Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 11 giugno 2024 |
Modalita' di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, dal cui ambito di applicazione sono esclusi i prodotti agricoli o alimentari ai sensi dell'art. 3, comma 2; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale e, in particolare, l'art. 29 del citato decreto, che protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023 ed entrata in vigore in data 11 gennaio 2024; Visto, in particolare, il Titolo V, Capo I, della suddetta legge, che agli articoli da 42 a 46 introduce misure ricognitive e promozionali per favorire l'associazionismo e i disciplinari di produzione necessari al riconoscimento dei prodotti artigianali o industriali tipici; Visto l'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che prevede la concessione, alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica e in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della citata legge, di un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico relativo alle qualita' e alle caratteristiche specifiche del prodotto sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione, autorizzando, a tal fine, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024; Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato art. 46, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024; Visto il comma 4 dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni del predetto articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; Visto il regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Considerato il comma 2 dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le modalita' di erogazione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; Ritenuto pertanto necessario adottare il suddetto provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai fini della concessione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari del contributo sono le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, che possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purche' perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare, ai sensi e con i requisiti di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. |
| Art. 3
Oggetto del contributo e criteri di ammissibilita'
1. Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi. 2. Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualita' e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente decreto, del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici, secondo i contenuti riportati nell'art. 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. 3. La domanda finalizzata ad ottenere il contributo deve avere ad oggetto la predisposizione del disciplinare. E' possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato. 4. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilita': a. lo statuto e l'atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il rispetto dei requisiti di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2023, n. 206; b. il disciplinare di produzione, contenente gli elementi di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, unitamente alla ricevuta di deposito presso la Camera di commercio; c. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati. 5. La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non puo' essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge n. 206/2023. 6. Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale: prestate da amministratori dell'associazione richiedente; qualsiasi forma di auto-fatturazione. |
| Art. 4
Modalita' di concessione ed erogazione del contributo
1. Il contributo e' concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili. 2. L'importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non puo' comunque essere superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro. 3. Il contributo di cui al presente decreto viene concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non puo' superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 4. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'importo dei contributi sara' proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso. 5. L'erogazione del contributo sara' effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione e previo invio della dichiarazione di riconducibilita' delle fatture elettroniche emesse al CUP comunicato dalla competente divisione della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle modalita' indicate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi sono pari a 3 milioni per l'annualita' 2024; la procedura per la concessione dei contributi sara' gestita dalla Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e senza ulteriore aggravio di oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 6
Modalita' e termini di presentazione delle domande
1. Le modalita' di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche sono definiti con decreto del direttore generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2024
Il Ministro delle imprese e del made in italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1116 |
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