Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Modifica al regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure

Modifica dell'art. 2 - (Assemblea).
Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, e' stato modificato il comma 12 dell'art. 2, Assemblea, come segue:
Art. 2, comma 12.
12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su proposta del Presidente o su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica, le votazioni avvengono per appello nominale. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica. Modifica dell'art. 8 - (Commissioni e altri organismi).
Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, sono stati modificati i commi 1, 9 e 10 dell'art. 8, Commissioni e altri organismi, come segue:
Art. 8, comma 1.
1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attivita', stabilisce il numero non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresi' la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, dell'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», del Comitato per l'esame degli atti dell'Unione europea, previsto dall'art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli altri organismi istituiti per legge o la cui istituzione e' prevista o richiesta da organismi europei e internazionali, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.
Art. 8, comma 9.
9. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, puo' delegare altro Consigliere previa comunicazione scritta al Presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un Consigliere, e' consentita la partecipazione attraverso modalita' telematica.
Art. 8, comma 10.
10. Nelle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, i Consiglieri possono richiedere di essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL, senza oneri per il CNEL, mediante comunicazione preventiva inviata al segretario generale.
Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, dopo l'art. 8 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del CNEL, sono stati inseriti i seguenti articoli 8-bis, Comitato nazionale per la produttivita' e 8-ter, Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della liberta' personale:
Art. 8-bis - (Comitato nazionale per la produttivita'):
1. In coerenza con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) sull'istituzione di Comitati nazionali per la produttivita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 settembre 2016, e' istituito presso il CNEL il Comitato nazionale per la produttivita'.
2. Il Comitato, di cui composizione, funzioni e modalita' di funzionamento vengono stabilite con determinazione del Presidente su proposta del Segretario generale previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unita' tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonche' personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalita' nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalita' e i termini di cui all'art. 38 del presente regolamento.
Art. 8-ter - (Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della liberta' personale):
1. E' istituito presso il Segretariato generale del CNEL il «Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della liberta' personale».
2. Il Segretariato, di cui composizione e modalita' di funzionamento vengono stabilite con determinazione del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unita' tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonche' personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalita' nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalita' e i termini e dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 38 del presente regolamento.
Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, sono stati modificati il comma 2 dell'art. 11, l'art. 12-bis, il comma 5 dell'art. 14, il comma 7 dell'art. 26, il comma 1 lettera e) dell'art. 30, l'art. 31, l'art. 38, il comma 3 dell'art. 39, il comma 1 e 3 dell'art. 42: Modifica dell'art. 11 - (Codice etico), comma 2, come segue:
Art. 11, comma 2.
2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL. Al fine di assicurare l'effettivo e compiuto espletamento del mandato istituzionale, i componenti del Consiglio che svolgono attivita' di lavoro dipendente possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di ventiquattro giorni annui, volti ad assicurare la piena partecipazione ai lavori dell'Assemblea nonche' a quella delle Commissioni e degli altri organismi di cui all'art. 8 del presente regolamento. Modifica dell'art. 12-bis - (Personale in comando), come segue:
Art. 12-bis - (Personale in comando):
1. Qualora ai fini dell'attuazione di attivita' del programma di cui al precedente art. 12 il Presidente, d'intesa con il Segretario generale, ritenga necessaria la partecipazione ad uno o piu' organi del CNEL di personale di amministrazioni diverse, i medesimi organi possono essere coadiuvati da un contingente di personale in comando obbligatorio fino ad un massimo di dodici unita', ai sensi dell'art. 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Modifica dell'art. 14 - (Iniziativa legislativa), comma 5, come segue:
Art. 14, comma 5.
5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o piu' articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione illustrativa che ne espone oggetto e finalita' e da una relazione tecnica che quantifica le entrate e gli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' le relative coperture, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. Modifica dell'art. 26 - (Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici) - comma 7, come segue:
Art. 26, comma 7.
7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al Presidente del CNEL sull'attivita' svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte e vengono periodicamente auditi da parte delle competenti Commissioni di cui all'art. 8 del regolamento in merito allo svolgimento del proprio mandato. Una relazione complessiva sulla suddetta attivita' verra' annualmente sottoposta alla Assemblea. Modifica dell'art. 30 - (Segretario generale) - comma 1, lettera e) come segue:
Art. 30, comma 1, lettera e).
e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, unita' tecniche e servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza; Modifica dell'art. 31 - (Segretariato generale), come segue:
Art. 31 - (Segretariato generale):
1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia.
2. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'Assemblea.
3. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del Segretario generale con determinazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
4. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente puo' conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di Vice segretario generale. Modifica dell'art. 38 - (Acquisizioni gestionali specialistiche) - come segue:
Art. 38 - (Acquisizioni gestionali specialistiche):
1. Come stabilito dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale puo' conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneita' e previa verifica dell'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.
2. Il compenso massimo annuo lordo commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita', fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non puo' essere superiore all'indennita' stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato dovra' assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013). Modifica dell'art. 39 - (Accordi interistituzionali e patrocini), comma 3, come segue:
Art. 39, comma 3.
3. Il Presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, puo' attribuire uno o piu' premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze nelle materie di competenza del CNEL. Modifica dell'art. 42 - (Borse di studio, tirocini, visiting fellowship) - comma 1 e 3, come segue:
Art. 42, comma 1.
Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario, anche in forma associata, ai sensi del decreto 14 dicembre 2021, n. 226 del Ministero dell'universita' e con i centri di analisi, programmazione e ricerca su temi economici e sociali.
Art. 42, comma 3.
3. I tirocini curriculari ed extracurriculari sono attivati con accordi e con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il Segretario generale puo' stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; puo' altresi' attivare programmi, di durata determinata, di visiting fellowship in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.