Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2024, n. 61
Testo del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di svolgimento
dell'attivita' a carattere sindacale

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni ((di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024)), i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unita' di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, ((del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010)).
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»)) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1475, 1476 e 1480,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'Ordinamento Militare), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.»;
«Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a
carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di
libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39
della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, con esclusione del personale della riserva e in
congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che
ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,
29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, i militari di truppa di cui
all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»;
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono
l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le
associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a
ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in
quelle periferiche di livello areale e comunque non
inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le
modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono
disciplinate con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti
nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti,
assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla
base dell'effettiva rappresentativita' del personale
calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,
nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono
stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia
a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei
permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative
sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei
permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le
APCSM con criterio proporzionale, sulla base della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le
APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza
armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui
appartiene il personale interessato, la quale, accertati i
requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del
presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per
il personale del Corpo della guardia di finanza, al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti
provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento,
comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero
della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti
conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle
aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di
ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei
distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non
retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun
militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa
sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun
distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve
intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende
servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o
aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con
il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475,
comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo, devono darne
comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza,
almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno
quarantotto ore prima, tramite l'associazione di
appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili
esigenze di servizio e sempre che venga garantita la
regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
deve essere certificata entro tre giorni all'autorita'
individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente
dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non
possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante
sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e'
corrisposto il trattamento economico corrispondente a
quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.».
 
Art. 2

Modifiche alla disciplina transitoria
in tema di rappresentativita' a livello nazionale

1. ((Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2257-ter del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia
di associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari). - 1. Le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022
avevano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente,
si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX,
capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il
Ministro competente effettua sulle predette associazioni
gli accertamenti previsti dall'articolo 1477.
2. Le quote percentuali di iscritti previste
dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento
della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio
negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio
negoziale 2025-2027.».
 
Art. 3

Incremento del Fondo risorse decentrate
del personale civile del Ministero della difesa

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione ((del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 619 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte
corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».
 
Art. 4

Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, ((primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)), le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».
2. ((Agli oneri)) derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 388, della
legge 30 dicembre 2023, n.213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti
dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1,
comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024.
Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di
gestione della partecipazione italiana al citato fondo,
stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui
al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197
del 2022.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.