Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscana».


IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva toscano IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (IGP) «Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee - L 87 del 20 marzo 1998;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P. «Toscano» cosi' come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PECaoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Toscano» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 27 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

Disciplinare di produzione «Toscano» IGP

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Toscano», eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» e' riservata all'olio di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Varieta'

1) L'indicazione geografica protetta «Toscano», senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varieta' comunque iscritte nel Repertorio Regionale del Germoplasma Autoctono Toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti gia' iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente disciplinare, altre varieta' fino ad un massimo del 5%.
2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive provenienti dagli oliveti composti dalla varieta' Olivastra Seggianese. Sono, altresi', ammesse le olive di altre varieta' nella misura massima del 5% tra quelle indicate al punto 1).
3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varieta' di olivo in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).
4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varieta' di olivo tra quelle indicate al punto 1).
5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'80%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre, concorrere altre varieta' in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).
6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino, Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varieta': Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varieta' autoctone tra quelle indicate al punto 1).
7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente, Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varieta' tra quelle indicate al punto 1) in misura non superiore al 20%.
8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente. Possono concorrere altre varieta' tra quelle indicate al punto 1) presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» e' riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 60%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresi', concorrere tutte le altre varieta' tra quelle indicate al punto 1).

 
Art. 3.
Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Toscana, i territori olivati della regione idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende, in Provincia di Grosseto, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.
3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare.
4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Massa Carrara, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare: Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a Nord della Strada Statale Aurelia (S.S. 1) dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara.
5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche dell'olivo e dell'olio.
2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purche' le olive provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di cui all'art. 3 e purche' siano state iscritte per l'uso di una o piu' menzioni geografiche aggiuntive.
3a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona climatica del castagno del Monte Amiata, individuata dal limite delle trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.
3b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 5 dell'art. 3.
3e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro dell'Eocene e dell'oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene; calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei cavernosi (travertini) del Miocene e del quaternario recente; sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e comunque gli altri micro-centri in cui tradizionalmente la coltura olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di longevita'.
3f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da conglomerati del Miocene, nonche' da substrati argillosi (argille scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del quaternario).
3g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona, descritta al punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative.
3h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.
4) La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» viene fissata al 15 dicembre.
5) La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di olive «Toscano» IGP, non puo' superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare i Kg 50.

 
Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende l'intero territorio amministrato dalla Regione Toscana:
a) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2) dell'art. 3 della Provincia di Grosseto;
b) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3) dell'art. 3;
c) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4) dell'art. 3;
d) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5) dell'art. 3;
e) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6) dell'art. 3;
f) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7) dell'art. 3;
g) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8) dell'art. 3;
h) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9) dell'art. 3.
2) Le suddette operazioni di estrazione dell'olio possono essere effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), purche' all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.
4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protettadi cui all'art. 1 devono essere sottoposte a lavaggio con acqua e/o con aria; ogni altro trattamento e' vietato.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o piu' sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni: tattili: percezione di piccante;
valutazione: al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita': massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero: perossidi: ≤ 14 meq02/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 16%;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 3%;
acido oleico:70 - 83%;
acido linoleico: < 10%;
acido linolenico: < 1,0%;
acido arachico: < 0,6%;
acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dorato;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al Panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;
K 232: ≤ 2,0;
K 270: ≤ 0,20.
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in. acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 8%;
acido linolenico: < 0, 9%;
acido arachico: < 0,5%;
acido eicosenoico:< 0,4%.
4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0, 5%;
acido eicosenoico:< 0, 4%.
5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione l panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: < 1,5%;
acido stearico: 1,2 - 2,5%;
acido oleico: 70 - 81%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%.
6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde piu' o meno intenso con tonalita' tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;
flavor: fruttato da med;
sapore: amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: ≤ 1,3%;
acido stearico: ≤ 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0,5%;
acido eicosenoico: < 0,4%.
7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
flavor: di fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da medio intenso;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 2,5%;
acido oleico: 70 - 82%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 -15,5%;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;
acido stearico: 1,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 83%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico:< 0,5%;
acido eicosenoico:< 0,4%;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con toni di verde;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0, 5%;
acido eicosenoico: < 0, 4%.

 
Art. 7.
Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall' art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. Tale struttura designata e' Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) S.r.l. - Viale Belfiore, 9 - 50144 Firenze - Italia - https://www.tca-srl.org_- info@tca-srl.org_- tel. +39 055 368850_- fax +39 055 330368.

 
Art. 8.
Designazione e presentazione

1) Alla indicazione geografica protetta «Toscano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda cosi' come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola e' consentito se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della Regione Toscana.
5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1) del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata l'indicazione geografica protetta «Toscano».
6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
7) Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
8) E' ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione grafica e' possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di produzione delle olive.
9) L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente.
10) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto esprimendolo con: Campagna Olivicola: aaaa/aaaa oppure Raccolto, Produzione, Anno, Annata o altri sinonimi: aaaa.

 
Art. 9.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 10.
Legame con la zona geografica

La necessita' di regolare l'attivita' di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo «Statuto degli Oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la produzione dell'olio di oliva, nonche' di qualificare gli esercenti del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del territorio regionale. Gli Oliandoli, infatti, per poter esercitare l'attivita' dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verifico' un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la suddivisione delle grandi proprieta' in mezzadrie con un ulteriore sviluppo della coltura che occupo' nel 1700 un ruolo predominante nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza economica ed ambientale modellando, altresi', in modo mirabile il paesaggio Toscano. Il prestigio di cui gode la qualita' della produzione oleicola Toscana e' diffuso in tutto il mondo. Grazie ai produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio Toscano (CROEVOTT) e' stata svolta una intensa attivita' di conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al riconoscimento della Indicazione geografica protetta ottenuta nel 1997.
I fattori che determinano le caratteristiche, la qualita' e la tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo naturale che umano.
La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per unita' di superfice quantitativamente modesta e una non completa maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizza- zione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni componenti chimici minori, ecc.).
Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90% degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane). La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realta' caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.
Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle olive da terra non viene mai praticata e comunque e' esclusa dal disciplinare di produzione.
Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di olive ottenendo cosi' altissimi livelli qualitativi grazie anche al continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti che implementano le piu' attuali tecnologie estrattive.
Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei piu' piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con le varieta' utilizzate conferiscono al prodotto specifiche peculiarita' qualitative rispondendo cosi' anche alle richieste dei consumatori piu' esigenti e profondi conoscitori dei territori della Toscana e del suo pregiato prodotto.