Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 luglio 2024
Disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 con l'introduzione di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione alle imprese localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, soggette a una bassa imposizione;
Visto l'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che ha rinviato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sull'imposta minima nazionale di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Vista la direttiva 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
1) «decreto legislativo»: il titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
2) «decreto sui regimi transitori semplificati»: il decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 123 del 28 maggio 2024;
3) «porto sicuro»: legislazione sull'imposta minima nazionale o sull'imposta minima nazionale equivalente avente i requisiti indicati nel capitolo 5 della guida amministrativa pubblicata il 13 luglio 2023 dal quadro inclusivo sul BEPS «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)»;
4) «principi contabili internazionali»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS) adottati dall'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
5) «principi contabili nazionali»: i principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilita' (OIC) ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 38 del 2005;
6) «quadro inclusivo sul BEPS»: il consesso promosso dai Paesi dell'OCSE e del Gruppo dei 20 (G20) per garantire un'attuazione coerente e coordinata a livello globale delle raccomandazioni del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e per rendere tale progetto piu' inclusivo. Esso approva i rapporti OCSE e le guide amministrative;
7) «regole OCSE»: regole adottate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo sul BEPS, contenute nel documento «OECD (2021), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris».
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. L'imposta minima nazionale prevista all'art. 18 del decreto legislativo si applica alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate in Italia nonche' alle entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo.
2. Dall'imposta minima nazionale sono escluse le entita' indicate nell'art. 11 del decreto legislativo. In deroga al periodo precedente, l'impresa dichiarante puo' esercitare l'opzione prevista nel comma 3 del citato art. 11.
3. Ai fini del comma 1, si applicano i criteri di localizzazione previsti nell'art. 12 del decreto legislativo.
 
Art. 3

Presupposto applicativo

1. L'imposta minima nazionale e' dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l'aliquota di imposizione effettiva, relativa ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, e' inferiore alla aliquota minima d'imposta.
2. Ai fini del comma 1, l'aliquota di imposizione effettiva si calcola:
a) per le imprese, incluse le entita' apolidi, secondo le disposizioni di cui all'art. 33 del decreto legislativo;
b) per le entita' a controllo congiunto e per i gruppi a controllo congiunto, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo;
c) per le imprese partecipate in misura minoritaria e per i sottogruppi di minoranza, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo;
d) per le entita' di investimento e le entita' assicurative di investimento, diverse da quelle fiscalmente trasparenti o da quelle cui si applica il regime della distribuzione imponibile, secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo che deroga a quanto previsto all'art. 31, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo, nel calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1 non si considerano le imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate in relazione ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1, non si tiene conto delle imposte rilevanti dovute in Italia dalle imprese e dalle entita' a controllo congiunto ivi localizzate in base al regime fiscale delle societa' controllate estere, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo, o in qualita' di impresa proprietaria in relazione agli utili distribuiti da un'altra impresa o in relazione a entita' ibride, o in qualita' di casa madre in relazione a stabili organizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo.
 
Art. 4

Determinazione dell'imposta minima nazionale

1. L'imposta minima nazionale e' calcolata, in un esercizio, conformemente alle disposizioni, se compatibili, contenute nel titolo II e alle definizioni dell'allegato A del decreto legislativo, in relazione ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta in tali soggetti, salvo quanto previsto nell'art. 48 del decreto legislativo, e senza tener conto dei criteri di allocazione dell'imposizione integrativa di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo.
2. In un esercizio, l'imposta minima nazionale e' pari al prodotto tra il profitto eccedente relativo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa ai medesimi soggetti, determinata ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo.
3. Ai fini del comma 2, se il gruppo multinazionale o nazionale non esercita l'opzione prevista all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo, il profitto eccedente si determina applicando la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale, determinata ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo e tenendo conto delle aliquote previste nell'allegato B del decreto legislativo, in relazione alle imprese o alle entita' a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.
4. In un esercizio, l'aliquota d'imposizione integrativa, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale si determinano autonomamente, rispetto alle altre imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, per:
a) ciascuna entita' a controllo congiunto che non e' membro di un gruppo a controllo congiunto;
b) le entita' appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto;
c) le entita' di investimento;
d) le entita' assicurative di investimento;
e) ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di un sottogruppo di minoranza;
f) le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza;
g) ciascuna entita' apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano.
5. In caso di opzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto sui regimi transitori semplificati, esercitata in relazione a un esercizio per le imprese e per le entita' a controllo congiunto localizzate in Italia, l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entita', in quell'esercizio, si assume pari a zero.
6. In caso di opzione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo, esercitata in relazione a un esercizio, per le imprese e per le entita' a controllo congiunto localizzate in Italia, l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entita', in quell'esercizio, si assume pari a zero.
 
Art. 5

Principi contabili applicabili

1. Ai fini dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo, i principi contabili applicabili dalle imprese e dalle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono i principi contabili nazionali o i principi contabili internazionali, a condizione che siano quelli adottati per la predisposizione del loro bilancio o rendiconto individuale.
2. Nel caso in cui le imprese o le entita' a controllo congiunto e le entita' sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, localizzate nel territorio nello Stato italiano, adottino principi contabili diversi tra di loro, trova applicazione il disposto dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo.
3. Il comma 2 si applica tenendo conto della modalita' separata di calcolo dell'imposta minima nazionale indicata nell'art. 4, comma 4.
 
Art. 6

Regole di conversione valutaria

1. Ai fini dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto appartenenti a un gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, nella dichiarazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo e' esercitata un'opzione per effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. L'opzione di cui al periodo precedente, da esercitare separatamente in relazione ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 4, ha validita' per cinque esercizi ed e' rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta dal gruppo ai sensi del comma 1 operano, in relazione ad ogni esercizio di validita' dell'opzione, una conversione degli importi rilevanti per la determinazione dell'imposta minima nazionale sulla base delle regole di conversione valutaria previste dal principio contabile adottato nella predisposizione del bilancio consolidato. Resta fermo il criterio di conversione indicato al comma 3 per il pagamento dell'imposta minima nazionale dovuta nei suddetti esercizi.
3. Se l'opzione del comma 1 ha ad oggetto una valuta diversa dall'euro o se, nei casi disciplinati al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo, la valuta di presentazione del bilancio consolidato e' diversa dall'euro, ai fini del pagamento dell'imposta minima nazionale, l'importo dovuto dal gruppo e' convertito in euro utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. Il medesimo tasso di cambio e' utilizzato per il pagamento dell'imposta minima integrativa e per l'imposta minima suppletiva calcolata in una valuta diversa dall'euro.
 
Art. 7

Disposizioni di coordinamento
sull'esercizio transitorio

1. Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale si applicano le disposizioni sull'esercizio transitorio previste nell'art. 54 del decreto legislativo.
2. Quando un gruppo multinazionale applica una imposta minima integrativa o imposta minima integrativa equivalente o una imposta minima suppletiva o una imposta minima suppletiva equivalente in relazione ad imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano in un esercizio successivo a quello di applicazione dell'imposta minima nazionale relativa a tali imprese ed entita', ai fini dell'art. 54 del decreto legislativo si determina un nuovo esercizio transitorio.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2:
a) qualsiasi riporto di eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate ai sensi dell'art. 28, comma 6 o dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo e' annullato all'inizio del nuovo esercizio transitorio;
b) la disposizione dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo non si applica alle imposte differite che sono state computate nell'aliquota d'imposizione effettiva ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo e non sono state recuperate in un esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio;
c) l'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo, esistente alla fine dell'esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio e' annullata all'inizio del suddetto esercizio con riferimento al quale il gruppo puo' esercitare una nuova opzione ai sensi del citato art. 30;
d) le attivita' fiscali anticipate e le passivita' fiscali differite determinate ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del decreto legislativo ed esistenti alla fine dell'esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio sono annullate all'inizio del suddetto esercizio e le medesime disposizioni sono applicate a partire dal nuovo esercizio transitorio;
e) la disposizione dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo si applica alle transazioni avvenute dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio del nuovo esercizio transitorio. Tuttavia, se l'imposta minima nazionale e' stata pagata a seguito dell'applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo in relazione ad un'imposta anticipata collegata ad una perdita rilevante, tale imposta anticipata non si considerata originata da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 8

Status di imposta qualificata

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente si computano in diminuzione dell'imposizione integrativa dovuta nel Paese di riferimento, ai sensi del primo periodo del citato comma 4, se considerate qualificate dal quadro inclusivo sul BEPS.
2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte considerate qualificate contenuta nella guida amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal quadro inclusivo sul BEPS.
3. Il riconoscimento o la perdita dello status di imposta qualificata ha effetto, per ogni Paese, con decorrenza indicata dal quadro inclusivo sul BEPS.
4. Le modalita' indicate ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione al riconoscimento e alla perdita, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, dello status qualificato dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente.
 
Art. 9

Opzione per il porto sicuro

1. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari a zero, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta i requisiti dei regimi semplificati, previsti dal quadro inclusivo sul BEPS, per essere considerata porto sicuro.
2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte aventi i requisiti del porto sicuro contenuta nella guida amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal quadro inclusivo sul BEPS.
3. Il riconoscimento o la perdita dello status di porto sicuro ha effetto, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo, con decorrenza indicata dal quadro inclusivo sul BEPS.
4. L'opzione di cui al comma 1, che ha validita' per un esercizio ed e' rinnovabile, e' esercitata nella comunicazione rilevante di cui all'art. 51 del decreto legislativo separatamente in relazione ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 4, localizzati in Italia o alle entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.
 
Art. 10

Obblighi e responsabilita'
per il versamento dell'imposta

1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua una impresa, diversa da un'entita' d'investimento e da un'entita' assicurativa d'investimento, localizzata in Italia per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta, in un esercizio, dalle imprese e dalle entita' apolidi. Se in un esercizio non ci sono imprese, diverse da entita' d'investimento e da entita' assicurative d'investimento, localizzate in Italia, il gruppo individua una entita' apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio dalle entita' apolidi e dalle entita' d'investimento e dall'entita' assicurative d'investimento. Se in un esercizio non ci sono entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano e sono localizzate in Italia solo entita' d'investimento o entita' assicurative d'investimento, il gruppo multinazionale o nazionale individua una entita' di investimento o un'entita' assicurativa d'investimento per il versamento della relativa imposta dovuta in relazione a tale esercizio dalle entita' d'investimento o dalle entita' assicurative di investimento.
2. L'entita' a controllo congiunto versa autonomamente l'imposta minima nazionale dovuta in relazione ad un esercizio. L'entita' a controllo congiunto localizzata in Italia appartenente ad un gruppo a controllo congiunto e' tenuta al versamento dell'imposta minima nazionale dovuta, in relazione ad un esercizio, anche dalle sue entita' sussidiarie a controllo congiunto. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, se l'entita' a controllo congiunto non e' localizzata in Italia, il gruppo a controllo congiunto individua l'entita' sussidiaria a controllo congiunto localizzata in Italia per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio da tutte le entita' sussidiarie a controllo congiunto.
3. L'impresa tenuta al versamento ai sensi del comma 1 e tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia, diverse dalle entita' di investimento e dalle entita' assicurative di investimento, e le entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell'imposta dovuta. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, l'entita' apolide tenuta al versamento dell'imposta e tutte le altre entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidamente e congiuntamente responsabili per l'imposta dovuta. Nell'ipotesi di cui al comma 1, terzo periodo, l'entita' di investimento o l'entita' assicurativa d'investimento tenuta al versamento dell'imposta e tutte le altre entita' d'investimento o le altre entita' assicurative di investimento sono tra loro congiuntamente e solidalmente responsabili per l'imposta dovuta.
4. L'entita' a controllo congiunto o l'entita' sussidiaria a controllo congiunto tenuta al versamento ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, e tutte le entita' sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto localizzate in Italia sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell'imposta dovuta.
5. Il gruppo multinazionale o nazionale stabilisce la ripartizione dell'onere derivante dall'imposta minima nazionale nel rispetto della modalita' separata di calcolo dell'imposta minima nazionale indicata nell'art. 4, comma 4.
6. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate dalle imprese e dalle entita' a controllo congiunto in dipendenza dell'allocazione dell'imposta minima nazionale di cui al comma 5.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. L'imposta minima nazionale si applica ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, indipendentemente dall'esclusione dall'imposizione integrativa prevista nell'art. 56 del decreto legislativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2024

Il Vice Ministro: Leo