Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2021


La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorieta' per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.
Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Su iniziativa della Commissione UE, attraverso il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», e' stato modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.
L'art. 54, comma 2, modificato prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel database centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (cfr. decisione (UE) 2020/569).
La Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalita' di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali:
deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale puo' essere utilizzato piu' volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non puo' essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve», cioe' al primo utilizzo;
deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;
devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;
i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.
 
Allegato Dati statistici relativi all'utilizzo di animali ai fini scientifici
per l'anno 2021 Spiegazione delle tabelle
Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del citato decreto.
Il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», ha modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.
L'art. 54, comma 2, «modificato» prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel database centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (cfr. decisione (UE) 2020/569).
I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero della salute alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.
Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:
Tabella n. 1 - Animali naïve utilizzati per specie.
Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto alla specie.
Tabella n. 2A - Animali naïve utilizzati in base all'origine.
Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto all'origine.
Tabella n. 2B - Primati non umani naïve utilizzati in base all'origine.
Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (naïve) rispetto all'origine.
Tabella n. 3 - Generazione primati non umani naïve.
Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:
F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattivita';
F1 = prima generazione allevata in cattivita', fuori dall'habitat naturale;
F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattivita', fuori dall'habitat naturale;
colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.
Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure.
Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati piu' volte.
Tabella n. 5 - Finalita' delle procedure.
Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalita' delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (naïve) sia di quelli riutilizzati.
Tabella n. 6 - Gravita' delle procedure.
Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravita' delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (naïve), sia di quelli riutilizzati.


Parte di provvedimento in formato grafico