Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 4 luglio 2024, n. 96 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61
Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» e' soppressa. All'articolo 1: al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»; al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»; al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"». All'articolo 2: al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al». All'articolo 3: al comma 2, dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» e' inserita la seguente: «del». All'articolo 4: al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»; al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri». Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III - Disposizioni finali». |
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