Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2024, n. 97 |
Regolamento di rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera d); Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione» e, in particolare, l'articolo 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)» e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, recante «Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche' per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37, concernente «Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari»; Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 gennaio 2024 e 26 marzo 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici
1. La delegazione di spiaggia di Tremiti e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti. 2. La delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Santa Teresa di Gallura. 3. La delegazione di spiaggia di Ustica e' elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Ustica. 4. E' istituito l'ufficio locale marittimo di Villasimius.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)): «Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.». «Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83 (Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche' per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2011, n. 133. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37 (Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2012, n. 85. |
| Tabella A (articolo 2)
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B (articolo 2)
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C (articolo 2)
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella D (articolo 2)
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Salvini |
| Art. 2
Circoscrizioni territoriali marittime
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari sono individuati, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2262 |
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