Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna» e pubblicazione del disciplinare di produzione.


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fragola della Basilicata» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal rete olio extra vergine di oliva Colli di Bologna, acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a il giorno 10 giugno 2024 localita' Varignana - Castel San Pietro Terme (BO), provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1 e 2 e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.
Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta
«Olio dei Colli di Bologna»
Pubblicazione del disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Olio dei Colli di Bologna» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare nonche' dalla normativa vigente.

 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere ottenuto da olive coltivate raccolte e molite esclusivamente nel territorio di cui all'art. 3, appartenenti alle varieta' di seguito indicate:
le varieta' ammesse per la produzione di olio monovarietale l'IGP «Olio dei Colli di Bologna» sono:
Correggiolo, Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni, Ghiacciolo e suoi cloni, Farneto, Montebudello, Montecapra, Montecalvo 2 ed Oliveto. Le olive delle varieta' selezionate devono essere presenti in una percentuale pari o superiore all'85%, mentre il rimanente 15% potra' essere costituito da altre cultivar;
per la produzione di olio non monovarietale (blend) l'IGP «Olio dei Colli di Bologna», oltre alle varieta' sopra citate, sono ammesse anche le cultivar Leccino e Maurino; le olive di tutte le varieta' ammesse devono essere presenti in maniera congiunta di due o piu' cultivar in una percentuale pari o superiore all'80%, mentre il rimanente 20% potra' essere costituito da altre cultivar.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna» deve risultare conforme ai seguenti standard chimico-fisici ed organolettici:
analisi sensoriale: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con percezioni medio-intense (mediana > 3) sia di amaro sia di piccante; possono essere presenti note secondarie di carciofo, erba, mandorla, pomodoro;
acidita' libera: ≤ 0,3%;
K232 : ≤ 2,20;
K270 : ≤ 0,20;
acido oleico: ≥ 72%;
acido linoleico: ≤ 10%
rapporto oleico/linoleico: ≥ 7;
biofenoli/polifenoli: ≥ 150 mg acido gallico/kg olio (metodo spettrofotometrico di folin-ciocalteu).
I parametri non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergini di oliva.

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione (coltivazione e raccolta delle olive) e del processo di oleificazione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» comprende i comuni localizzati a sud della via Emilia nel territorio amministrativo della Citta' metropolitana di Bologna, e precisamente:
per l'intero territorio comunale:
Alto Reno Terme;
Borgo Tossignano;
Camugnano;
Casalecchio di Reno;
Casalfiumanese;
Castel d'Aiano;
Castel del Rio;
Castel di Casio;
Castiglione dei Pepoli;
Fontanelice;
Gaggio Montano;
Grizzana Morandi;
Lizzano in Belvedere;
Loiano;
Marzabotto;
Monghidoro;
Monte San Pietro;
Monterenzio;
Monzuno;
Pianoro;
San Benedetto Val di Sambro;
Sasso Marconi;
Valsamoggia;
Vergato;
Zola Predosa;
per la porzione di territorio comunale posto a sud della via Emilia:
Anzola dell'Emilia;
Bologna;
Castel San Pietro Terme;
Dozza;
Imola;
Ozzano dell'Emilia;
San Lazzaro di Savena.

 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna», devono essere quelle atte a conferire alle olive e all'olio che da esse deriva le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, si devono rispettare le norme riportate dal disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna oppure le normative previste per la produzione biologica, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio specifiche caratteristiche di qualita'.
Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel piu' breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore dalla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura dei frutti e il 20 novembre.
La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse. Modalita' di raccolta, stoccaggio, oleificazione, conservazione e commercializzazione del prodotto
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione.
E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti.
Le olive raccolte devono essere trasportate con cura, in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione. E' vietato l'uso di sacchi.
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o di fermentazione.
Le olive devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della fase di molitura.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche peculiari dei frutti. Sono esclusi gli impianti di estrazione di tipo discontinuo.
La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio e' di 27°C.
Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, in un intervallo di temperature comprese tra 13°C e 25°C.
Prima del confezionamento, l'olio deve essere filtrato (o almeno decantato), per eliminare eventuali sedimenti e residui di lavorazione.
Il prodotto in fase di pre-distribuzione deve essere in condizioni di protezione dalla luce diretta e a temperatura controllata (intervallo di temperature: 13-25°Csia in fase di pre-distribuzione che di stoccaggio).
In caso di stoccaggio in cisterne di acciaio, prima dell'imbottigliamento, devono essere utilizzati gas inerti (es. N2 o Ar) per saturare lo spazio di testa (parte del serbatoio di stoccaggio sopra al livello dell'olio) del recipiente riducendo cosi' il contatto con l'ossigeno che potrebbe dar luogo a reazioni di ossidazione.

 
Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Olio dei Colli di Bologna» si basa sulla reputazione e sulle caratteristiche di qualita' dell'olio.
La forte tradizione e storicita', le caratteristiche climatiche, i fattori ambientali e genetici, nonche' le tecniche agronomiche e estrattive conferiscono all'Olio dei Colli di Bologna una buona reputazione. Tale reputazione e' supportata dalla buona qualita' dello stesso che si fonda su una alta presenza di acido oleico, un contenuto percentuale in acido linoleico relativamente basso e valori di acidita' libera decisamente contenuti. E' definibile un olio equilibrato con un'intensita' media dei sentori positivi di fruttato, amaro e piccante.
Il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna ha redatto una approfondita relazione tecnica con determinazione analitica dei parametri qualitativi di tipo chimico e sensoriale realizzata su un gruppo di tredici campioni di olio considerati rappresentativi della produzione della rete di produttori della zona dell'«Olio dei Colli di Bologna».
Le analisi evidenziano come l'Olio dei Colli di Bologna sia caratterizzato da valori di acidita' libera decisamente contenuti e sia un olio equilibrato dall'intensita' media dei sentori positivi di fruttato, amaro e piccante. Le analisi evidenziano inoltre una buona presenza di acido oleico e un contenuto percentuale in acido linoleico relativamente basso. Il rapporto tra acido oleico/acido linoleico e' risultato molto positivo e tale da conferire una buona stabilita' della matrice lipidica all'ossidazione.
Le suddette caratteristiche hanno supportato e valorizzato la reputazione dell'«Olio dei Colli di Bologna» che nasce dal forte legame storico tra questa coltivazione e la zona di cui all'art. 3. Numerose infatti sono le testimonianze storiche di questa antica coltura nella Provincia di Bologna. Rari esemplari ultracentenari, toponimi di localita' come «Oliveto» nel Comune di Monteveglio, nomi di strade «Via degli olivi» nel Comune di Monte San Pietro, o «Via degli oleari» a Bologna e corsi d'acqua come il «torrente Olivetta» affluente del Lavino, sono solo alcuni dei richiami alla presenza dell'olivicoltura nel bolognese.
La ricca bibliografia riguardante gli studi sull'olivicoltura nella Provincia di Bologna ha evidenziato come numerose siano le testimonianze storiche di questa antica coltura nella Provincia di Bologna.
Nel libro «Notizie sull'olivicoltura bolognese» il professore emerito in arboricoltura dell'Universita' di Bologna, Enrico Baldini, compie un approfondito excursus storico dell'olivicoltura nell'area collinare di Bologna e sua provincia sin dall'epoca romanica.
Il ritrovamento di antichi genotipi, veri e propri monumenti naturali, ha permesso la selezione e la conservazione di cultivar autoctone uniche della Provincia di Bologna, naturalmente dotate delle migliori caratteristiche agronomiche per crescere nell'area collinare di Bologna e fornire un olio peculiare di alta qualita'.
Al riguardo l'ex istituto di biometeorologia (IBIMET- CNR), conduce da oltre trent'anni anni studi volti al recupero delle risorse genetiche con lo scopo di differenziare le produzioni locali, di identificare le potenzialita' delle aree vocate alla coltivazione dell'olivo rivolgendo una particolare attenzione al valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale degli oliveti locali. Nell'ottica di mantenere forte il legame dell'olio con il territorio, tale istituto raccomanda, in fase d'impianto, di privilegiare le seguenti cultivar autoctone della Provincia di Bologna: Farneto, Montebudello, Montecalvo 2, Montecapra, ed Oliveto.
Nell'ultimo ventennio la suddetta reputazione si e' sempre piu' intensificata. Dai dati Istat (5° censimento generale dell'agricoltura 2000) emerge infatti che le superfici agricole investite a olivo nella provincia di Bologna nel 1990 registravano 11,95 ettari dislocati su diciassette aziende. Si ricorda la gelata significativa del 1985 che provoco' gravi danni all'olivicoltura italiana e in particolare in Emilia-Romagna molte piante di olivo vennero danneggiate nella loro parte epigea e quindi riallevate dalla parte ipogea, comportando significative riduzioni delle produzioni. Nell'anno 2000 si e' poi osservato un incremento delle superfici, caratterizzate dalla tipica distribuzione a macchia di leopardo. Le statistiche ISTAT inerenti al ventennio 2002-2021 riportano un andamento crescente delle quantita' di produzioni e delle superfici deputate alla produzione di olive da olio nella Provincia di Bologna.
L'olivicoltura del territorio bolognese e' una tipica produzione di olive da olio, questo trova conferma anche nella tipologia delle antiche cultivar reperite nei territori bolognesi le cui rese al frantoio hanno mostrato la loro spiccata attitudine alla produzione di olio.
L'«Olio dei Colli di Bologna» e' dunque noto e apprezzato come risulta da vari articoli sulla stampa.
Diverse sono inoltre state le iniziative che danno evidenza della notorieta' dell'«Olio dei Colli di Bologna» anche all'estero, come l'evento organizzato dall'ambasciatore dell'Unione europea Lorenzo Terzi a Washington (Resto del Carlino 10 giugno 2019) e vari sono inoltre gli apprezzamenti ricevuti dai clienti che hanno acquistato l'Olio dei Colli di Bologna, sia in Italia che all'estero, tra cui Giappone e California. Numerosi sono stati i premi vinti ai concorsi nazionali e internazionali tra cui solo negli ultimi anni:
nel concorso regionale Emilia-Romagna «Il Novello dell'Emilia Romagna» 2022 il primo premio nella categoria fruttato medio/intenso e il premio speciale «Il Migliore», all'azienda agricola Bonazzadi San Lazzaro di Savena;
al frantoio Valsanterno, per l'olio Monte di Nola, due foglie rosse dal Gambero Rosso nel 2022, quattro gocce Bibenda 2022, tre foglie rosse Gambero Rosso 2023, cinque gocce Bibenda 2023;
all'olio Vargnano di Palazzo di Varignana, tre foglie oli d'Italia Gambero Rosso, NYOOC Gold Award 2023, JOOP Gold Award 2023 e Silver Award OOI Olanda 2023;
all'olio Stiffonte di Palazzo di Varignana, due foglie oli d'Italia Gambero Rosso, JOOP Gold Award 2023, Canada IOOC 2023, Dubai OOC Gold Award 2023.
Numerosi sono stati gli eventi divulgativi finalizzati a promuovere l'Olio dei Colli di Bologna tra cui il convegno dal titolo: «L'olio di oliva dei Colli Bolognesi» tenutosi a Bologna, e l'incontro dal titolo:
«Certificazione di qualita' per l'olivicoltura dei Colli Bolognesi» tenutosi a Sasso Marconi.

 
Art. 7.

Imbottigliamento, etichettatura e distribuzione

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a cinque litri, sigillati e provvisti di etichetta. Deve essere utilizzato un sistema di imballaggio primario/secondario che protegga l'olio dalla luce e dalle elevate temperature.
L'etichetta deve riportare la dicitura «Olio dei Colli di Bologna» che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati o consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
All'Indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici (ad esempio: «monovarietale», seguito dal nome della cultivar utilizzata).
L'etichetta deve inoltre contenere il logotipo descritto nel presente articolo.
IGP «Olio dei Colli di Bologna» e' sia verbale che figurativo e consiste nella denominazione «Olio dei Colli di Bologna» e nel logotipo rappresentato dalle due torri simbolo di Bologna, da foglie di olivo ed olive, poste sopra la dicitura del logo stesso, come di seguito raffigurato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il suddetto logo e' costituito dalle due torri di Bologna stilizzate, Garisenda a sinistra ed Asinelli a destra, inscritte in un cerchio, con la torre di destra che esce per un quarto verso l'alto. Il cerchio e' contenuto nella parte inferiore da due rami con foglie di ulivo, uno a sinistra con sei foglie ed uno a destra con cinque foglie di dimensione ed inclinazione diversa. I due rami hanno nella parte inferiore sei olive stilizzate, tre olive ciascuno di diversa grandezza ed inclinazione. I colori per la stampa sono:
* nero su bianco;
* bianco su nero (o altro fondo scuro);
su bianco: torri, cerchio, olive e testo pantone 430, rami di ulivo pantone metallizzato 871;
su nero: torri, cerchio, olive e testo bianco, rami di ulivo pantone metallizzato 871.