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o
ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e
leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino
all'indicazione del prezzo.
3. I distributori garantiscono che, mentre
l'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita',
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non
mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di
ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a
disposizione sul mercato non sia conforme al presente
decreto si assicurano che siano prese le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio,
per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre,
qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i
distributori ne informano immediatamente l'autorita' di
sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta
motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in
formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare
la conformita' dell'apparecchiatura radio. Cooperano con
tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati
dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul
mercato.»
«Art. 17 (Procedure di valutazione della
conformita'). - 1. Il fabbricante effettua una valutazione
di conformita' dell'apparecchiatura radio rispetto ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Nella
valutazione di conformita' sono prese in considerazione
tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature
sono destinate; per il requisito essenziale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene
altresi' conto delle condizioni ragionevolmente
prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono
assumere diverse configurazioni, con la valutazione di
conformita' si conferma altresi' che le apparecchiature
radio soddisfano la conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni.
2. I fabbricanti dimostrano la conformita'
dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, commi 1 e 4-bis utilizzando una delle
seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) il controllo interno della produzione di cui
all'allegato II;
b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
tipo basata sul controllo interno della produzione di cui
all'allegato III;
c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
totale di cui all'allegato IV.
3. Se, per la valutazione della conformita' delle
apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante ha applicato
norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza
una delle procedure seguenti :
a) il controllo interno della produzione di cui
all'allegato II;
b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
tipo basata sul controllo interno della produzione di cui
all'allegato III;
c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
totale di cui all'allegato IV.
4. Se per la valutazione della conformita' delle
apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante non ha
applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non
esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature
radio sono sottoposte, per verificarne la conformita' a
tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure :
a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
tipo basata sul controllo interno della produzione di cui
all'allegato III;
b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
totale di cui all'allegato IV.»
«Art. 40 (Procedura a livello nazionale per le
apparecchiature radio che presentano rischi o non sono
conformi ai requisiti essenziali). - 1. Qualora il
Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che
un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto
presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico
interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad
almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui
all'articolo 3, effettua una valutazione
dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le
prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal
fine, gli operatori economici interessati cooperano ove
necessario con il Ministero Se nel corso della valutazione
di cui al precedente periodo il Ministero conclude che
l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui
al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare tutte le
misure correttive del caso al fine di rendere
l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni
oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un
termine ragionevole e proporzionale alla natura del
rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa
l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure
di valutazione della conformita'.
2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza
non sia ristretta al territorio nazionale, informa la
Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto
all'operatore economico di prendere.
3. L'operatore economico prende tutte le opportune
misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non
prenda le misure correttive adeguate entro il termine di
cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte
le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la
messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato
nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea
e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,
includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i
dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura
radio non conforme, la sua origine, la natura della
presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e
la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia
dovuta:
a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio
ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui
all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di
conformita'.
6. Quando la procedura a norma del presente articolo
e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro,
il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea
e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati,
di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in
caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle
proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato
membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale
misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce
che siano adottate tempestivamente le opportune misure
restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in
questione quali il suo ritiro dal mercato.»
«Art. 43 (Procedura a livello nazionale per le
apparecchiature radio non conformi). - 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge
all'operatore economico interessato di porre fine, entro il
termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non
conformita' quando, all'esito dei controlli di cui
all'articolo 39, comma 2, verifica che :
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione
dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o
dell'articolo 20 del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le
prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente
decreto;
c) il numero di identificazione dell'organismo
notificato, quando si applica la procedura di valutazione
della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto
in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di
conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la
dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o
e' incompleta;
f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis,
comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis,
non sono stati elaborati correttamente;
f-ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma
8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;
f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono
apposti o non sono esposti in conformita', rispettivamente,
dell'articolo 3-bis, comma 2, o dell'articolo 10, comma
8-bis;
g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6
o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8
e 8-bis, la dichiarazione di conformita' UE di cui
all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle
restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non
accompagnano l'apparecchiatura radio;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di
identificazione degli operatori economici di cui
all'articolo 15;
l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo 5
non sono rispettati;
m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente
decreto;
n) per l'apparecchiatura radio non e' stata
eseguita la relativa procedura di valutazione di
conformita' di cui all'articolo 17;
o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale
da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza
violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro
radio.»
«Art. 46 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette
a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali
non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione
di conformita' di cui all'articolo 17, oppure
apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere
utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di
una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna
apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa
non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316.
Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta
modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta
marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti
essenziali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul
mercato in qualunque forma apparecchiature radio che
presentano almeno una delle non conformita' di cui
all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di
una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna
apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa
non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
distributore che mette a disposizione sul mercato in
qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche
una soltanto delle non conformita' di cui all'articolo 43,
comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da
euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni
caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma
complessiva di euro 132.316. E' altresi' assoggettato alla
medesima sanzione il distributore che mette a disposizione
dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature
radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano
almeno una delle situazioni di non conformita' di cui
all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e
f-quater).
4. Il rappresentante autorizzato ai sensi
dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione
agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante
un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e
purche' specificato nel mandato, in presenza delle
violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a),
b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato
alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il
rappresentante autorizzato e' inoltre assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo
11, comma 2, lettera c). E' altresi' assoggettato alla
sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il
rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei
consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature
radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis che presentano
almeno una delle situazioni di non conformita' di cui
all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e
f-quater).
5. Chiunque installa per attivita' professionale
apparecchiature radio che presentano almeno una delle non
conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e
b), ovvero le installa in violazione delle relative
restrizioni d'uso e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877.
6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e
l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto
degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10,
comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima
sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera
anche ad uno soltanto degli obblighi di cui all'articolo
13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e
3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche
ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli
all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi
4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al
periodo precedente anche il distributore che non ottempera
anche ad uno soltanto degli obblighi di cui all'articolo
13, commi 3, 4 e 5.Sono altresi' assoggettati alla medesima
sanzione l'importatore ed il distributore che non
ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a
distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis
lettera b) e dall'articolo 13 comma 2-bis lettera b).».
7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata,
l'operatore economico interessato che non ottempera entro i
tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal
mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e
42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli
Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico competenti ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 43, e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.322 a euro 7.938.
8. Gli operatori economici che direttamente o
indirettamente pubblicizzano in qualunque forma
apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del
presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive
responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia
di operatori economici definita nel presente decreto, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.308 a euro 19.847.
9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al
presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione
ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante
o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature
dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 331 a euro 1.984.
10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del
mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto
delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono
assoggettate al sequestro amministrativo.
11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso
inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre
fine allo stato di non conformita' di cui all'articolo 43,
comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la
messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio
o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a
confiscare le apparecchiature sequestrate.
12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca
reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di
sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e
documentazione false e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a
euro 20.000.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il
seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50
centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e'
uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per
eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato
secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto direttoriale che lo prevede.»
«Allegato I APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL
PRESENTE DECRETO
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori
ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU),
tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe
a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a
disposizione sul mercato :
a) i kit di apparecchiature radio destinati a
essere assemblati e utilizzati da radioamatori;
b) le apparecchiature radio modificate da
radioamatori ad uso degli stessi;
c) le apparecchiature costruite da singoli
radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel
quadro dell'attivita' radioamatoriale.
2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito
di applicazione della direttiva 96/98/CE e successive
modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive
modifiche e integrazioni.
3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti,
qualora rientrino nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:
a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza
equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed
equipaggiamenti non installati;
b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori,
eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui
progettazione e' stata gia' certificata in conformita'
dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che
sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal
regolamento radio dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
4. Kit di valutazione su misura per professionisti,
destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di
ricerca e sviluppo a tali fini.»
 
Allegato A

«ALLEGATO I bis

SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A
DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO

PARTE I

SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITA' DI RICARICA

1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio:
1.1. i telefoni cellulari portatili;
1.2. i tablet;
1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza;
1.4. le cuffie;
1.5. le cuffie microfono;
1.6. le console portatili per videogiochi;
1.7. gli altoparlanti portatili;
1.8. i lettori elettronici;
1.9. le tastiere;
1.10. i mouse;
1.11. i sistemi di navigazione portatili;
1.12. gli auricolari;
1.13. i laptop (l'apparecchiatura radio interessata e' qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook).
2. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte:
2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®", e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;
2.2. devono poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®".
3. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte devono:
3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2022 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB";
3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalita' del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.

PARTE II

INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITA' DI RICARICA E AI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI

Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 4- bis, le seguenti informazioni devono essere indicate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 8-bis, e possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe:
a) nel caso di tutte le categorie o classi di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio alla massima velocita' di ricarica espressa in watt, mediante l'apposizione del testo: "La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocita' di ricarica". Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio e la potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocita' di ricarica;
b) nel caso di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, punto 3, una descrizione delle specifiche relative alle capacita' di ricarica dell'apparecchiatura radio, nella misura in cui essa puo' essere ricaricata mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, compresa l'indicazione che l'apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l'apposizione del testo "Ricarica rapida USB PD" e l'indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l'apposizione del relativo nome in formato di testo.

PARTE III

PITTOGRAMMA CHE INDICA SE L'APPARECCHIATURA RADIO INCLUDE UN
DISPOSITIVO DI RICARICA

1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti.
1.1. Se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.2. Se l'apparecchiatura radio non include alcun dispositivo di ricarica:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il pittogramma puo' variare nell'aspetto (ad esempio puo' essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purche' rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione "a" di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

PARTE IV

CONTENUTO E FORMATO DELL'ETICHETTA

1. L'etichetta deve presentare il formato seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Le lettere "XX" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l'apparecchiatura radio. Le lettere "YY" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocita' di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocita' di ricarica. La dicitura "USB PD" (USB Power Delivery) figura se l'apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica. "USB PD" e' un protocollo che negozia la fornitura piu' rapida di corrente dal dispositivo di ricarica all'apparecchiatura radio senza abbreviare la durata di vita della batteria.
3. L'etichetta puo' variare nell'aspetto (ad esempio puo' essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purche' rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell'etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione "a" di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.».

 
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Per i riferimenti al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio