Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2024, n. 97
Regolamento di rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera d);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione» e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, recante «Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche' per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37, concernente «Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari»;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 gennaio 2024 e 26 marzo 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici

1. La delegazione di spiaggia di Tremiti e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti.
2. La delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Santa Teresa di Gallura.
3. La delegazione di spiaggia di Ustica e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Ustica.
4. E' istituito l'ufficio locale marittimo di Villasimius.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (Navigazione marittima)):
«Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice
e della loro estensione territoriale lungo il litorale
dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della
Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e'
altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da
altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio
interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni
marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di
maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2011, n. 83 (Regolamento per la ridefinizione della
circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi
ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia,
Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche' per la
sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione
territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima
di Pescara) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2011, n. 133.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2012, n. 37 (Regolamento recante adeguamento delle
tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia,
Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di
Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della
giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima
di Cagliari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 2012, n. 85.
 

Tabella A (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Salvini
 
Art. 2

Circoscrizioni territoriali marittime

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari sono individuati, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2262