Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2024, n. 98
Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalita' di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
Visti, in particolare, gli articoli 18, 19 e l'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, il quale prevede un colloquio del minore con il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e demanda l'individuazione della procedura ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2016, recante «Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210;
Ritenuto di dover individuare le modalita' e il procedimento per lo svolgimento del colloquio, in modo da assicurare un ascolto adeguato al grado di sviluppo e maturita' del minore e la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione del suo superiore interesse nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il proprio parere in data 9 aprile 2020;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 3 marzo 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalita' per lo svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accolto nelle strutture di prima accoglienza, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.- 4-ter. (Omissis)».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
- La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 2017, n. 93.
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale nonche' della
direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
gennaio 2018, n. 12.
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 19-bis,
del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale):
«Art. 18 (Disposizioni sui minori). - 1.
Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
interesse del minore in modo da assicurare condizioni di
vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del
minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo
conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di
sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, purche' corrisponda all'interesse superiore
del minore.
2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori
stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e
grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee
indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni,
associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto
di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a
tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che
lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine
e' assicurata la presenza di un mediatore culturale.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti
minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori
non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di
cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati
alle esigenze della minore eta', comprese quelle
ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in
possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una
specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
minori.».
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve
concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla
loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al
minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti,
compreso quello di chiedere la protezione internazionale.
Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal
Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel
cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli
arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal
Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le
modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in
attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore
eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e
dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza
nella struttura di prima accoglienza e' garantito un
colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove
necessario in presenza di un mediatore culturale, per
accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del
viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative future. La
prosecuzione dell'accoglienza del minore e' assicurata ai
sensi del comma 2.
2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle
strutture governative di cui al comma 1, i minori non
accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e
integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in
particolare nei progetti specificamente destinati a tale
categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema
e' commisurata alle effettive presenze dei minori non
accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed
e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del
1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano
alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili,
in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle
esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore
risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma
1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla
struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono
accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture
residenziali per minorenni ed essere autorizzate o
accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale
in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della
struttura di accoglienza dal Sistema.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-bis, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
in considerazione prioritariamente il superiore interesse
del minore. I Comuni che assicurano l'attivita' di
accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del
medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a
carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati.
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati
di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo
11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una
capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.
Le strutture di cui al precedente periodo possono essere
realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con
oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei
casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento
delle strutture ricettive temporanee di cui al primo
periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza
stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima
del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono
assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di
cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle
strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei
confronti del minore di eta' inferiore a quattordici anni
ed e' limitata al tempo strettamente necessario al
trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del
presente articolo. In caso di momentanea indisponibilita'
delle strutture ricettive temporanee di cui al presente
comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del
minore di eta' non inferiore a sedici anni in una sezione
dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli
9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta
giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni
e comunque nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza
del minore non accompagnato nelle strutture di cui al
presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data
notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in
cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con
i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura
della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
343 e seguenti del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto
compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza
predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il
monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
provvedimento di nomina del tutore e gli altri
provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si
propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
procedura civile. Del collegio non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformita' al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori
individui o organizzazioni i cui interessi sono in
contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.
7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio
per il minore straniero non accompagnato o per i suoi
familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed
esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la
responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia
una relazione all'ente convenzionato, che avvia
immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e'
trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad
informare tempestivamente il minore, l'esercente la
responsabilita' genitoriale nonche' il personale
qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo
19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a
prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale
soluzione deve essere preferita al collocamento in
comunita'.».
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero
non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato
segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o
ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorita'
giudiziaria, il personale qualificato della struttura di
prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi
dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio
con il minore, volto ad approfondire la sua storia
personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento
utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al colloquio e'
garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta'
dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei
commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito
delle procedure di identificazione, l'accoglienza del
minore e' garantita dalle apposite strutture di prima
accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,
ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24.
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato
e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza,
coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza
umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta'
dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi'
esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di
persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non
volersi avvalere dell'intervento dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'in-terno promuovono le opportune iniziative, d'intesa
con gli Stati interessati, al fine di accelerare il
compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema
informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che
contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
per esse previste.
3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai
commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di
cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere
sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta'
dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la
Procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni puo' disporre esami socio-sanitari volti
all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un
mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in
conformita' al suo grado di maturita' e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere
determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali
risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale
rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni
devono essere fornite altresi' alla persona che, anche
temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti
del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' e' concluso
entro sessanta giorni decorrenti dalla data del
provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un
ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalita'
meno invasive possibili e rispettose dell'eta' presunta,
del sesso e dell'integrita' fisica e psichica della
persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che
possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato
dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali
previste dal Protocollo multidisciplinare per la
determinazione dell'eta' dei minori stranieri non
accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che sono costituite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi
consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma
4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di
rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso
avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di
pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici
e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo
svolgimento di rilievi antropometrici o di altri
accertamenti sanitari, anche radiografici, volti
all'individuazione dell'eta', dandone immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
forma scritta. Nei casi di particolare urgenza,
l'autorizzazione puo' essere data oralmente e
successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle
attivita' compiute, contenente anche l'esito delle
operazioni e l'indicazione del margine di errore, e'
notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i
commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per i
minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il
giudice, in composizione monocratica, decide in via
d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo
e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne
e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e'
comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua
eta', con la sua maturita' e con il suo livello di
alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,
all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento.
Nella relazione finale deve essere sempre indicato il
margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario,
permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad
ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' emesso
dal tribunale per i minorenni ed e' notificato allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri
tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di
reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via
d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. Il
provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di
polizia ai fini del completamento delle procedure di
identificazione ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel
sistema informativo nazionale dei minori stranieri non
accompagnati.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, S.O. n. 123.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati):
«Art. 2 (Definizione). - 1. Ai fini di cui alla
presente legge, per minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne
non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che
si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.».
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modalita' di svolgimento del colloquio

1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, e' effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.
2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua eta' e al suo grado di sviluppo.
3. Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio.
4. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.
5. Il colloquio e' condotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'eta' evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilita' genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.
6. L'operatore che conduce il colloquio e' coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che gia' svolgono attivita' di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture.
7. L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Contenuti del colloquio

1. Il colloquio e' diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore.
2. Il colloquio e' strutturato nelle seguenti fasi:
a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalita' di svolgimento dello stesso e delle finalita' a cui e' diretto;
b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;
c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;
d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.
3. Ai fini dell'acquisizione delle notizie di cui al comma 2, lettera b), in particolare e' necessario:
a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilita' di reperimento dei documenti di identita' del minore;
b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;
c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunita' etnica di appartenenza;
f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilita' di ricongiungimento;
g) evidenziare stati di particolare emotivita' o di vulnerabilita' derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonche' la presenza di bisogni specifici;
h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.
 
Art. 4

Conclusione del colloquio

1. Al termine del colloquio, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore:
a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore;
b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonche' i rapporti con la comunita' etnica di riferimento;
c) gli eventuali profili di vulnerabilita';
d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione;
e) le modalita' di coinvolgimento del minore nel colloquio;
f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.
2. La relazione di cui al comma 1 e' inserita nella cartella sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti.
3. Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilita' o particolari necessita' anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
citata legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati):
«Art. 9 (Sistema informativo nazionale dei minori
stranieri non accompagnati. Cartella sociale). - 1.
(Omissis).
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
introdotto dalla presente legge, il personale qualificato
della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella
sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione
della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore
interesse del minore straniero non accompagnato. La
cartella sociale e' trasmessa ai servizi sociali del comune
di destinazione e alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni.
3. - 5. (Omissis)».
 
Art. 5

Monitoraggio dell'attuazione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni interessate monitorano l'attuazione del presente provvedimento, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche o integrazioni.
 
Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del colloquio e' effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 5 e alle garanzie di cui all'articolo 13 del predetto Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a norma del presente decreto, e' individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza.
3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, a seguito di valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta, ai sensi all'articolo 24 del predetto Regolamento (UE) 2016/679, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, prevedendo altresi' che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro della giustizia
Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1775