Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 4 luglio 2024, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
107 del 9 maggio 2024.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 23.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9
MAGGIO 2024, N. 61

Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» e' soppressa.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»;
al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al».
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» e' inserita la seguente: «del».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;
al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».
Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III - Disposizioni finali».