Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024, n. 99
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare l'articolo 1, comma 372, che riduce del venti per cento il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare:
l'articolo 7 che al:
comma 2, lettera a), n. 1, punto 1.1), modificando l'articolo 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha istituito il terzo Ufficio centrale nell'ambito dell'ordinamento del Ministero della difesa;
comma 3, stabilisce espressamente che: «Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonche' a valorizzare le professionalita' del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.»;
l'articolo 7-ter, laddove si stabilisce che «Il Ministero della difesa e' autorizzato ad incrementare di venti unita' di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale e' corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento.»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 4, laddove:
al comma 1, reca una complessiva riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilita' fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;
al comma 2, stabilisce che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare, il Libro primo, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'Area tecnico-amministrativa e l'Area tecnico-industriale, nonche' il Libro quinto, titolo I, Capo I, articoli 964, 965 e 966, concernenti la definizione e la ripartizione degli organici di livello dirigenziale e non dirigenziale del personale civile della Difesa, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di organizzazione del Ministero della difesa, adottato a mente dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonche' funzioni, compiti responsabilita' e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)», adottato in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2023, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;
Vista la nota n. 28561 del 30 maggio 2024, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 giugno 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa

1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative, ordinative e funzionali delle strutture di livello dirigenziale generale centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa, recate dagli articoli 7 e 7-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole «e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;
b) all'articolo 13, comma 6, lettera d), le parole «nonche' del segretario generale della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa;
c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;»;
2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, della Direzione nazionale degli armamenti»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministro puo' nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa e' scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.»;
d) all'articolo 15:
1) al comma 2, le parole «cura le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale;» sono soppresse;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attivita' di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.
3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attivita' di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorita' del Ministro.»;
e) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.»;
f) all'articolo 17:
1) comma 1, la cifra «145» e' sostituita dalla seguente: «136»;
2) comma 4, le parole «e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa»;
3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.»;
g) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole «al Consigliere giuridico,» sono inserite le seguenti: «al Direttore per la politica di difesa,»;
h) all'articolo 23, comma 2, lettera e), le parole «e Direttore» sono sostituite dalle seguenti: «, di Direttore»;
i) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
2) al comma 2:
2.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
2.2) la parola «amministrativa» e' sostituita dalla seguente: «operativa»;
3) al comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore» e le parole «ad uno dei Vice segretari generali della difesa» sono sostituite dalle seguenti «al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorita' centrale dell'area tecnico-operativa»;
4) al comma 5:
4.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
4.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1:
1.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
1.2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attivita' del Circolo.»;
2) al comma 2, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
3) al comma 4, lettera d), le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
4) al comma 6, primo periodo, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
5) al comma 7, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
6) al comma 8:
6.1) alla lettera c), dopo la parola «Circolo» sono inserite le seguenti: «, nonche' le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo»;
6.2) alla lettera e), dopo la parola: «ordine» sono inserite le seguenti: «alle attivita' del Circolo e»;
7) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.»;
8) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.»;
9) al comma 10:
9.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
9.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;
10) al comma 11, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonche' degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione.»;
11) dopo il comma 13, e' aggiunto, infine, il seguente:
«13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»;
m) all'articolo 26, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
n) all'articolo 27, comma 4, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale»;
o) all'articolo 28, comma 2, le parole «del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore»;
p) all'articolo 31, comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
q) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole «capo del servizio amministrativo,», sono inserite le seguenti: «previa deliberazione del consiglio di amministrazione,»;
r) all'articolo 37, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
s) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo le parole «capo reparto da lui delegato,» sono inserite le seguenti: «dal Vice direttore nazionale degli armamenti,»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato e' presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.»;
t) all'articolo 88-bis, comma 1, lettera b), le parole «attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento» sono sostituite dalle seguenti «attivita' connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento»;
u) all'articolo 89, al comma 1:
1) alla lettera e) le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;
2) alla lettera g) le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;
3) alla lettera l) le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) alla lettera o):
4.1) all'alinea, le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al numero 4), le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;
5) alla lettera t)
5.1) al numero 1), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, del Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al numero 4), dopo le parole «Segretario generale della difesa e» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,»;
5.3) al numero 6), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite, infine, le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza»;
6) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attivita' di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;»
v) all'articolo 91, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
z) all'articolo 92, comma 1, le parole: «, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse;
aa) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2,» e le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti»;
bb) al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, la Sezione I e' sostituita dalla seguente:
«Sezione I - Direttore nazionale degli armamenti
Art. 103 (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
c) predispone, ai sensi dell'articolo 41 del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione;
d) supporta l'Autorita' politica nell'ambito delle attivita' parlamentari nelle materie di competenza;
e) dirige, controlla e coordina le attivita' delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti;
f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;
g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;
h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:
1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza;
2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;
i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza;
l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonche' la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;
m) fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
n) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;
o) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
p) segue le attivita' promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorita' indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento;
q) assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti.
Art. 104 (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;
c) e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;
d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi;
e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.
Art. 105 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
b) dirige, indirizza e controlla le attivita' connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.»;
cc) dopo l'articolo 105 sono inserite le seguenti Sezioni:
«Sezione I-bis - Direzione nazionale degli armamenti»
Art. 105-bis (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). - 1. La Direzione nazionale degli armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinata:
a) Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attivita' della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attivita' amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;
b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilita' amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;
c) I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale, controllo delle compensazioni industriali; registro nazionale delle imprese;
d) II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attivita' di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione degli aspetti tecnici connessi alle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto del Segretariato generale della difesa;
e) III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica; statistica; gestione dell'attivita' degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
f) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
g) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
h) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
i) Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilita' (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.
4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.
5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.
Sezione I-ter - Segretario generale della difesa
Art. 105-ter (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile della Difesa, supporta l'Autorita' politica nell'ambito delle attivita' parlamentari nelle materie di competenza, segue le problematiche sindacali del personale civile, compresa la contrattazione decentrata, e militare, fatte salve le competenze dello Stato maggiore della difesa;
c) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali di cui all'articolo 113, comprese le relative attivita' contrattuali per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
d) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di propria competenza, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti;
e) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa per la parte di competenza;
f) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive;
g) inoltra al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive della Direzione nazionale degli armamenti;
h) fornisce indicazioni di competenza al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili, sulla base delle indicazioni del Direttore nazionale degli armamenti, limitatamente a quelli collocati alle sue dipendenze;
i) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza. La proposta di conferimento incarico per i dirigenti civili ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale della difesa per la parte di competenza e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;
l) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
m) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;
n) assicura il coordinamento del contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, ferma restando la gestione del contenzioso attribuita alla competenza delle direzioni generali e delle direzioni di cui all'articolo 105-bis, comma 1, della Direzione nazionale degli armamenti.»;
dd) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da tre strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilita' amministrativa del Segretariato generale della difesa;
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonche' di impiego del relativo personale; supporto alla Direzione nazionale degli armamenti per l'elaborazione delle linee generali dell'ordinamento e degli organici degli organismi dipendenti, nonche' della ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; politiche di reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo e monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; aspetti giuridici connessi al controllo delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita; coordinamento degli aspetti giuridici connessi alla stipula e all'attuazione degli accordi internazionali e dei memorandum di intesa di competenza del Segretariato generale della difesa, delle Direzioni generali e della Direzione nazionale degli armamenti. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;
e) III Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, coordina il contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'art. 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attivita' regolate da accordi o convenzioni internazionali.
2. Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.
3. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.
4. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;
ee) l'articolo 107 e' abrogato;
ff) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Incompatibilita' con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). - 1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.
2. Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate e' titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.»;
gg) all'articolo 109:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «L'Ufficio amministrazioni speciali»;
2) al comma 1, le parole «Il Raggruppamento autonomo della difesa e l'Ufficio amministrazioni speciali sono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio amministrazioni speciali e'» e le parole «di un» sono sostituite dalla seguente: «del»;
hh) all'articolo 110, comma 1, le parole «si avvale il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale», e le parole «di cui agli articoli 103, 104 e 105» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter»;
ii) all'articolo 111, comma 1:
1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;»;
2) dopo la lettera g) e' inserita, infine, la seguente:
«g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.»;
ll) all'articolo 113, comma 4, dopo le parole «nell'ambito del Segretariato generale,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
mm) all'articolo 123, comma 3, le parole «Segretario generale della difesa -» sono soppresse;
nn) all'articolo 127, comma 1, le parole «Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale degli armamenti»;
oo) all'articolo 134, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
pp) alla rubrica della sezione II, del capo VII, del titolo II del Libro primo, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
qq) all'articolo 144:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti»;
2) ai commi 1 e 2, le parole «Segretario generale della difesa», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
rr) all'articolo 246, comma 6, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
ss) all'articolo 251, comma 2, dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,» e dopo le parole «Forza armata,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;
tt) all'articolo 252:
1) al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;
2) al comma 4 le parole «ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m)»;
uu) all'articolo 253, comma 5, dopo le parole «nonche' il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
vv) all'articolo 257, comma 4, dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;
zz) all'articolo 258, comma 1, le parole «e dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
aaa) all'articolo 261, comma 1, la parola «sentito» e' sostituita dalle seguenti: «sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e»;
bbb) all'articolo 262, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;»;
ccc) all'articolo 263, comma 2, alla lettera f), dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,» e le parole «e gli Stati maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli Stati maggiori»;
ddd) all'articolo 312:
1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;
2) al comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;
3) al comma 3, le parole «La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;
eee) all'articolo 323, comma 1, lettera b), le parole «e il Segretariato generale della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;
fff) all'articolo 343:
1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,»;
2) al comma 2:
2.1) lettera a), numero 1), le parole «e dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) alla lettera b), numero 1), le parole «o dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2.3) alla lettera c), numero 1), la partizione 1.3) e' sostituita dalla seguente: «1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.»;
ggg) all'articolo 360, comma 4, le parole «dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;
hhh) all'articolo 403:
1) comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio» e le parole «denominata «Direzione»» sono sostituite dalle seguenti: «denominato «Ufficio centrale»»;
2) al comma 3, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale» e le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;
3) al comma 4, le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale»;
4) al comma 5, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;
5) al comma 7, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale»;
iii) agli articoli 404, commi 5, 7 e 21 e 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, ovunque ricorrano, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale» e le parole «alla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale»;
lll) all'articolo 405, comma 2, le parole «Segretariato generale della difesa/DNA» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
mmm) all'articolo 431:
1) al comma 1, le parole «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;
2) comma 2, le parole «del direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;
nnn) all'articolo 448, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;
ooo) all'articolo 463, comma 1:
1) lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;
2) lettera c), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;
ppp) all'articolo 465, comma 6, dopo le parole «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;
qqq) all'articolo 538:
1) comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) comma 2, le parole «dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unita' autonome,» sono sostituite dalle: «dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, »;
rrr) all'articolo 540:
1) comma 1, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) comma 2, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;
sss) all'articolo 543, comma 1, lettera a) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e al Direttore nazionale degli armamenti»;
ttt) all'articolo 555, comma 1, lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
uuu) all'articolo 556:
1) comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;»;
2) comma 2, le parole «e del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;
vvv) all'articolo 557, comma 3, le parole «o al Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti»;
zzz) all'articolo 558, comma 1:
1) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) dopo le parole: «per l'area tecnico-industriale» sono inserite le seguenti: «di rispettiva competenza»;
aaaa) all'articolo 560:
1) comma 1, dopo le parole «al Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) comma 2, dopo le parole: «Segretariato generale» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;
3) comma 3, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;
bbbb) all'articolo 561, comma 1, dopo le parole «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;
cccc) all'articolo 564, comma 2, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;
dddd) all'articolo 573, comma 2, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza»;
eeee) all'articolo 617, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
ffff) all'articolo 699:
1) comma 3:
1.1) le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;
1.2) dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o la Direzione nazionale degli armamenti»;
2) comma 10, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti»;
gggg) all'articolo 1024, comma 1:
1) alla lettera f) le parole «e Direttore nazionale degli armamenti» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;»;
3) alla lettera g) dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;
hhhh) all'articolo 1038:
1) alla rubrica e al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;
2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e della Direzione nazionale degli armamenti»;
iiii) all'articolo 1044:
1) alla rubrica le parole «e delle direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali»;
2) al comma 1, alinea, le parole «, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa,»;
3) al comma 5, le parole «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;
llll) all'articolo 1051, al comma 3, le parole «il Segretario generale verifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica».

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 20,21 e 22 del
decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della
difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti di cui all'articolo 15 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero e' definita
dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.».
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. I compiti e
le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti
dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Omissis.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
il «Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega
al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale e norme sulla medesima materia», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante:
«Disposizioni in materia di inconvertibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, n. 190», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8,
recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e
organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012,
n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e
civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»,
sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34.
- Si riporta il comma 372 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)» pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300:
«372. Il contingente del personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa
e' ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede
alle consequenziali modificazioni della disciplina recata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa.».
- Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante
«Disposizioni integrative e correttive ai decreti
legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.
244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2016, n. 126.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244», e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge
1° dicembre 2018, n. 132», e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29.
- La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante:
«Disposizioni di revisione del modello di Forze armate
interamente professionali, di proroga del termine per la
riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, lettera
a) n. 1, punto 1.1), 3; articolo 7-ter del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della difesa). - 1. Omissis.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: "due uffici
centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici
centrali";
1.2) alla lettera g), le parole: "Commissariato
generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle
seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della
memoria della difesa";
2) al comma 2, dopo le parole: "l'area
tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio
per la tutela della cultura e della memoria della difesa e'
disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II
del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro
terzo e dal regolamento";
b) - i) Omissis.
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale
aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e
per l'attuazione dei processi di riorganizzazione
strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a
potenziare i settori strategici della ricerca e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement
militare nonche' a valorizzare le professionalita' del
personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso
agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero
della difesa e' incrementata di due posizioni dirigenziali
di livello generale cosi' come indicato dalla tabella A di
cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2
annessi al presente decreto.».
«Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa). - 1. Il
Ministero della difesa e' autorizzato ad incrementare di
venti unita' di personale, a decorrere dal 1° settembre
2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione
di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un
incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del
citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale e'
corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo
determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
medesimo regolamento. Per le finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno
2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui
a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
giugno 2023, n. 144:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della difesa). - 1. Al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole:
"articolata in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata
nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le
parole: "e gli uffici centrali sono disciplinati" sono
sostituite dalle seguenti: "e negli uffici centrali, e'
disciplinata";
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il
numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) al Segretario generale della difesa e al
Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle
funzioni agli stessi affidate;";
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: "il Segretario
generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il
Direttore nazionale degli armamenti,";
2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente
ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti:
"per il Direttore nazionale degli armamenti";
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le
parole: "e direzioni del Segretariato generale" sono
sostituite dalle seguenti: "coordinate dal Segretario
generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli
armamenti";
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla
seguente: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Configurazione della carica di
Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore
nazionale degli armamenti e' scelto tra gli ufficiali in
servizio permanente con il grado di generale di corpo
d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa o delle altre
amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo
alle stesse, se il Segretario generale della difesa e' un
generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle
Forze armate. E' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende
dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni
tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico
e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare,
dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di
assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito
dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore
nazionale degli armamenti sono disciplinate dal
regolamento.";
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti";
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
3.2.2) alla lettera b), le parole: "e
tecnico-amministrativa della Difesa" sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' delle attivita' di innovazione e
ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e
approvvigionamento dei sistemi d'arma";
3.2.3) la lettera c) e' abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: "nell'area
tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole:
"Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale
della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore
nazionale degli armamenti";
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Organi di supporto del Direttore nazionale degli
armamenti";
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: "i
direttori generali del Ministero" sono inserite le
seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli
armamenti";
4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) si avvale di un Vice direttore nazionale
degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore
nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale
civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle
altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore
nazionale degli armamenti e' un generale di corpo d'armata,
o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice
direttore nazionale degli armamenti e' nominato su proposta
del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale
degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;";
4.2.4) alla lettera c) le parole: "del
Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono
sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli
armamenti, disciplinata";
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II e' sostituita
dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti";
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Competenze della Direzione nazionale degli armamenti";
2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la
Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e
la ricerca tecnologica";
2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole:
"dall'articolo 106 del" sono sostituite dalla seguente:
"dal";
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: "il
Segretariato generale della Difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la
sezione II e' inserita la seguente:
"Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44-bis (Configurazione della carica di
Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario
generale della difesa e' scelto tra i dirigenti civili di
prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche
tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli
ufficiali in servizio permanente con il grado di generale
di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze
armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste
la qualifica dirigenziale civile. E' nominato ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di
stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente
dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni
tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e'
sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario
generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario
generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della
difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i
dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni
dello Stato, se il Segretario generale e' un generale di
corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il
grado di generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario
generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice
segretario generale e' nominato su proposta del Ministro
della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) del Segretariato generale della difesa,
disciplinato dal regolamento.";
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: "dal
Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato
generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione
nazionale degli armamenti";
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: ",
nominato con decreto del Ministro della difesa," sono
soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero
3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono
inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti";
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero
3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono
inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti";
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le
parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite
dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale
competente";
2.2) al comma 5-bis, le parole: "Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale
competente";
3) all'articolo 307, comma 10, le parole:
"Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: "alla
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"all'Ufficio centrale competente";
5) all'articolo 357, comma 1, le parole:
"segretario generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "direttore dell'Ufficio centrale competente";
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole:
"Segretariato generale della difesa" sono inserite le
seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: "e,
per quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il
Direttore nazionale degli armamenti e";
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole:
"della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale
competente";
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le
parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e
il Direttore nazionale degli armamenti";
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale
componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il
Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice
direttore nazionale degli armamenti militare se il
Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,";
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice Segretario
generale militare del Ministero della difesa," sono
sostituite dalle seguenti: "Il Vice Segretario generale e
il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero
della difesa, se militari,";
4.2.2) alla lettera a), le parole: "il Vice
Segretario generale militare del Ministero della difesa,"
sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Segretario
generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del
Ministero della difesa, se militari,";
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: "e Segretario
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Segretario
generale o Direttore nazionale degli armamenti";
5.2) al comma 3, le parole: "e il Segretario
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", il Segretario
generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti";
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: "c) al Segretario generale della
difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se
militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica
dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice
direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del
personale militare dipendente, dell'area
tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;";
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo
le parole: "Segretario generale," sono inserite le
seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti,";
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"e-bis) per i militari in servizio presso la
Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e
organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;";
8.2) alla lettera f), le parole: "ed e)" sono
sostituite dalle seguenti: ", e) ed e-bis)";
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole:
"del Segretariato generale della difesa," sono inserite le
seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,";
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: "dal
Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono
sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti per le aree";
3.2) al comma 3, dopo le parole: "del Segretario
generale della difesa," sono inserite le seguenti: "del
Direttore nazionale degli armamenti,".
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione
del Ministero della difesa sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato,
entro il 30 giugno 2024.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario
generale della difesa mantiene anche l'incarico di
Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere
le relative funzioni.
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, Titolo II,
capi VI e VII e Libro Quinto, Titolo I, Capo I, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Libro Primo
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
Titolo II
Amministrazione della difesa
Capo VI
Area tecnico amministrativa
Capo VII
Area tecnico industriale
Libro quinto
PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE
ARMATE
Titolo I
Personale civile
Capo I
Ripartizione delle dotazioni organiche».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 settembre 2023, n. 164 recante «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle
disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in
materia di organizzazione del Ministero della difesa» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2023, n.
269.
- Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013,
recante Struttura del Segretariato generale, delle
Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero
della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2013, n. 72.
- Il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024
recante «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16
gennaio 2013, in materia di soppressione della direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa, nonche' funzioni, compiti responsabilita' e
dotazioni organiche della direzione generale dei lavori
(GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del
patrimonio (PATRIDIFE)» pubblicato nel Giornale ufficiale
della Difesa 20 aprile 2024, dispensa n. 11.
- Il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016,
concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali
delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo
della difesa», e' registrato alla Corte dei conti in data 4
novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n.
2082.
- Il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre
2020, reca la individuazione dei posti di funzione
dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni
organizzative e relative fasce retributive.

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 7 e 7-ter, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con
modificazione dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 7, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 88-bis, 89, 91,
92, 95, 109, 110, 111, 113, 123, 127, 134, 144, 246, 251,
252, 253, 257, 258, 261, 262, 263, 312, 323, 343, 360, 403,
404, 405, 431, 448, 463, 465, 538, 540, 543, 555, 556, 557,
558, 560, 561, 564, 573, 617, 699, 1024, 1038, 1044 e 1051
del citato d.P.R. n. 90 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Organi referenti). - 1. Il Consiglio esamina
i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa
nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione
del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri
componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono
stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della
difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa
o anche su rapporto del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della
Marina militare, del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica militare, del Segretario generale della
difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.».
«Art. 13 (Ufficio di segreteria del Consiglio). -
1.-5. Omissis.
6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
a) assistenza al segretario per la preparazione
delle riunioni del Consiglio, nonche' per l'esecuzione
delle determinazioni del Consiglio stesso;
b) supporto conoscitivo e organizzativo al
segretario per le attivita' del Consiglio e dei comitati
costituiti ai sensi dell'articolo 8;
c) supporto alle commissioni operanti ai sensi
dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonche'
dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi,
anche giuridico-normativi, nelle singole questioni
attribuite alle commissioni stesse;
d) collegamento con le segreterie delle competenti
commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri
componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici
degli stati maggiori, del Segretario generale della Difesa,
del Direttore nazionale degli armamenti e del consigliere
militare del Presidente della Repubblica;
e) predisposizione e aggiornamento di informazioni
e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza
e della difesa;
f) tutela della riservatezza degli atti e della
documentazione;
g) attivita' strumentali al funzionamento
dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione
amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e
l'organizzazione.
7.-9. Omissis.».
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). - 1.
Omissis.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa;
c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione
tecnologica;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per
lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le
strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale
della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti e
degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro
nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre
attivita' istituzionali di interesse del dicastero;
coordina le attivita' degli uffici di diretta
collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle
questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare
l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice
politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per
l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge;
d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli
uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna
degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il
relativo personale; esercita le funzioni di comandante di
corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio
di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato
presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo
quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze
armate in servizio permanente.
4.-5. Omissis.
5-bis. Il Ministro puo' nominare un Direttore per la
politica di difesa con funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative
nelle materie di interesse militare ed industriale. In
particolare il supporto si esplica ai fini
dell'elaborazione delle direttive in materia di politica
militare e politica industriale e per le connesse
determinazioni di competenza dell'organo politico anche per
quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione
finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la
politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della
difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con
gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione
della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il
Direttore per la politica di difesa e' scelto tra gli
ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche
esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti
civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o
appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra
esperti in possesso di una proposta altamente qualificata
nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo
svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il
Capo di Gabinetto, di una apposita struttura nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al
Ministro.
6-8. Omissis.».
«Art. 15 (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Omissis.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di
Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 14, comma 3; cura, altresi', l'esame degli
atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro
nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare;
predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo
e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti
normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in
materia di politica militare svolge attivita' di supporto
tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle
direttive e delle decisioni del Ministro, anche con
riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle
problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti
delle determinazioni assunte, nonche' alla promozione di
iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo
con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa;
cura le attivita' di rappresentanza e quelle di cerimoniale
del Ministro; predispone il materiale per gli interventi
del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del
Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto
civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei
dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e due o piu' Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali
con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in
servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato
in distinte aree organizzative, che possono essere affidate
alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di
Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano,
altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di
volo del Ministro che rispondono direttamente a
quest'ultimo.
3.Omissis.
3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla
base delle direttive del Ministro, le attivita' concernenti
gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei
settori della pubblica informazione e comunicazione;
definisce, emana e coordina la comunicazione strategica
della Difesa verificandone gli effetti in base agli
obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi
dell'Amministrazione della difesa, svolge attivita' di
analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali
rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il
processo delle lezioni identificate e delle lezioni
apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di
informazione nazionali e internazionali; programma e
coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative
editoriali di informazione istituzionale e altre attivita'
di pubblica informazione e comunicazione
dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica
informazione centrali e periferici costituiti presso lo
Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze
armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il
Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale
degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio
comunicazione Difesa.
3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione
tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro,
svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni
e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca
scientifica nei campi della sicurezza strategica e
dell'innovazione tecnologica e per le attivita' di analisi
predittiva nei campi della competizione militare e della
resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il
Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del
Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale,
raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione
della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla
sicurezza nazionale. L'Ufficio coordinamento studi
strategici e innovazione tecnologica si raccorda con
l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo
Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi
difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorita' del
Ministro.
4-5. Omissis.».
«Art. 16 (Responsabili degli uffici di diretta
collaborazione). - 1.-2. Omissis.
2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e'
nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero
dal Ministro fra i generali di brigata e gradi
corrispondenti in servizio permanente.
2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e
innovazione tecnologica e' nominato fra i dirigenti ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di
brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
3-6. Omissis.».
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito
complessivamente in 136 unita'. Entro tale contingente
complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della
difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, anche con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2-3. Omissis.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli
uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo
dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal
Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario
particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce
del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica
di difesa si intendono aggiuntive rispetto al contingente
di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del
ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio
comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di
cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione
Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1,
lettera d), elementi di informazione che concorrono alla
redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei
responsabili degli organi di pubblica informazione centrali
e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della
difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato
generale della difesa e la Direzione nazionale degli
armamenti.
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi
strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del
contingente di cui ai commi 2 e 3.».
«Art. 19 (Trattamento economico). - 1-2. Omissis.
3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al
Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, al
Direttore per la politica di difesa, a tre Vice capo di
Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
articolato in una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento
accessorio, da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante per i
predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
la differenza, il trattamento economico spettante.
4-12. Omissis.».
«Art. 23 (Iscritti al Circolo). - 1. Omissis.
2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal
pagamento delle quote, sono:
a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti
emeriti della Repubblica;
b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri
della difesa;
c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in
carica;
d) gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al
valor militare;
e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di
Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale
della difesa, di Direttore nazionale degli armamenti, di
Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale
del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal
servizio;
f) alte personalita' che hanno acquisito titoli
significativi di benemerenza, nel campo militare e civile,
con deliberazione del consiglio di amministrazione
preventivamente comunicata al Ministro della difesa.
3-7. Omissis.».
«Art. 24 (Ordinamento del Circolo). - 1. Il Circolo
e' posto ordinativamente alle dipendenze del Capo di stato
maggiore della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa esercita
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle
risorse finanziarie da destinare al funzionamento del
Circolo, nell'ambito della pianificazione generale
dell'area tecnico-operativa, nonche' di controllo
sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa puo'
delegare le funzioni di cui al comma 2 al Sottocapo di
stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente
autorita' centrale dell'area tecnico-operativa.
4. Omissis.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il
Segretario generale della difesa, puo' assegnare al Circolo
un contingente di personale militare e civile tra le unita'
in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni
organiche complessive vigenti per il relativo personale.
6-8. Omissis.».
«Art. 25 (Organi del Circolo). - 1. Il presidente e'
ufficiale generale, anche appartenente ad una delle
categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al
Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa,
su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione
della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le
decisioni del consiglio di amministrazione, al quale
risponde del proprio operato. Si avvale di un
vicepresidente, ai sensi del comma 5. Il presidente, anche
avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento
degli organi del Circolo e sovrintende per conto del
consiglio di amministrazione, che tiene costantemente
informato, all'attivita' del Circolo.
2. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o
colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa, da cui dipende, sentito il
consiglio di amministrazione agli effetti della gestione
ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale
e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui
all'articolo 449.
3. Omissis.
4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui
all'articolo 27, il direttore assicura:
a) la corretta applicazione della normativa;
b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione;
c) il regolare svolgimento di tutte le attivita'
del Circolo;
d) la predisposizione e la presentazione, nei
termini previsti, del bilancio di previsione e del
rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da
sottoporre alla deliberazione del consiglio di
amministrazione e all'approvazione del Capo di stato
maggiore della difesa, cui compete il potere di vigilanza,
ai sensi dell'articolo 24, comma 2.
5. Omissis.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno
una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne
facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e'
necessaria la presenza di almeno cinque componenti,
compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce
ai sensi del comma 1.
7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4
del presente articolo, il consiglio di amministrazione
relaziona il Capo di stato maggiore della difesa, per il
tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni
problematiche insorte nei rapporti funzionali con il
direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.
8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla
gestione ordinaria:
a) sovrintende alle attivita' del Circolo;
b) delibera il bilancio di previsione e il
rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da
sottoporre all'approvazione del Segretario generale della
difesa, ai sensi del comma 4, lettera d);
c) propone, per l'approvazione del Ministro della
difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la
regolamentazione delle relative attivita' e dei servizi
resi dal Circolo, nonche' le norme recanti istruzioni
tecniche per l'attuazione del presente capo;
d) delibera le spese di straordinaria
amministrazione;
e) indirizza il direttore in ordine alle attivita'
del Circolo e alle spese di ordinaria amministrazione;
f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o
garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie
eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;
g) propone gli importi delle quote dovute da
ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 19
del codice;
h) delibera il piano dettagliato delle attivita'
negoziali di cui all'articolo 42, comma 2;
i) propone le modifiche al presente capo;
l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli
associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e
su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno,
connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del
Circolo.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti e, in caso di parita', prevale il voto del
Presidente. Esse sono portate a conoscenza del Capo di
stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro
della difesa.
9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono
accedere, anche individualmente e d'intesa con il
direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.
10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le
funzioni previste dal presente capo limitatamente alla
gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso e' composto da
quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i
soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle
categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto
del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della
difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge
le funzioni di presidente.
11. Il collegio dei revisori dei conti vigila
sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari, verifica la regolarita' della gestione e la
corretta applicazione delle norme di amministrazione e
contabilita'. Le risultanze delle verifiche, dei controlli
e ispezioni, nonche' degli accertamenti, sono portate a
conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del
Gabinetto del Ministro della difesa e del consiglio di
amministrazione. In particolare, provvede a:
a) controllare l'andamento contabile e
amministrativo;
b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza
tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze
dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali
titoli in custodia;
c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e
sul rendiconto generale.
12-13. Omissis.
13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita
nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.».
«Art. 26 (Servizio amministrativo, Ufficio attivita'
istituzionali, Ufficio segreteria e personale). - 1-2.
Omissis.
3. Il Capo del servizio amministrativo e' nominato
dal Capo di stato maggiore della difesa tra gli ufficiali
superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito
italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica
militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialita'
di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su
designazione dello stato maggiore di forza armata
competente o del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
4-5. Omissis.».
«Art. 27 (Risorse). - 1-3. Omissis.
4. Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del
regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al
divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi
derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il
soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere
impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico
italiano a breve o medio termine oppure in altri
investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Capo
di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario
generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
5-7. Omissis.».
«Art. 28 (Materiali). - 1. Omissis.
2. La consegna e' effettuata in base a verbali
redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e
chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante,
alla presenza di un rappresentante dello Stato maggiore
della difesa all'uopo incaricato.
3-5. Omissis.».
«Art. 31 (Bilancio di previsione). - 1. Il bilancio
di previsione, predisposto dal capo del servizio
amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato
dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre
dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si
riferisce ed e' approvato dal Capo di stato maggiore della
difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.
2-13. Omissis.».
«Art. 33 (Variazioni e storni al bilancio. Esercizio
provvisorio). - 1.-2. Omissis.
3. Il direttore, su proposta del capo del servizio
amministrativo, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, con apposito provvedimento puo' disporre
l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate
nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.
4-7. Omissis.».
«Art. 37 (Conto consuntivo, riaccertamento dei
residui e inesigibilita' dei crediti). - 1-2. Omissis.
3. Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del
servizio amministrativo, unitamente ad una relazione
tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al
consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini
dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del
Capo di stato maggiore della difesa, che ne informa il
Ministro della difesa.
4-7. Omissis.».
«Art. 84 (Comitato consultivo sui progetti di
contratto). - 1. Il Comitato consultivo sui progetti di
contratto, istituito presso il Ministero della difesa, e'
presieduto dal Segretario generale della difesa, ed e'
composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da
un capo reparto da lui delegato, dal Vice direttore
nazionale degli armamenti, da un dirigente generale del
Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di
Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due
esperti con specifica competenza in materia di analisi dei
costi e contabilita' industriale.
2. Omissis.
3. I componenti del Comitato indicati al comma 1,
sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In
caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di
Segretario generale della difesa il Comitato e' presieduto
dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria
sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della
difesa.
4-6. Omissis.».
«Art. 88-bis (Ripartizione delle funzioni e dei
compiti del Ministero della difesa). - 1. L'esercizio delle
funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati
dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono cosi'
ripartirti:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime e aree, pianificazione generale
operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa; sanita'
militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle
attivita' di protezione civile su disposizione del Governo,
concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il
bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche
calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico
industriale: politica degli armamenti e relativi programmi
di cooperazione internazionale; conseguimento degli
obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e
sociali del personale militare e civile; armamenti
terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni,
informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio;
commissariato e servizi generali; leva e reclutamento;
attivita' connesse all'innovazione, alla ricerca
tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di
stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa,
gli indirizzi politico-militari in merito alla
pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento
militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione
operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili
evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa
sull'efficienza dello strumento militare, indicando le
occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il
conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone,
tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli
impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti
i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di
competenza, la pianificazione generale finanziaria dello
strumento militare, la pianificazione operativa interforze
e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorita' operative e
tecnico-finanziarie complessive nonche' i criteri
fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere
lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze
operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato
maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, al
Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale
degli armamenti, per le attivita' di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze
concernenti la logistica, i trasporti e la sanita' militare
per assicurare allo strumento militare il piu' alto grado
di integrazione e di interoperabilita', anche per l'impiego
nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di
sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento
dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la
formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato
militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali
che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni
sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito
dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,
retta da ufficiale di grado non inferiore a generale
ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e'
approvata dal Ministro della difesa;
g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore
di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, per quanto di competenza, al Segretario
generale della difesa e al Direttore nazionale degli
armamenti, per l'attuazione dei programmi
tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi
destinati al settore dell'investimento e definisce le
priorita' delle esigenze operative e dei relativi
programmi, armonizzandole con le correlate disponibilita'
finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi
destinati al settore del funzionamento e definisce i
criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in
bilancio;
l) emana direttive, per l'impiego operativo dei
fondi destinati al settore investimento, al Direttore
nazionale degli armamenti, ai Capi di stato maggiore di
Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in
ordine alle priorita' dei programmi da realizzare e alle
conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati
ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine
ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le
relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non
programmate e di elevata priorita', connesse alla
necessita' di elevare il grado di addestramento e di
prontezza operativa di unita', altamente specializzate per
la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti
istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei
fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di
stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
o) sulla base delle direttive del Ministro della
difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata,
il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il
Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale
degli armamenti:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze
armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca
informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative
attivita', avvalendosi di un apposito reparto avente
specifiche competenze in materia di informazione e
sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
3) dirige, coordina e controlla le attivita' di
tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito
Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e
contingenti, le linee guida del necessario supporto
logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti
direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al
Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale
degli armamenti, per la elaborazione dei piani settoriali
di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione
complessiva della struttura ordinativa e dei relativi
organici, lo schieramento la prontezza operativa e
l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche
degli impegni derivanti da accordi e trattati
internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa
integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale,
nonche' delle linee di comunicazione marittime e aeree;
p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata
e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
quanto di competenza:
1) propone al Ministro della difesa le linee
generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la
ripartizione delle risorse di personale militare e civile
da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonche'
quella del personale militare da assegnare agli organismi
tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze,
concernenti la disciplina e le attivita' generali e
territoriali delle Forze armate e determina le
circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti
aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e
le relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli
obiettivi del reclutamento, della selezione, della
formazione e dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su
proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle
normative relative al reclutamento, alla selezione, alla
formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla
disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e
alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e
gli istituti interforze della difesa, dei quali determina
gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle
ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l'impiego del
personale militare in ambito interforze, internazionale e
presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali
concernenti l'impiego del personale militare e civile in
ambito Forza armata;
t) in materia di nomine e attribuzione di
incarichi:
1) e' sentito dal Ministro della difesa in merito
alla nomina del Segretario generale della difesa, del
Direttore nazionale degli armamenti e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa
per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa
per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta
dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con
il Segretario generale della difesa e il Direttore
nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,
sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado
non inferiore a generale di divisione e gradi
corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base
delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per
quanto di competenza, gli ufficiali da destinare
all'impiego in ambito internazionale e presso altri
dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da
impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione
al Ministro della difesa delle designazioni relative agli
ufficiali generali e ammiragli. Per l'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la
designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale
della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per
la parte di competenza;
u) definisce i programmi e impartisce direttive
riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze,
nonche' il perfezionamento, a carattere interforze, della
formazione professionale e culturale del personale delle
Forze armate;
v) approva i piani operativi proposti dai Capi di
stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere
volontarie;
aa) emana direttive per la gestione del patrimonio
infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di
competenza;
bb) sviluppa, sulla base delle direttive del
Ministro della difesa, le attivita' di pubblica
informazione e comunicazione destinate alla promozione del
reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni
pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel
loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica
competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le
direttive in materia di documentazione storica;
cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale
della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in
un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze
nazionali e NATO.».
«Art. 91 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico
del Capo di stato maggiore della Difesa). - 1. Nell'ambito
delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato
maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e d'intesa con il Direttore nazionale degli
armamenti per quanto di competenza, fissa gli obiettivi,
gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle
sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle
Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la
utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e
con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le
esigenze della difesa del Paese nello specifico campo
scientifico e tecnologico.».
«Art. 92 (Stato maggiore della difesa). - 1. Lo Stato
maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo di stato
maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su
indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto
tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata,
ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in
servizio permanente effettivo.
2. Omissis.».
«Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di
stato maggiore di Forza armata). - 1. I Capi di stato
maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo
di stato maggiore della difesa e della situazione
politico-militare, le proposte di competenza per la
pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive
Forze;
b) si avvalgono delle direzioni, di cui
all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2, secondo le
rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei
programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono,
fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di
avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore
della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per
le direzioni dipendenti;
c) -p). Omissis.».
«Art. 109 (L'Ufficio amministrazioni speciali). - 1.
L'Ufficio amministrazioni speciali e' alle dipendenze del
Vice segretario generale.».
«Art. 110. (Disposizioni comuni agli uffici
centrali). - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli
111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di
essi si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e
il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di
cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter.
2. Omissis.».
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli
affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e
degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro,
e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente
delle Forze armate e, in particolare:
a)-f). Omissis.
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli
capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il
coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;
g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede
all'analisi e alla valutazione della stessa.».
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle
direzioni generali). - 1-3. Omissis.
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei
posti di funzione dirigenziali di livello non generale
fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari che ne
determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno
o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non
regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne
e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le
specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale,
della Direzione nazionale degli armamenti, degli uffici
centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici
tecnici territoriali.
4-bis. Omissis.».
«Art. 123 (Componenti della commissione per la tenuta
del registro nazionale delle imprese). - 1-2. Omissis.
3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente
dal Direttore nazionale degli armamenti.».
«Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1.
Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle
imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere
presentate al Ministero della difesa - Direzione nazionale
degli armamenti - Ufficio registro nazionale delle imprese
e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali
d'armamento.
2-4- Omissis.».
«Art. 134 (Vigilanza). - 1. L'Agenzia e' posta sotto
la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche
avvalendosi del Direttore nazionale degli armamenti.
2-3 Omissis.».
«Art. 144 (Enti dipendenti dal Direttore nazionale
degli armamenti). - 1. Gli enti di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette
dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti.
2. Ferma la definizione di specifici settori di
intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere
adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o
alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni statali e a committenti
privati, anche mediante la stipulazione di appositi
contratti, nel rispetto dei principi che regolano la
concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente
all'affidamento del settore di intervento, nonche' al
compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione,
presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia
consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del
Direttore nazionale degli armamenti che verifica i
risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun
ente e' responsabile della tenuta di un'analitica
contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono
automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del
presente comma decorsi due esercizi di non economica
gestione ai sensi dei commi 4 e 5.
3-5. Omissis.».
«Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). -
1-5. Omissis.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di
stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa,
nonche' il Segretario generale della difesa e il Direttore
nazionale degli armamenti per le aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di
Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di
diretta collaborazione, con proprie determinazioni
individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni,
secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a
cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore
di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5,
nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche
effettive esigenze connesse al servizio espletato.
Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di
porto, il Comandante generale del Corpo.
7. Omissis.».
«Art. 251 (Formazione, informazione e addestramento).
- 1. Omissis.
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con
lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza
armata, la Direzione nazionale degli armamenti, i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle
capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali
competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla
formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della
difesa.
3-5. Omissis.».
«Art. 252 (Strutture per il coordinamento delle
attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di
vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore
della difesa, del Segretariato generale della difesa e
della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle
specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale
delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli
infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori
nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
2-3. Omissis.
4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato
generale della difesa, ai sensi dell'art. 105- ter, comma
1, lettera m), coordina le strutture di vertice delle Forze
armate di cui al comma 1.».
«Art. 253 (Attivita' e luoghi disciplinati dalle
particolari norme di tutela tecnico-militari). - 1-4.
Omissis.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di
stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto, nonche' il Segretario generale della difesa e il
Direttore nazionale degli armamenti, ove necessario e sulla
scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con
propria determinazione, le ulteriori particolari norme di
tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili
nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
6-8. Omissis.».
«Art. 257 (Funzioni di medico competente). - 1-3.
Omissis.
4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali
medici in servizio che svolgono le funzioni di medico
competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale
degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' attivare
apposite convenzioni con le universita' italiane, per
l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi
di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina
preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti
annualmente a disposizione dell'Amministrazione della
difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli
ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di
cui al presente comma, possono frequentare, in qualita' di
tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi
universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti
militari dislocati presso le sedi di appartenenza
svolgendo, in accordo con le attivita' teoriche e pratiche
proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste
dai rispettivi ordinamenti didattici.
5-9. Omissis.».
«Art. 258 (Comunicazioni, segnalazioni e documenti).
- 1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente
Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni
concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie
contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a
carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni
inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260;
le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti
che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto
superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul
lavoro sono sostituite, a cura del medico competente,
limitatamente al personale militare, con analoghe
comunicazioni o trasmissione di documenti alle
articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le
procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata
e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per
l'area tecnico-operativa, dal Segretariato generale della
difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti, per le
aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
2. Omissis.».
«Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza).
- 1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita
nell'ambito del Segretariato generale della difesa
individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le
funzioni in applicazione delle direttive adottate dal
Segretariato generale della difesa, sentiti la Direzione
nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e
lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che
riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto
tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli
Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata,
nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni
generali.
2-3. Omissis.».
«Art. 262 (Funzioni dei servizi di vigilanza). - 1.
Omissis.
2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area:
a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza
presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale
dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del
Segretario generale o del Direttore nazionale degli
armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti
nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore
della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o
dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti
nell'ambito dell'area tecnico-operativa;
c)-e). Omissis.
3-6. Omissis.».
«Art. 263 (Personale addetto ai servizi di
vigilanza). - 1. Omissis.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a)-e) Omissis;
f) aver superato lo specifico percorso formativo
necessario per l'impiego nel settore, definito dal
Segretario generale della difesa, d'intesa con la Direzione
nazionale degli armamenti, lo Stato maggiore della difesa,
gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale
dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si
prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza,
dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
g)-n) Omissis;
3-4. Omissis.».
«Art. 312 (Competenze generali). - 1. Lo Stato
maggiore della difesa definisce i criteri generali per la
determinazione degli incarichi che consentono
l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati
maggiori di Forza armata, il Segretariato generale della
difesa e la Direzione nazionale degli armamenti determinano
gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli
alloggi di servizio, nel presente titolo denominati
"elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui
all'articolo 343.
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati
dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti
per il censimento e per la gestione degli alloggi di
servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli
alloggi all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio
di cui all'articolo 112-bis, che provvede a formalizzare
l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per
ogni immobile la classifica, il codice, la localita',
l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la
categoria catastale, l'anno di costruzione. La
comunicazione e' corredata dalla certificazione
dell'avvenuto accatastamento L'Ufficio centrale del demanio
e del patrimonio invia i relativi elenchi al Ministero
dell'economia e delle finanze.».
«Art. 323 (Assegnazione di alloggi ASI). - 1.
L'assegnazione degli alloggi ASI e' effettuata, in ordine a
incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita':
a) ricezione della domanda compilata in conformita'
al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348,
corredata della documentazione prescritta. La presentazione
di documentazione non conforme al vero, indipendentemente
dalle conseguenze di carattere penale, comporta
l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi
tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per
tempo illimitato;
b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se
particolari situazioni limitano la disponibilita' di
alloggi in modo da non consentire di soddisfare
integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti
nella prima fascia, gli Stati maggiori, il Segretariato
generale della difesa e la Direzione nazionale degli
armamenti, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari
degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area
degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalita'
e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di
assegnazione.
2.-10. Omissis.».
«Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e
variazioni degli incarichi che danno titolo
all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati
ASGC, ASIR e ASI). - 1. In funzione delle diverse tipologie
di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa
determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le
esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i
criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli
Stati maggiori di Forza armata per l'Area
tecnico-operativa, il Segretariato generale della difesa e
la Direzione nazionale degli armamenti per le aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, definiscono
gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli
alloggi.
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con
le modalita' indicate nelle seguenti lettere:
a) alloggi ASGC:
1) gli elenchi degli incarichi che comportano
l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e
diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del
Segretariato generale e della Direzione nazionale degli
armamenti, per le rispettive aree di competenza;
2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di
variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute
esigenze operative e funzionali delle Forze armate o
dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
3) le singole variazioni sono proposte e
approvate con le modalita' di cui al comma 1;
b) alloggi ASIR:
1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo
alla concessione possono essere oggetto di variazioni o
aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative
e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato
maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di
Forza armata o dal Segretariato generale della difesa o
dalla Direzione nazionale degli armamenti e approvate dal
Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del
comitato dei Capi di stato maggiore;
c) alloggi ASI:
1) gli incarichi che danno titolo alla
concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di
variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute
esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono
proposte:
1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le
approva, per l'area interforze e NATO;
1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per
l'area tecnico-operativa;
1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla
Direzione nazionale degli armamenti per le aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni
di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato
maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale
approvazione.».
«Art. 360 (Allegato R - Oneri di gestione relativi
agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione
militare). - 1.-3. Omissis.
4. Le modalita' della ripartizione delle spese tra
l'amministrazione e il concessionario sono indicate
dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui
all'articolo 112-bis.».
«Art. 403 (Individuazione degli alloggi da alienare).
- 1. Omissis.
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e'
proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della
difesa, che lo trasmette all'Ufficio centrale del demanio e
del patrimonio, nella presente sezione denominato "Ufficio
centrale", per le verifiche tecniche e amministrative
finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in
esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2,
l'Ufficio centrale ne riferisce al Ministro della difesa,
ai fini della verifica della coerenza delle attivita'
rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto
il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non
piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare.
L'Ufficio centrale, sulla base del citato elenco, adotta il
decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello
Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di
alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda
proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e
7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui
all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione
degli alloggi in favore del personale militare e civile del
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.
4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui
ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della
difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente regolamento e dall'Ufficio centrale entro i
novanta giorni successivi.
5. L'Ufficio centrale determina, d'intesa con
l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i
termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo
398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore
dell'usufrutto e' determinato in base al canone di
conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori
acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da
offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui
all'articolo 405 e' determinato dal valore di mercato,
individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del
valore dell'usufrutto.
6. Omissis.
7. Per la stipula dei contratti di alienazione,
l'Ufficio centrale predispone la dichiarazione sostitutiva,
di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con
successivo decreto dirigenziale.».
«Art. 404 (Criteri di vendita). - 1-4. Omissis.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i
conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare
l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, all'Ufficio centrale l'atto di
esercizio del diritto con le modalita' indicate nel comma
2, allegando:
a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno
circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma
della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero
della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di
vendita, nel caso di acquisto della proprieta'
dell'alloggio;
b) l'autocertificazione del reddito del nucleo
familiare indispensabile per la determinazione del prezzo
finale di vendita;
c) l'impegno a sostenere le eventuali spese
necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;
d) la richiesta di volersi avvalere della
rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto
dell'usufrutto.
6. Omissis.
7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma
1, delle unita' immobiliari qualificate di particolare
pregio dall'Ufficio centrale, possono esercitare il diritto
di prelazione all'acquisto al prezzo derivante
dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo
405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le
stesse modalita' di cui al comma 5.
8-20. Omissis.
21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli
sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre
in atto atti di disposizione prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve
essere riportato in apposita clausola del contratto di
acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa
applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul
soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il
prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come
determinata dall'Ufficio centrale d'intesa con l'Agenzia
del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale
saranno riportati in apposita clausola nel contratto di
compravendita. I proventi derivanti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
306, comma 3, del codice.».
«Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta). - 1.
L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con
bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e
civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2,
l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i
conduttori non hanno esercitato il diritto di cui
all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui
all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di
partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che
dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi
allegati.
2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia
agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla
Direzione nazionale degli armamenti, al COCER interforze e
alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del
Ministero della difesa.
3-6. Omissis.
7. Il personale in servizio del Ministero della
difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato
all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale
ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente
incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta,
un'offerta segreta di acquisto corredata della
documentazione richiesta dall'amministrazione e da un
deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di
vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare
d'asta.
8. L'Ufficio centrale, ovvero il professionista
esterno abilitato eventualmente incaricato:
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu'
elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo
piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il
piu' basso reddito di riferimento, come definito
all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui
all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di
prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della
verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte
del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al
conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di
esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal
possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di
vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto;
b) comunica all'interessato, con raccomandata con
avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo
definitivo di vendita.
9. Omissis.
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8,
l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale
ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente
incaricato, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto,
allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai
soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e
successive modificazioni, intestati al Ministero della
difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per
cento del prezzo richiesto per l'alienazione.
11. Omissis.
12. L'Ufficio centrale ovvero il professionista
esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui
al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta
successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione
con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se
necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte
pervenute.
13. Omissis.».
«Art. 431 (Decisione del Ministro della difesa). - 1.
Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa
dal comandante territoriale al Ministero della difesa -
Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui
all'articolo 112-bis.
2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non
e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate
proposte alternative circa i programmi delle installazioni
militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle
consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi
oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al
Ministro della difesa per le definitive decisioni,
unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una
relazione del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e
del patrimonio.
3. Omissis.».
«Art. 448 (Principi). - 1. L'ordinamento degli
organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e'
definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal
Segretario generale della difesa, dal Direttore nazionale
degli armamenti, dai Capi di stato maggiore di Forza
armata, nonche' dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
2-3. Omissis.».
«Art. 463 (Definizioni ai fini dell'assistenza
morale, benessere e protezione sociale). - 1. Ai fini della
presente sezione:
a) sono denominati alti comandi periferici tutti i
comandi militari individuati, in relazione alle specifiche
strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle
vigenti disposizioni normative;
b) sotto la denominazione di Ministero sono
compresi il Segretariato generale della difesa, la
Direzione nazionale degli armamenti, gli uffici centrali e
le altre direzioni generali del Ministero della difesa
competenti per materia;
c) sotto la denominazione di autorita' centrale
sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di
Forza armata, il Segretario generale della difesa, il
Direttore nazionale degli armamenti, il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 465 (Classificazione e modalita' di gestione
degli organismi di protezione sociale). - 1-5. Omissis.
6. La costituzione o la soppressione degli organismi
e' determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario
generale, dal Direttore nazionale degli armamenti, dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione
alla collocazione ordinativa degli enti interessati.».
«Art. 538 (Attivita' ispettiva). - 1. L'azione di
controllo sulla gestione amministrativa e contabile e'
esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative, sulla base delle direttive all'uopo
impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per
le ispezioni amministrative ha cura di coordinare
l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di
stato maggiore della difesa, il Segretario generale della
difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di
stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere
sui programmi addestrativi delle unita' operative delle
Forze armate.
2. L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o
straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia
svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le
ispezioni amministrative, ovvero dalla Direzione di
amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di
amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di
amministrazione del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, per gli organismi dipendenti.
3-5. Omissis.».
«Art. 540 (Relazione sull'ispezione). - 1.
L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata
e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio
centrale per le ispezioni amministrative che provvede a
farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al
Segretariato generale della difesa, alla Direzione
nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza
armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per
gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni
e proposte.
2. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi
che comportano responsabilita' amministrativo-contabile,
l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti
organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli Stati
maggiori, al Segretariato generale della difesa, alla
Direzione nazionale degli armamenti, al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per
gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando
circostanziata relazione sui fatti rilevati. La
comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche se ritiene
necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la
responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del
disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. Omissis.».
«Art. 543 (Definizioni ai fini dei sistemi
informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale).
- 1. Agli effetti del presente titolo:
a) "Amministrazione della difesa" e' il complesso
dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di
pianificazione e definizione dei programmi
tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore
della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente
al Segretario generale della difesa e al Direttore
nazionale degli armamenti. Nell'Amministrazione della
difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i
compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le
funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica,
all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste
in materia dal regolamento del Ministro dell'interno
emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
n. 39 del 1993;
b)-d) Omissis.».
«Art. 555 (Adempimenti iniziali dei comandanti). - 1.
I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita'
o uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di
particolare gravita' o risonanza, provvedono a:
a) Omissis;
b) dare tempestiva comunicazione dell'evento,
attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a
disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556,
comma 1, nonche' allo Stato maggiore della difesa, per gli
eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al
Segretariato generale della difesa e alla Direzione
nazionale degli armamenti, per gli eventi verificatisi
nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
c) - d) Omissis.».
«Art. 556 (Autorita' competenti a ordinare
l'inchiesta sommaria). - 1. Le autorita' competenti a
ordinare l'inchiesta sommaria sono:
a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:
1) omissis;
2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di
operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale
autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e
controllo;
b) il Segretario generale della difesa, quando gli
eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;
b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti,
quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione
nazionale degli armamenti;
c) i superiori gerarchici del comando, ente, unita'
e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo
e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro
della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche'
alla capacita' ad acquisire, con la necessaria
tempestivita', gli elementi necessari per valutare
l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad
adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei
risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal
codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al
comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa, del Segretario generale della
difesa e del Direttore nazionale degli armamenti, in
relazione alle aree di rispettiva competenza.
3. Omissis.».
«Art. 557 (Avvio dell'inchiesta sommaria). - 1.-2.
Omissis.
3. L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva
notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato
maggiore della difesa, al Segretariato generale della
Difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti, a
seconda che l'evento si sia verificato nell'area
tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto
dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato
maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i
comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati
dall'evento.».
«Art. 558 (Potere sostitutivo nell'ordinare
l'inchiesta sommaria). - 1. Il Capo di stato maggiore della
difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale
della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per
l'area tecnico-amministrativa e per l'area
tecnico-industriale di rispettiva competenza, i Capi di
stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il
Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono
l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti,
ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al
riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di cui all'articolo 557, comma 1.».
«Art. 560 (Invio degli atti dell'inchiesta sommaria).
- 1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu'
presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e'
stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato
l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta
giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli
eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della
difesa, al Segretariato generale della difesa, alla
Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di
Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del
Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e'
verificato l'evento.
2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato
generale, la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati
maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria,
procedono al loro esame da concludersi, con decisione
motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi,
entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata
disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se
ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i
cui risultati sono valutati entro i successivi trenta
giorni.
3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti
dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura
dei citati Stati maggiori, del Segretariato generale della
difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro
della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano,
altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore
della difesa.».
«Art. 561 (Autorita' competenti a ordinare
l'inchiesta formale). - 1. Sulla base delle risultanze
dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della
difesa, il Segretario generale della difesa, il Direttore
nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di
Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante
generale, se lo ritengono necessario ai fini
dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con
provvedimento motivato la nomina della commissione
d'inchiesta formale.
2.-4. Omissis.».
«Art. 564 (Invio degli atti dell'inchiesta formale).
- 1. Omissis.
2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti
dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura
degli Stati maggiori, del Segretariato generale della
difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro
della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano,
altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore
della difesa.».
«Art. 573 (Autorita' competenti in ordine
all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da
permutare). - 1. Omissis.
2. All'individuazione dei materiali e delle
prestazioni che possono costituire oggetto di permuta
relativamente alle esigenze dell'area
tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore
della difesa su proposta del Segretario generale della
difesa o del Direttore nazionale degli armamenti, in
relazione agli aspetti di rispettiva competenza.».
«Art. 617 (Modalita' di ammissione). - 1. Il Capo di
stato maggiore della difesa, in sede di determinazione
annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere
al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito
italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i
Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il
Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale
degli armamenti.
2-4. Omissis.».
«Art. 699 (Limiti agli interventi nella redazione dei
documenti caratteristici). - 1-2. Omissis.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di
stato maggiore di Forza armata, il Segretario generale
della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti
intervengono nella revisione dei documenti caratteristici
esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari
o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono
incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali
titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o
incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori
ovvero presso il Segretariato generale della difesa o la
Direzione nazionale degli armamenti.
4-9. Omissis.
10. Il Capo di stato maggiore della difesa, su
proposta del Segretario generale della difesa o del
Direttore nazionale degli armamenti o dei Capi di stato
maggiore di Forza armata o del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi
del personale militare disparita' di trattamento
conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche
condizioni di impiego, puo' individuare, con propria
determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui
titolari, ai fini della revisione della documentazione
caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni
previste dai precedenti commi dall'1 al 9.».
«Art. 1024 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a)-e) Omissis;
f) Segretario generale, il Segretario generale del
Ministero della difesa;
f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale
degli armamenti;
g) organi centrali, il Segretariato generale della
difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, le
Direzioni generali, gli Uffici centrali;
h)-1) Omissis;
2) Omissis.».
«Art. 1038 (Procedimenti di competenza del Gabinetto
del Ministro, dello Stato maggiore della difesa,del
Segretariato generale della difesa e della Direzione
nazionale degli armamenti). -1. I procedimenti di
competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore
della difesa, del Segretariato generale della difesa e
della Direzione nazionale degli armamenti e i relativi
termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) determinazione su istanze di patrocinio
erariale: 90 giorni.
2. Omissis.
3. I procedimenti di competenza del Segretariato
generale della difesa e della Direzione nazionale degli
armamenti e i relativi termini per ciascuno indicati, sono
i seguenti:
a) svolgimento di inchieste formali per incidenti o
eventi di particolare gravita': 180 giorni dalla data in
cui l'inchiesta e' stata disposta.».
«Art. 1044 (Procedimenti di competenza di altre
direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato
generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli
armamenti e degli Uffici centrali). - 1. I procedimenti di
competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle
articolazioni del Segretariato generale della difesa, delle
direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli
Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura
e della memoria della difesa, e i relativi termini per
ciascuno indicati, sono i seguenti:
a)-i). Omissis.
2-4. Omissis.
5. Gli ulteriori procedimenti di competenza
dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio e i
relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a)-d). Omissis.».
«Art. 1051 (Integrazioni e modificazioni e verifica
periodica). - 1-2. Omissis.
3. Ogni tre anni, il Segretario generale, d'intesa
con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di
competenza, verifica lo stato di attuazione della normativa
emanata, proponendo al Ministro di apportare le
modificazioni ritenute necessarie.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Centro di responsabilita' amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti con la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il Centro di responsabilita' amministrativa del Segretariato generale della difesa assicura il funzionamento della Direzione nazionale degli armamenti, nonche' il regolare espletamento delle funzioni assegnate ai relativi elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale, cosi' come definite dal presente regolamento.
2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ciascuna struttura di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze ai medesimi attribuiti dalla previgente disciplina.
3. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, il Vice segretario generale della difesa, i dirigenti con incarico di livello generale e non generale, civili e militari, mantengono l'incarico dirigenziale gia' conferito alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento delle procedure di interpello o di nomina, se anteriore alla scadenza.
 
Art. 3

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 giugno 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della difesa
Crosetto

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2865