Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 giugno 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2011 (Supplemento ordinario n. 229) con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio vini Terre di Pisa, con sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 5 a Pisa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 23 febbraio 2024, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2024, con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre di Pisa» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a), del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto del Ministro del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre di Pisa» cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2024, con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre di Pisa», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TERRE DI PISA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e' riservata ai vini «Terre di Pisa» bianco, «Terre di Pisa» rosso, «Terre di Pisa» rosso riserva, «Terre di Pisa» rosato, «Terre di Pisa» Sangiovese e «Terre di Pisa» vermentino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 95%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
2.2 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» rosso e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
2.3 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» rosato e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 50%, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
2.4 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Vermentino e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
2.5 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vermentino, Trebbiano toscano: da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve della denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
4.2 Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari con giacitura ed orientamento adatti e nelle pianure ritenute idonee per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa».
4.3 I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 I vigneti impiantati successivamente al disciplinare allegato al decreto ministeriale 3 novembre 2011 dovranno avere una densita' di almeno 4.500 ceppi ad ettaro.
4.6 La produzione massima di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese, «Terre di Pisa» rosso e «Terre di Pisa» rosso riserva non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro. La produzione massima di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Vermentino, «Terre di Pisa» bianco e «Terre di Pisa» rosato non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro.
4.7 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
4.8 L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione dell'intera partita.
4.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese, «Terre di Pisa» Vermentino, «Terre di Pisa» bianco, «Terre di Pisa» rosato, «Terre di Pisa» rosso e «Terre di Pisa» rosso riserva, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Pisa. Conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, l'imbottigliamento e il confezionamento devono avere luogo nella predetta zona geografica per maggiore tutela del prodotto, al fine di garantirne meglio l'origine, ridurre i costi di controllo e per ragioni tradizionali.
5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
5.3 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno diciotto mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.4 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» rosso non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» rosso puo' aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.
5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Vermentino, «Terre di Pisa» rosato e «Terre di Pisa» bianco non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre di Pisa» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine, caratteristico, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» rosso riserva:
colore: da rosso intenso a granato;
odore: fruttato e talvolta speziato, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso a volte con riflessi rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Terre di Pisa» Vermentino:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
«Terre di Pisa» bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
7.2 Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016.
Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la denominazione Terre di Pisa ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» oppure dell'espressione dell'Unione europea «denominazione di origine protetta» secondo la successione di seguito indicata:
Terre di Pisa;
Denominazione di origine controllata o Denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Terre di Pisa e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al comma 3 devono figurare su uno sfondo uniforme.
7.3 E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita', come da allegato A.
7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.5 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Terre di Pisa» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» che del nome geografico piu' ampio «Toscana», se presente.
7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro della capacita' di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00 - 6,00 - 9,00 - 12,00 - 15,00 e debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Non e' consentito l'uso del fiasco toscano, della dama e della damigiana.
8.2 Per tutte le tipologie, ad esclusione del «Terre di Pisa» rosso riserva dove e' ammesso esclusivamente il tappo di sughero raso bocca, sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica A1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare e pianeggiante, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni, Capannoni, Palaia, Peccioli, Terricciola, Cascina Terme Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., San Miniato, Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce. Per quanto riguarda il profilo climatico generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati della Toscana centrale, se non una maggiore mitigazione dall'influsso della costa tirrenica soprattutto nei comuni piu' occidentali. Le temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo invernale di +6°, e nel periodo estivo di +24°: La piovosita' media totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate). Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualita'. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive e l'insolazione garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le cultivar di vite coltivate. Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccita' prolungate ricadono solo molto raramente. Morfologicamente la zona e' caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente dell'altitudine di 250 m s.l.m. Dal punto di vista geologico la zona mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argillo/scistose. I suoli sono in prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la loro profondita' e' generalmente media. Si riscontrano anche terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene. Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie alle situazioni piu' tipiche della Toscana centrale e collinare. La tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino. La presenza di sostanza organica e' generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimila. La capacita' idrica dei suoli in generale e' alta, per cui l'irrigazione e' utilizzata solo in rari casi, e comunque sempre come operazione di soccorso. A2) Fattori umani rilevanti per il legame
E' nella pubblicazione "Viticoltura e enologia" di Pollacci del 1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori dell'esportazione del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero il Barone Ricasoli e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti Gianfanelli di Livorno, Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e Luigi Laborel Merini di Firenze.
A seguito della creazione di un primo modello di mercato estero e non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti nella terra d'origine. Si ricava cosi' dagli atti del Comizio agrario di Pisa, tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un rappresentante di ogni comune della Provincia di Pisa assieme ai Comitati agrari locali, su esortazione del Prefetto di Pisa, al fine di organizzare nel 1885 la prima fiera di vini e oli pisani.
E' del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della Regione Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio (Cecina), Cotanti Conte Giacinto (Pisa), Cioni Cesare (Lari), Corani Mario e Filippo (Lusingano), D'acchiardi Antonio (Pisa), Del Frate Francesco (Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino (Cecina), Mastioni-Brunicci conte Francesco (Pisa), Norci Emilio (Cavoli), Rocuh dottor Vittorio (Terricciola), Salviati duca Scipione (Vecchiano), Salviati principe Antonio (Pisa), Toscanelli com. Giuseppe (Pontedera).
Cio' a dimostrare quanto gia' fosse sviluppata l'attivita' enologica in Provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor Sirio Martini, nel libro "I Pregiudizi nella coltivazione della vite in Toscana" del 1897, scrive: "( ... ) una delle cause principali dell'inferiorita' dei nostri vini e' quella di non saper troppo bene adattare il vitigno alle varie condizioni. Anche il mercato ha le sue esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della produzione".
Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci riflettere sul significato del termine mercato, come appunto regolatore di produzione determinato oltre che dall'incrocio della domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che non possono trascurarsi per avere un aggiornato "polso" della situazione. Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualita' del vino consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico (monitore pratico) "La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav. Ranieri Pini, dell'agosto 1899, dove si scrive a proposito delle campagne toscane, specificatamente su Faglia: "Il prezzo del vino va sensibilmente elevandosi sia perche' le buone qualita' vanno ogni giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale, quelli di prima qualita' dalle 28 alle 35.
Bisogna che i Toscani pensino seriamente a proteggere i loro vini genuini perche' i vini da pasto sul tipo toscano, si cominciano a fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia". A seguire gli atti della riunione dei viticoltori toscani, tenutasi a Pistoia dal 20 al 23 settembre 1899.
Relatore il professor Vannuccio Vannuccini, direttore dell'Istituto agrario di Arezzo. Intervento: "I vitigni toscani piu' raccomandabili".
"Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San Giovato dolce e grasso. Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il Morellino... del secondo il Chiantino, il Prugnolino. Il San Giovato da una produzione media ma costante. Poi il Canaiolo nero. Fra le uve bianche la Malvasia al posto d'onore perche' produce vino delicato e aromatico e perche' insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il vero tipo del vino chianti. Poi il Trebbiano che puo' benissimo sostituire la Malavasia. Altri ottimi vitigni bianchi sono il Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana. Fra i vitigni piu' raccomandabili sono: A) zona insulare e litoranea: anzonica, biancone, san giovato; B) zona continentale: in collina; san giovato, Lanaiolo nero, colorino, trebbiano, malvasia, canaiolo bianco. Zona monti; san giovato dolce, morellino, trebbiano.". Da questo intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficolta' che avrebbe incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale. Da qui anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre ambulanti di agricoltura.
Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al Governo provvedimenti piu' utili e opportuni contro la fillossera della provincia stessa. Dagli atti: "( ... ) il dottor Tabler tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire provvedimenti piu' indicati per la difesa della viticoltura locale. Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno dell'avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata sia coadiuvata dal Governo e dagli enti per promuovere l'impianto di vivai comunali di viti americane". A proposito della fillossera e' da ricordare senza indugio il Consorzio antifilloserico guidato da Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi-Pesciolini conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.
Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile "Il Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo antinfezione filloserica, diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto puo' loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.
Sempre sul bollettino si legge: "( ... ) il vino toscano ha ormai acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso e' disorganizzato e privo di tutela. Si uniscano i viticoltori della Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio antifillosera alla societa' Viticoltori di Firenze".
Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in "Enologia teorico-pratica" parla dell'andamento commerciale facendone una sintesi: "La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane e all'estero. Le spedizioni avvengono specialmente dalle Province di Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da parte di quella di Lucca per i vini rossi.
L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania, Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea, Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della guerra mondiale". E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino italiano, tratta dalla rivista mensile "Italia Agricola" del 1928. "Francia: la generalita' dei vini che la Francia richiede appartiene alla categoria dei vini da taglio e da mezzo taglio. Nel 1924 ha ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile: L'Italia guadagna terreno.
Su "Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il dottor G. Tedeschini scrive: "La Toscana e' la regione classica del vino da pasto. Essa e' anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni, fra i quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano". Andando avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare la rivista "Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II° Congresso Barmans, Maitres d'Hotel e Chefs di cucina per la conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in Toscana si lamento' la mancanza di pubblicazioni rivolte a una migliore conoscenza dei vini italiani. Fu cosi' che la casa vinicola Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal genere. Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo Marescalchi, "I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis, "Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.
Dunque, un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista informativo che pubblicitario. Si pensi alle difficolta' economiche dell'epoca e alla modernita' di tale iniziativa.
Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio provinciale per la viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la stampa di allora "per cultura della vite in campo educativo, morale e commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate nelle pratiche vinicole, specialmente nell'innesto; studio dei vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della provincia per la ricostituzione viticola".
I quattro vivai del consorzio furono organizzati con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I vivai erano:
vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale innestato;
vivaio di San Miniato, per la produzione di barbatelle;
vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale americano da innesto (talee);
vivaio di Volterra, per la produzione di materiale misto.
La produzione di materiale ceduto agli agricoltori al vivaio di Pisa, 1934-35 ammonta a:
barabatelle innestate 87.742;
barabatelle selvagge 19.205;
talee da impianto 51.120.
Le barbatelle selvagge, vendute 15 lire al cento, erano di varie varieta'. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia, Riparia Rupestris. Le barbatelle innestate, vendute 40 lire al cento, si componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e Malvasia. Potevano anche essere innestate con uva da tavola, Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le talee da impianto di varie varieta' erano vendute a 4 lire al cento. Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di superfice vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e' riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all'art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. I vini evidenziano caratteri di grande equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo. I vini con l'invecchiamento e l'affinamento si arricchiscono di profumi e sapori piu' intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate nei vini le potenzialita' del territorio e dell'ambiente pedo-climatiche dal quale derivano le uve. L'intero processo di produzione delle uve e della loro trasformazione in vino e' improntato sulla ricerca della qualita' e della migliore espressione dei caratteri di tipicita' derivanti dalle peculiari caratteristiche dell'ambiente geografico. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A e quelli di cui alla lettera B
Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l'ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i piu' importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta e la perfetta maturazione dei grappoli. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e giacitura adatti ad una viticoltura di pregio e di qualita'. La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC «Terre di Pisa», e' la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini ricadenti sotto tale denominazione.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali, durante l'epoca moderna e contemporanea, sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo della autorita' di controllo:
Toscana Certificazione Agroalimentare
Viale Belfiore, 9
50144 Firenze
Tel.: +39 055 368850
Fax: +39 055 330368
e-Mail: info@tca-srl.org
10.2 Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento CE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022). Allegato A - Indicazioni geografiche e toponomastiche
Terricciola:
Morrona;
Soiana;
Soianella;
La Chientina;
La Sterza;
La Rosa;
Selvatelle;
Casanova;
Aia Bianca di sopra;
Aia Bianca di sotto;
Badia di Morrona;
Le Case;
Stibbiolo;
Villa Pieve a Pitti;
Podernovo;
Il Rondone;
Gli Scopeti;
I Sodi del Paretaio;
Antica;
I Poggi;
Peraia;
Le Colonne;
Il Felciaio;
Cerroni;
Crocina;
La Querciola;
Caligiano;
La Solatia;
Il Nocino;
La Cava;
Castelvecchio;
Colombiera;
Porzano;
Poggio Auzzo;
Poggiarelli;
Poggiarellini;
Fibbiano.
Fauglia:
Valtriano;
Luciana;
Acciaiolo;
San Regolo;
I Poggetti;
Poggio pallone;
Vallicelle;
Pugnano;
Poggio alla Farnia;
La Tavola;
Pontita;
Casabianca;
Ferrucci;
Fondo La Grotta;
Il Palazzaccio;
Villa Petri.
Crespina Lorenzana:
Cenaia;
Cenaia Vecchia;
Tripalle;
Ceppaiano;
Botteghino;
La Tana;
Lavoria;
Le Lame;
La Leccia;
Migliano;
Poggio al Tesoro;
Siberia;
Villa il Poggio;
Volpaia;
Volpaina;
Lustignano;
I Gioielli;
La Guardia;
Bocca Mariana;
Poggio al Casone;
La Cinquantina;
Laura;
Tremoleto;
Colle Alberti;
I Greppioli;
La Casa;
Le Colombaie;
Podere del Pozzo;
Selvapiana;
Vicchio;
Roncione.
Chianni:
Rivalto;
Garetto;
I Gulfi;
L'Aiola;
La Fornace;
La Pescaia;
La Pieve;
Podere Vitalba;
Sassi Bianchi;
Villa Rosavita;
La Cascina;
Pieve di Rivalto;
Rivalto.
Capannoli:
San Pietro Belvedere;
Capavoli;
Santissima annunziata;
Strada;
Solaia;
Pian di Roglio;
I mochi;
Palazzetto.
Palaia:
Alica;
Agliati;
Colleoli;
Forcoli;
Gello;
Montanelli;
Montechiari;
Montefoscoli;
Partino;
San Gervasio;
Villa Saletta;
Baccanella;
Chiecinella;
Collelungo;
La Palazzina;
Montacchita;
San Jacopo;
Sant'Andrea;
Toiano;
Usigliano;
Chiesina Vallicella.
Peccioli:
Cedri;
Fabbrica;
Ghizzano;
Libbiano;
Legoli;
Montecchio;
Montelopio;
La Bianca.
Casciana Terme Lari:
Ceppato;
Collemontanino;
Parlascio;
Sant'Ermo;
Acquaviva;
Poggio ai Pini;
Poggio di San Giorgio;
Il Disperato;
La Selvicciola;
I Sodi;
Le Rigole;
Il Loghino;
La Piaggia;
Botriolo;
Podere Le Querce;
La Moraiola;
Le cave;
Boschi di Lari;
Casciana Alta;
Cevoli;
Visconti;
La Capannina;
Lavaiano;
Le Casine;
Perignano;
Quattro Strade;
San Ruffino;
Spinelli;
Usigliano;
Capannie;
Colle;
Croce;
Gramugnana;
Orceto;
Querceto;
Aiale;
I Princi;
Le capanne;
La Turchia;
Le cave;
San Frediano;
Le Selve;
Ripoli.
Ponsacco:
Camugliano;
Le Melorie;
Val di Cava;
I Poggini;
Giardino.
Pontedera:
Il Romito;
La Rotta;
Montecastello;
Treggiaia;
Chiesa di Gello;
Gello di Lavaiano;
Granchi;
La Borra;
La Cava;
La Pineta;
La Porzia;
Le Cantine;
Le Vallicelle;
Magazzini;
Pardossi;
Santa Lucia;
Tiro a segno;
I Fabbri;
Zona Industriale Gello.
Montopoli in Val d'Arno:
San Romano;
Capanne;
Marti;
Angelica;
Castel del Bosco;
Fontanelle;
Gasparrino;
Masoria;
Mazzana;
Musciano;
San Lorenzo;
Sant'Andrea alle Fornaci;
Varramista.
Lajatico:
Orciatico;
La Sterza;
Villaggio San Giovanni;
Solatio di Crocignano;
Pian Lungo;
Pian del Fosce;
Vepre;
Pian dell'Olmo;
Querciaviglia;
Poggioncino;
Selva Pianina;
Piano delle Vigne.
San Miniato:
San Miniato Basso;
Ponte a Egola;
Stibbio;
Molino d'Egola;
Cigoli;
La Catena;
La Scala;
Isola;
Roffia;
Ponte a Elsa;
Corazzano;
Balconevisi;
Cusignano;
La Serra;
Moriolo;
Coniano;
San Quintino;
Alberaccio;
Borghigiana;
Bottega Genovini;
Genovini;
Bucciano;
Calenzano Primo;
Calenzano Secondo;
Calpetardo;
Campriano;
Canneto;
Case Altini;
Case nuove di Roffia;
Casotti di Moriolo;
Chiesina Vallicella;
Fondo scesa Balconevisi;
Fornacino;
Gargozzi;
Giovanastra;
Guerrazzi;
La Dogaia;
Le Case;
Le Colonne;
Le Tombe;
Leccio;
Mezzopiano Primo;
Mezzopiano Secondo;
Molino Vecchio;
Montenaso;
Montorzo;
Ontraino;
Palagetto;
Palagio;
Palazzo Torto;
Parrino;
Piano di Moriolo;
Poggio;
Poggio a isola;
San Donato;
Sant'Angelo;
Sorrezzana;
Casa Strada;
San Miniato Stazione;
San Romano.
Orciano Pisano:
Convento;
Pieve Vecchia.
Santa Luce:
Pastina;
Pomaia;
Pieve di Santa Luce;
Case Colombaie;
Il Poggio;
Stazione S. Luce.
 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/Denominazioni:
Terre di Pisa.
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
3.1 Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti;
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
4. Descrizione dei vini:
1. Terre di Pisa rosso:
breve descrizione testuale:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);
2. Terre di Pisa Sangiovese:
breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine, caratteristico, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol,);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);
3. Terre di Pisa rosso riserva:
breve descrizione testuale:
colore: da rosso intenso a granato;
odore: fruttato e talvolta speziato, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);
4. Terre di Pisa rosato:
breve descrizione testuale:
colore: rosato piu' o meno intenso a volte con riflessi rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);
5. Terre di Pisa Vermentino:
breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 17,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);
6. Terre di Pisa bianco:
breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 17,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche:
1. Invecchiamento
pratica enologica specifica;
i vini a DOC Terre di Pisa rosso non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
i vini a DOC Terre di Pisa Sangiovese non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno diciotto mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
i vini a DOC Terre di Pisa rosso possono avere diritto alla menzione "riserva" se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni calcolato a decorrere dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.
5.2 Rese massime:
1. Terre di Pisa Sangiovese, Terre di Pisa rosso, Terre di Pisa rosso riserva:
9000 chilogrammi di uve per ettaro;
2. Terre di Pisa Vermentino, Terre di Pisa bianco, Terre di Pisa rosato:
12000 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata:
la zona di produzione delle uve della denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
7. Varieta' di uve da vino:
Cabernet sauvignon N. - Cabernet;
Merlot N.;
Sangiovese N. - Sangioveto;
Syrah N. - Shiraz;
Trebbiano toscano B. - Trebbiano;
Vermentino B.
8. Descrizione del legame/dei legami:
Terre di Pisa per tutte le tipologie:
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame:
la zona geografica delimitata comprende la zona collinare e pianeggiante, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni, Capannoni, Palaia, Peccioli, Terricciola, Cascina Terme Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., San Miniato, Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce. Per quanto riguarda il profilo climatico generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati della Toscana centrale, se non una maggiore mitigazione dall'influsso della costa tirrenica soprattutto nei comuni piu' occidentali. Le temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo invernale di +6°, e nel periodo estivo di +24°: la piovosita' media totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate). Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualita'. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive e l'insolazione garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le cultivar di vite coltivate. Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccita' prolungate ricadono solo molto raramente. Morfologicamente la zona e' caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente dell'altitudine di 250 m s.l.m. Dal punto di vista geologico la zona mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argillo/scistose. I suoli sono in prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la loro profondita' e' generalmente media. Si riscontrano anche terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene. Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie alle situazioni piu' tipiche della Toscana centrale e collinare. La tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino. La presenza di sostanza organica e' generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimila. La capacita' idrica dei suoli in generale e' alta, per cui l'irrigazione e' utilizzata solo in rari casi, e comunque sempre come operazione di soccorso;
A2) Fattori umani rilevanti per il legame:
e' nella pubblicazione "Viticoltura e enologia" di Pollacci del 1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori dell'esportazione del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero il Barone Ricasoli e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti Gianfanelli di Livorno, Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e Luigi Laborel Merini di Firenze.
A seguito della creazione di un primo modello di mercato estero e non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti nella terra d'origine. Si ricava cosi' dagli atti del Comizio agrario di Pisa, tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un rappresentante di ogni comune della Provincia di Pisa assieme ai Comitati agrari locali, su esortazione del Prefetto di Pisa, al fine di organizzare nel 1885 la prima fiera di vini e oli pisani.
E' del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della Regione Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio (Cecina), Cotanti Conte Giacinto (Pisa), Cioni Cesare (Lari), Corani Mario e Filippo (Lusingano), D'acchiardi Antonio (Pisa), Del Frate Francesco (Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino (Cecina), Mastioni-Brunicci conte Francesco (Pisa), Norci Emilio (Cavoli), Rocuh dottor Vittorio (Terricciola), Salviati duca Scipione (Vecchiano), Salviati principe Antonio (Pisa), Toscanelli com. Giuseppe (Pontedera).
Cio' a dimostrare quanto gia' fosse sviluppata l'attivita' enologica in Provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor Sirio Martini, nel libro "I Pregiudizi nella coltivazione della vite in Toscana" del 1897, scrive: "( ... ) una delle cause principali dell'inferiorita' dei nostri vini e' quella di non saper troppo bene adattare il vitigno alle varie condizioni. Anche il mercato ha le sue esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della produzione".
Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci riflettere sul significato del termine mercato, come appunto regolatore di produzione determinato oltre che dall'incrocio della domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che non possono trascurarsi per avere un aggiornato "polso" della situazione. Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualita' del vino consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico (monitore pratico) "La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav. Ranieri Pini, dell'agosto 1899, dove si scrive a proposito delle campagne toscane, specificatamente su Faglia: "Il prezzo del vino va sensibilmente elevandosi sia perche' le buone qualita' vanno ogni giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale, quelli di prima qualita' dalle 28 alle 35.
Bisogna che i toscani pensino seriamente a proteggere i loro vini genuini perche' i vini da pasto sul tipo toscano, si cominciano a fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia". A seguire gli atti della riunione dei viticoltori toscani, tenutasi a Pistoia dal 20 al 23 settembre 1899.
Relatore il professor Vannuccio Vannuccini, direttore dell'Istituto agrario di Arezzo. Intervento: "I vitigni toscani piu' raccomandabili".
"Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San Giovato dolce e grasso. Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il Morellino... del secondo il Chiantino, il Prugnolino. Il San Giovato da una produzione media ma costante. Poi il Canaiolo nero. Fra le uve bianche la Malvasia al posto d'onore perche' produce vino delicato e aromatico e perche' insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il vero tipo del vino chianti. Poi il Trebbiano che puo' benissimo sostituire la Malavasia. Altri ottimi vitigni bianchi sono il Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana. Fra i vitigni piu' raccomandabili sono: A) zona insulare e litoranea: anzonica, biancone, san giovato; B) zona continentale: in collina; san giovato, Lanaiolo nero, colorino, trebbiano, malvasia, canaiolo bianco. Zona monti; san giovato dolce, morellino, trebbiano.". Da questo intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficolta' che avrebbe incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale. Da qui anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre ambulanti di agricoltura.
Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al Governo provvedimenti piu' utili e opportuni contro la fillossera della provincia stessa. Dagli atti: "( ... ) il dottor Tabler tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire provvedimenti piu' indicati per la difesa della viticoltura locale. Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno dell'avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata sia coadiuvata dal Governo e dagli enti per promuovere l'impianto di vivai comunali di viti americane". A proposito della fillossera e' da ricordare senza indugio il Consorzio antifilloserico guidato da Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi-Pesciolini conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.
Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile "Il Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo antinfezione filloserica, diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto puo' loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.
Sempre sul bollettino si legge: "( ... ) il vino toscano ha ormai acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso e' disorganizzato e privo di tutela. Si uniscano i viticoltori della Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio antifillosera alla societa' Viticoltori di Firenze".
Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in "Enologia teorico-pratica" parla dell'andamento commerciale facendone una sintesi: "La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane e all'estero. Le spedizioni avvengono specialmente dalle Province di Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da parte di quella di Lucca per i vini rossi.
L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania, Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea, Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della guerra mondiale". E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino italiano, tratta dalla rivista mensile "Italia Agricola" del 1928. "Francia: la generalita' dei vini che la Francia richiede appartiene alla categoria dei vini da taglio e da mezzo taglio. Nel 1924 ha ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile: L'Italia guadagna terreno.
Su "Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il dottor G. Tedeschini scrive: "La Toscana e' la regione classica del vino da pasto. Essa e' anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni, fra i quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano". Andando avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare la rivista "Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II° Congresso Barmans, Maitres d'Hotel e Chefs di cucina per la conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in Toscana si lamento' la mancanza di pubblicazioni rivolte a una migliore conoscenza dei vini italiani. Fu cosi' che la casa vinicola Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal genere. Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo Marescalchi, "I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis, "Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.
Dunque, un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista informativo che pubblicitario. Si pensi alle difficolta' economiche dell'epoca e alla modernita' di tale iniziativa.
Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio provinciale per la viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la stampa di allora "per cultura della vite in campo educativo, morale e commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate nelle pratiche vinicole, specialmente nell'innesto; studio dei vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della provincia per la ricostituzione viticola".
I quattro vivai del consorzio furono organizzati con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I vivai erano:
vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale innestato;
vivaio di San Miniato, per la produzione di barbatelle;
vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale americano da innesto (talee);
vivaio di Volterra, per la produzione di materiale misto.
La produzione di materiale ceduto agli agricoltori al vivaio di Pisa, 1934-35 ammonta a:
barabatelle innestate 87.742;
barabatelle selvagge 19.205;
talee da impianto 51.120.
Le barbatelle selvagge, vendute 15 lire al cento, erano di varie varieta'. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia, Riparia Rupestris. Le barbatelle innestate, vendute 40 lire al cento, si componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e Malvasia. Potevano anche essere innestate con uva da tavola, Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le talee da impianto di varie varieta' erano vendute a 4 lire al cento. Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di superfice vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni;
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:
la denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e' riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all'art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. I vini evidenziano caratteri di grande equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo. I vini con l'invecchiamento e l'affinamento si arricchiscono di profumi e sapori piu' intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate nei vini le potenzialita' del territorio e dell'ambiente pedo-climatiche dal quale derivano le uve. L'intero processo di produzione delle uve e della loro trasformazione in vino e' improntato sulla ricerca della qualita' e della migliore espressione dei caratteri di tipicita' derivanti dalle peculiari caratteristiche dell'ambiente geografico;
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B:
il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l'ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i piu' importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta e la perfetta maturazione dei grappoli. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e giacitura adatti ad una viticoltura di pregio e di qualita'. La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC «Terre di Pisa», e' la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini ricadenti sotto tale denominazione.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali, durante l'epoca moderna e contemporanea, sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti):
deroga alla vinificazione:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale;
tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata;
descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento e imbottigliamento dei vini a DOC Terre di Pisa devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni della zona di produzione delle uve. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Pisa;
immissione al consumo:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
i vini a DOC Terre di Pisa Vermentino, Terre di Pisa rosato e Terre di Pisa bianco non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
uso del nome geografico piu' ampio:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
nella etichettatura e presentazione dei vini a DOC Terre Pisa e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio "Toscana". Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la denominazione Terre di Pisa ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» oppure dell'espressione dell'Unione europea «denominazione di origine protetta» secondo la successione di seguito indicata:
Terre di Pisa;
Denominazione di origine controllata o Denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOC o D.O.C,);
Toscana;
i caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Terre di Pisa e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica;
tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme;
vitigni complementari nella base ampelografica:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
per la tipologia "Terre di Pisa" Sangiovese, a complemento del vitigno principale (Sangiovese minimo 95%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 5%;
per la tipologia "Terre di Pisa" rosso, a complemento dei vitigni principali (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o congiuntamente minimo 70%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 30%;
per la tipologia "Terre di Pisa" rosato, a complemento del vitigno principale (Sangiovese minimo 50%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 50%;
per la tipologia "Terre di Pisa" Vermentino, a complemento del vitigno principale (Vermentino minimo 85%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%;
per la tipologia "Terre di Pisa" bianco, a complemento dei vitigni principali (Vermentino e Trebbiano Toscano minimo 70%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 30%.
Link al disciplinare del prodotto:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/21641
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni