Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60
Testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

Principi, finalita' e definizioni

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilita' al finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai compiti e alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) (soppressa)
b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;
g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
i) « Autorita' di gestione »: l'autorita' responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento e' condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Riferimenti normativi

Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/1060, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/241, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
lettera a), della Costituzione:
"...omissis...
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
...omissis...»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178,
lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
...omissis...
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione
articolato per annualita' definito in considerazione del
cronoprogramma finanziario degli interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 18, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 21 aprile 2023, n. 41, e pubblicato nella Gazz. Uff.
24 febbraio 2023, n. 47:
"Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR).
...omissis...
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di
implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per
rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo
periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e'
assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 9, comma 2,
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonche' in materia di immigrazione), convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13
novembre 2023, n. 162, e pubblicato nella Gazz. Uff. 19
settembre 2023, n. 219:
"Art. 4 (Disposizioni in materia di monitoraggio
dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di
coesione - Sistema nazionale di monitoraggio). - 1. Le
Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per
la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono
disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50,
comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale dei progetti finanziati con le
predette risorse, identificati con il codice unico di
progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara
con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo
gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di
collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del
decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle
Amministrazioni di cui al comma 1 le modalita' tecniche per
il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma
1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse
finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie
nonche' del monitoraggio dell'avanzamento finanziario,
fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si
tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema
informatico di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3,
l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del
sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle
strutture preposte all'inserimento dei dati e' sempre
valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita'
di risultato dei dirigenti di dette strutture."
"Art. 9 (Istituzione della Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica).
...omissis...
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di
seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.".
 
Art. 2

Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilita' sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattivita' delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Riferimenti normativi

Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/1060, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
 
Art. 3

Cabina di regia

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attivita' del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;
b) promuove la complementarita' e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
c) verifica i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
d) definisce le priorita' della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 e' integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attivita' della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178,
lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015),
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
"Art. 1. - Comma 703. Ferme restando le vigenti
disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche
finalita' e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse
nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione si applicano le seguenti
disposizioni:
a) - b) omissis;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani
operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
di cui al periodo precedente, sono proposti anche
singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione al
CIPE per la relativa approvazione;
d) - m) omissis.".
 
Art. 4
Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici
della politica di coesione europea

1. Al fine di garantire un piu' efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, gia' selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi e' specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilita' al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:
a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 gia' oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorita' per le opere strategiche e di pubblica utilita', a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
c) complementarita' degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari gia' selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonche' al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attivita' di verifica di cui al primo periodo e' effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
5. E' ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilita' di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 luglio 2024,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Piano strategico e' aggiornato secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo.».
7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocita' di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento e' disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

Riferimenti normativi

Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/1060, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2023/435, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 7, comma 3,
del citato decreto-legge n. 124 del 2023:
"Art. 11 (Piano strategico della ZES unica). - 1. Il
Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e
definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le
programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali
europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita'
ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica,
individuando, anche in modo differenziato per le regioni
che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da
rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari
per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli
destinati a favorire la riconversione industriale
finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di
attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata
agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a
rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi
dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10,
comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES
unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni
interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano,
altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle
imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia di cui all'articolo 10, comma 1, e' approvato il
Piano strategico della ZES unica.
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in
coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico
della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti
delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone
franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di
cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle
Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni
competenti, ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne).
...omissis...
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un
documento programmatico, denominato «Piano strategico
nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua
gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della
mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le
infrastrutture per la mobilita', e dei servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle
previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di
coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione
delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le
assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei
fondi europei per la politica di coesione.".
- Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce uno strumento di sostegno
tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n.
L 57.
Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/241, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo
2001, n. 55:
"Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e
dei comuni).
...omissis...
6. I comuni possono adottare un regolamento nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in
particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili
individuati in modo specifico, con esclusione della
possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione
in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi
tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via
indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti,
sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.".
 
Art. 5
Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi
prioritari

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonche' l'applicazione del meccanismo di premialita' di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticita' e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorita' di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorita' di Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacita' amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma operativo complementare.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unita' di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unita' di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del Programma operativo complementare di cui al comma 2.
4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.
5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacita' amministrativa finalizzati ad accrescere la qualita' e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la societa' in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualita', ivi compreso lo svolgimento di attivita' di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorita' di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione 2021-2027 a titolarita' del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa previste in relazione al predetto Programma.
6. All'espletamento delle attivita' di cui al comma 5 la societa' in house Eutalia S.r.l. puo' provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonche' al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unita' di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalita', di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, e' altresi' autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unita' di personale dell'area dei funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggioriv spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter e' altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attivita' inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonche' da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidita' degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,» sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti per legge o» sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 179 e
179-bis del citato decreto-legge n. 178 del 2020:
"Art. 1. - Comma 179. A decorrere dal 1° gennaio
2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli
assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri
a carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale Governance e
capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla
deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre
2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione
del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in
applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
"179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non
impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei
all'esito delle procedure svoltesi in attuazione
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato
dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta
giorni, possono essere destinate dalle predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione
ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso
di professionalita' tecnica analoga a quella del personale
non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati
sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la
coesione territoriale che definisce, in particolare, le
modalita', anche temporali, della collaborazione, comunque
non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta
Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018.".
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, commi 7 e
8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 novembre 2021, n. 265:
"Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno).
...omissis...
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti
e personale in possesso di alta specializzazione, da
destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a
carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale "Governance
e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre
2020. I contratti di cui al presente comma non danno in
alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono
trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia
per la coesione territoriale provvede al periodico
monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n.
113, e pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136:
"Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche).
...omissis...
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a)
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di
cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di
interessi nell'esercizio dell'attivita' del professionista,
inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione
dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro
con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione
e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto
di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica
amministrazione e l'esercizio dell'attivita' professionale.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del
professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro
prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in
cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione
alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti
gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31
dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la
copertura dei posti delle rispettive articolazioni che
rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le
quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella
misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente
comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «correlate professionalita'»
sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere».
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini
del punteggio finale» e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: «Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento».
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse;
b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono
inserite le seguenti: «nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76».
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di
cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza
tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 3 e 3-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
"Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni).
...omissis...
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nella Gazz. Uff 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
"Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
...omissis..."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.:
"Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
...omissis...
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento
di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per
l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al
comma 891, lettera a), possono essere destinate per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel
limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine
di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per
la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
...omissis...
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
...omissis...".
- Si riporta il testo degli articoli 180, comma 3,
lettera d), 185, comma 2, lettera i), e 187, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O., come
modificati dalla presente legge:
"Art. 180 (Riscossione). - 3. L'ordinativo d'incasso
e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o
da altro dipendente individuato dal regolamento di
contabilita' e contiene almeno:
...omissis...
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle
entrate derivanti, da trasferimenti o da prestiti;
...omissis..."
"Art. 185 (Ordinazione e pagamento). - 2. Il mandato
di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto
delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
...omissis...
i) il rispetto degli eventuali vincoli di
destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti;
...omissis..."
"Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione).
...omissis...
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. E'
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se
l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto
nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui
all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende
alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle
lettere b) e c).".
 
Art. 6-bis

Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalita' connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unita' di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 582, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O:
"582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo
a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo
massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero
d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte
in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 giugno 2021,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede
al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni
interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto
anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al
primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto
nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base
dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro
il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, si procede, nel limite del contributo
annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei
contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a
seguito della verifica effettuata sulla base dei dati
comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze,
concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno
2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del
comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1°
gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla
base degli atti di aggiornamento presentati nel corso
dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.".
 
Art. 7
Misure di premialita' per le regioni e le province autonome al fine
di favorire l'attuazione della politica di coesione


1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una piu' efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entita' delle premialita' riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonche' le modalita' e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialita' sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialita' sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.
3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorita' di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorita' di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalita' previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1-ter,
del citato decreto-legge n. 152/2021, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23 (Utilizzo delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR).
...omissis...
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su
richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della
predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati
dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione
2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15
punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, come complessivamente determinate ai sensi del primo
periodo, possono essere destinate a copertura del
cofinanziamento regionale di spese di investimento dei
programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e
FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi. Le
risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo
e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni
interessate.".
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29
luglio 2021, n. 108, e pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria:
"Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti
anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1."
"Art. 13 (Superamento del dissenso). - 1. In caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel
PNRR, l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR
ovvero il Ministro competente, anche su impulso della
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente provenga da un organo della regione, o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente
locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche
su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,
di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di
quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni
condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.".
 
Art. 8
Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie
strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione
giusta - JTF

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonche' per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilita' al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonche' rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro puo' essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonche' degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorita' di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilita' previste in relazione al predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorita' dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalita' di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorita' individuate per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce la piattaforma per le
tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la
direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE)
2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695,
(UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e' pubblicato nella G.U.U.E.
29 febbraio 2024, L.
Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2021/1060, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.
Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce il Fondo per una transizione
giusta, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, L 231.
 
Art. 9

Disposizioni in materia di controlli

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorita' di audit e' determinato in cinque unita'. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 11 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR).
...omissis...
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e'
costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di
genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale
degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla
pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione
complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi
a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e
per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Il contingente dei componenti del Nucleo per le
politiche di coesione addetti allo svolgimento delle
attivita' di controllo di programmi e progetti di
investimento pubblici e di Autorita' di audit e'
determinato in cinque unita'.
...omissis...".
 
Art. 10
Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione.

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo puo' essere disposta, secondo le medesime modalita' ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma e' finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntivita' ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie gia' presenti:
a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilita';
b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare complessita' o rilevanza per gli ambiti territoriali.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali puo' essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.
3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, da' evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa.
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».
5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 178, lettera d)
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 703, lettera c),
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 3 della presente legge.
- Il Capo I del citato decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, reca "Utilizzazione delle risorse nazionali ed
europee in materia di coesione".
- Si riporta il testo della lettera i) del comma 178
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178:
«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
(omissis)
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
(omissis)».
- Per il testo dell'articolo 23, comma 1-ter del citato
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 7 della presente legge.
- Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 legge 30
dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 697, della
citata legge n. 197/2022, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto
capitale della regione Calabria volti a prevenire e a
mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del
contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni
nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione
Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno
2023, di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135
milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro
per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito
della programmazione complessiva delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in
prededuzione dalla quota da attribuire alla regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione
2021-2027. Con provvedimento della regione Calabria, da
comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici
unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale
per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono
monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato."
 
Art. 11
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il
Mezzogiorno

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularita' ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonche' di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater » sono soppresse e le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».
2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno e' destinato al finanziamento dell'attivita' di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonche' a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorita' indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
a) l'entita' delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:
1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
2) della specificita' insulare, nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
3) delle specificita' delle zone di montagna e delle aree interne;
4) dell'estensione delle superfici territoriali;
5) della densita' della popolazione e delle unita' produttive;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell'entita' dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonche' di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della medesima tipologia di interventi;
b) l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di citta' metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di citta' metropolitana responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
c) i criteri di priorita' da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilita';
2) la capacita' dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilita' dell'utenza ovvero della qualita' dei servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati;
3) l'indisponibilita' di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
d) le modalita' di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di rendicontazione degli stessi;
e) i casi e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi, nonche' di recupero degli stessi.
4. (soppresso)
5. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.
8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione:
"Art. 119.
...omissis...
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009,
n. 103, come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Perequazione infrastrutturale).
1.abrogato)
1-bis.(abrogato)
1-ter. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo
perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con una
dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno
2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica
l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il supporto tecnico - operativo alle attivita' di
competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi
degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per l'anno 2021.
1-quater.(abrogato)
1-quinquies.(abrogato)
1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del
comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e
21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.".
- Per il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 4 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art.8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo del comma 690 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
"Art. 1. - Comma 690. Entro il 30 giugno 2021, in
attuazione del principio di leale collaborazione, la
Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della
Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi
di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati
dalla medesima Regione, elabora stime economiche e
finanziarie sulla condizione di insularita' della medesima
Regione.».
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, reca
"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti".
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
reca: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7-bis.(Principi per il riequilibrio
territoriale).
...omissis...
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il
riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto
capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,
che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, deve essere disposto anche in conformita'
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo
di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse
allocabili.
...omissis...".
- Si riporta il testo del comma 140 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.".
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.".
- Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
"14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, recante "Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140
della legge 11 dicembre 2016, n. 232", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 novembre 2018, recante "Ripartizione delle risorse del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, recante "Ripartizione del fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18
febbraio 2021.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 7 del
citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne).
...omissis.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un
documento programmatico, denominato «Piano strategico
nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua
gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della
mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le
infrastrutture per la mobilita', e dei servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle
previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di
coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene,
altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio
2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024
e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa
alle aree interne dei territori delle regioni diverse da
quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente
decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione
delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le
assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei
fondi europei per la politica di coesione.
...omissis...".
 
Art. 12

Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, gia' stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalita' attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo
di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi. E' ammessa la stipulazione di contratti
istituzionali di sviluppo per la realizzazione di
interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non
inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo
periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono
prevedere la realizzazione di interventi di valore
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
qualora si tratti di interventi complementari ad interventi
principali di valore unitario superiore alle citate soglie.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al
fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.".
 
Art. 13

Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 61 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
"61. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree
portuali delle regioni piu' sviluppate, e in transizione
non ricomprese nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' prevista
l'istituzione della Zona logistica semplificata.".
- Si riporta il testo dei commi da 62 a 65-bis
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n.
205:
"62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un
massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata
di un piano di sviluppo strategico, specificando la
delimitazione delle zone interessate in coerenza con le
zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura di
istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati
in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.".
- Il Trattato Int. 25 marzo 1957, recante il Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea [Testo consolidato
con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13
dicembre 2007], e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008,
n. C 115.
- Si riporta il testo dei commi da 2 a 5 dell'articolo
16 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124:
"Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica).
...omissis...
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
...omissis...".
- Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per il testo del comma 178, lettera b), numero 1,
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13.
- Si riporta il testo dei commi 196 e 200 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo
sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal
fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano
rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta
di servizi materiali e immateriali alle persone e alle
attivita' economiche, nel rispetto della complementarita'
con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di
cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' denominato « Fondo di sostegno ai comuni
marginali.
...omissis...
200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di
48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023,
per la realizzazione di interventi di sostegno alle
attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di
deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai
consorzi industriali ricadenti nei territori di cui
all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non
ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di
cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le
modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego
delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43
milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per
l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30
milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.".
 
Art. 13-bis
Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in
transizione

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « piu' sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».
2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalita' di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni piu' sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

- Per il testo del comma 61 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto
1997, n. 202:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazz. Uff. 20
giugno 2017, n. 141, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2017,
n. 123:
"Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES unica,
possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera,
nel rispetto delle norme nazionali ed europee
sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di
semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione
e lo svolgimento dell'attivita' economica nella ZES unica
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla
normativa vigente, procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali applicabili. Per la celere
definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti
di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale
(AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis);
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater);
a-quinquies);
a-sexies);
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone
economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo
denominato «contratto di sviluppo», di cui all'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e
100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES
unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con
il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con
apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le
modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di
massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo
quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3.
4.
5.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021."
- Per il testo dell'articolo 1, comma 65, della legge
citata n. 205/2017, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 13.
 
Art. 14
Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio
del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformita' allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;
b) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:
« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi gia' assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.».
3-bis. Al fine di consentire all'Autorita' competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ».
3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
4. All'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
« 6-bis Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al quarto periodo, le parole: « cinque unita' » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unita' » e le parole: « una unita' » sono sostituite dalle seguenti: « due unita' »;
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo' altresi' nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi »;
d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 11-bis e 13
dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164:
"Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio).
...omissis...
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
...omissis...
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
...omissis...".
- Per il testo del comma 178, lettere b) e lettera d)
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178
si veda nei riferimenti normativi rispettivamente agli
articoli 13 e 1.
- Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 legge 30
dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 settembre 1996, n. 486 (Disposizioni urgenti per il
risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di
Sesto San Giovanni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1996, n. 582, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
...omissis...
14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia
di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui
al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli
e dell'area marina, definendo un primo stralcio del
programma per un importo pari a 25 miliardi del quale
disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di
risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi
ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4
della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche
ed integrazioni di approvazione del programma triennale per
l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi'
come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio
1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di
ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale
relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli
eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure
previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali
ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su
finanziamenti comunitari e nazionali.
14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma
13- bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi
all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente
articolo, per i quali sono in corso le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la
ridefinizione dei profili localizzativi consegua a
modificazioni e integrazioni di singoli interventi gia'
assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS),
puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal
caso, la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita'
competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un
provvedimento unico.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 8, comma
2-bis, del citato decreto legislativo n.152 del 2006:
"Art. 8
...omissis...
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni
ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di
competenza statale dei progetti compresi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto, e di quelli comunque connessi alla
gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II
alla parte seconda del presente decreto e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
senza diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli
20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e
Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni,
anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal
presidente della Commissione, sentito il rispettivo
coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro
complessivi e della programmazione generale dei lavori
della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 30 giugno 2024.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (Disposizioni urgenti
per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle
imprese a forte consumo di energia e in materia di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 2023, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14-quater (Disposizioni urgenti per la
valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei
rifiuti nella Regione siciliana). - 1. Al fine di
assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto
stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della
rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di
un'adeguata pianificazione regionale del sistema di
gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione
dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di
tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario
straordinario. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o
rinnovata.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione
ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura
del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal
fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la
localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di
rifiuti il cui processo di combustione garantisca un
elevato livello di recupero energetico;
b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5
del presente articolo, i progetti di nuovi impianti
pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli
impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a)
del presente comma, fatte salve le competenze statali di
cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera
f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) assicura la realizzazione degli impianti di cui
alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa vigente.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del
Commissario straordinario, ha immediata efficacia
vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce
variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario,
provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal
Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i
termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6. La Regione siciliana puo' dare supporto al
Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie
strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con
la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del
proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette
dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi',
su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due
sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura
non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici
mesi e puo' essere rinnovato.
6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi
del supporto tecnico di un numero massimo di quattro
esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto
tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono
definiti, con provvedimento del Commissario straordinario,
nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli
oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui
al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite
complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati
nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la
Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma
regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le
risorse destinate ad interventi complementari di cui
all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del
2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle
relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo
per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza
delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo
derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al
comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di
bilancio, del finanziamento della realizzazione dei
suddetti interventi.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (Disposizioni urgenti
per il risanamento ambientale e la riqualificazione del
territorio della citta' di Taranto), pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 agosto 2012, n. 184, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato un Commissario straordinario, di seguito
denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il
compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario resta in
carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31
dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' definita la struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle
dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a dieci unita' di
livello non dirigenziale, e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario, per
lo svolgimento del proprio mandato, puo' altresi' nominare,
per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari ai
quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra
soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica
esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono
preposti. La remunerazione dei subcommissari e' stabilita
nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura
massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui
lordi onnicomprensivi. In caso di dissensi, dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo
di superamento del dissenso, il Commissario straordinario
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi al
compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro
132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese di personale
della struttura commissariale di cui al presente comma si
provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di
173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Agli oneri relativi alle spese di personale della
struttura commissariale e dei subcommissari di cui al
presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per
l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
 
Art. 15

Disposizioni in materia di investimenti

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorita' Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonche' della societa' di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe societa' controllate dalla regione Calabria, purche' le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti gia' approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorita' competente, il quale preveda una redditivita' adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema dei limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalita' istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalita' di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilita' di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».
4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 65-ter, 65-quinquies e
65-sexies dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre
2017, n. 205:
"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita'
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle
aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di
accesso e rendicontazione.
...omissis...
65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30
milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno
2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle
aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti
al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di
sostegno alle popolazioni residenti nei comuni
svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti
beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento,
deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone
fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il
medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni
svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di
accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i
seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in
comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con
bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali,
artigianali o professionali per un periodo di cinque anni
dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c)
concessione di contributi a favore di coloro che
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei
comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le
spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le
finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati,
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono
altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche
di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio
disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso
gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al
fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di
manutenzione a carico dei concessionari.
...omissis...".
- Si riporta il testo del comma 245 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del
sistema informatico di supporto alle attivita' di
monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione
alle attivita' di previsione, gestione finanziaria,
controllo e valutazione di impatto economico e finanziario
degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei
dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
nazionali, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
- Si riporta il testo del comma 198 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
"198. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma
65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita' di
accesso e rendicontazione.".
- Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici).
...omissis...
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio
finanziario precedente l'operazione di conferimento di
capitale, non presenta una perdita di esercizio.
...omissis...".
- La legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10,
recante l'organizzazione dei servizi pubblici locali
dell'ambiente, e' pubblicata nel B.U. Calabria 20 aprile
2022, n. 53.
- La legge regionale Calabria 28 luglio 2021, n. 28,
recante l'aumento di capitale sociale della Societa'
Aeroportuale Calabrese s.p.a - Sacal, e' pubblicata nel
B.U. Calabria 29 luglio 2021, n. 60.
- La legge regionale Calabria 28 dicembre 2021, n. 43,
recante l'autorizzazione all'acquisizione di azioni di
Sacal S.p.A. da parte della Societa' Fincalabra S.p.A.
Modifiche all'articolo 3 della L.R. 9/2007, e' pubblicata
nel B.U. Calabria 29 dicembre 2021, n. 114.
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021,
alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e
contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies,
13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato
alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2003, n. 299, S.O.:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate).
...omissis...
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo
la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di
tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il
60 per cento del totale per il finanziamento di misure
volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e
al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1328,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"Art. 1 (Addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili).
(omissis)
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello
Stato del servizio antincendi negli aeroporti,
l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a
decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a
passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle
societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato,
concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' «Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527,
ultimo periodo, della citata legge n. 213 del 2023:
"Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
(omissis)
527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario
assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e'
effettuato, entro il 31 maggio 2024, in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In
assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il 30 giugno 2024, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in
proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle
spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della
salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come
risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di
mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a
statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del
concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello
Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e
concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario»)
entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30
giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora
il versamento di cui al periodo precedente non sia
effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero
mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi
titolo spettanti a ciascuna regione.".
- Si riporta il testo del comma 496 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«496. Sono istituiti, presso il Ministero della
transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e
un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il
Comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della
transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto
da un rappresentante del Ministero della transizione
ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso
definisce l'orientamento strategico e le priorita' di
investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su
proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di
attivita' del Fondo, anche mediante la definizione
dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita'
di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali
limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per
interventi effettuati in favore di soggetti privati o
aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo
sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le
finalita' istituzionali perseguite e tenendo conto degli
specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione
delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie
e delle modalita' di intervento, miri a perseguire il
mantenimento di un'adeguata disponibilita' di risorse del
Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il
portafoglio complessivo. Il Comitato direttivo del Fondo
delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie
concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su
proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria
del Comitato direttivo e' costituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il
Ministero della transizione ecologica con il supporto
operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale
gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di funzionamento del Comitato di indirizzo e le
modalita' di composizione e funzionamento del Comitato
direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del
Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 5,
lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
(Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 marzo 2024, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38 (Misure per il monitoraggio dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali e per
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai
Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0).
...omissis...
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione
delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e
all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono
considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a
formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del
re-gistro di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli
impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di
apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino
i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 553
della citata legge n. 213 del 2023:
"551. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro
annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti
locali e alla realizzazione di interventi in materia
sociale e di infrastrutture, sport e cultura.".
"553. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui
ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale
oggetto di finanziamento devono essere identificati dal
codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."
 
Art. 15-bis

Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni

1. Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le universita' che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'universita' interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto
1990, n. 192:
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
 
Art. 15-ter
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla
tariffa corrispettiva

1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e' abrogato

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15:
"Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria).
...omissis...
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il termine del 30 aprile 36di ciascun anno. Nell'ipotesi in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione
degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.
...omissis...".
 
Art. 16
Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro
autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalita' definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.
 
Art. 17

Misure per l'autoimpiego nelle regioni
del Centro e del Nord Italia

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalita' di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonche', ove richiesta per l'esercizio di attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, nonche' societa' cooperativa o societa' tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivita' di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 40.000 euro;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.
9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20
giugno 2017:
"Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud). - 1. Al fine di
promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con
la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura
denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta
misura e' estesa, a valere sulle risorse disponibili
assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo,
anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui
ai medesimi allegati che presentino una percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili
con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di
eta' previsti dall'alinea del comma 2 del presente
articolo. La misura e' altresi' estesa ai territori
insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,
Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene,
localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonche'
alle isole minori lagunari e lacustri.
(omissis).".
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2023, L.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo 2015.
- Si riporta il testo del dell'articolo 12
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 4
maggio 2023:
"Art. 12 (Supporto per la formazione e il lavoro). -
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro
delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la
formazione e il lavoro quale misura di attivazione al
lavoro, mediante la partecipazione a progetti di
formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al
lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e
il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento
del quale gli enti preposti possono riservare quote
supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui
all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n.
40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i
progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e'
utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta'
compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE
familiare, in corso di validita', non superiore a euro
6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e
il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei
nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che
decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur
non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6,
comma 4, purche' non siano calcolati nella scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per
la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito
di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni
altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al
reddito per la disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per
la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di
cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione
viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo
5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro
competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto a
dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di
istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la
trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per
l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150. Le modalita' di trasmissione delle
informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui
al presente comma possono essere definite nell'ambito dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione
della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento
del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10,
rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa
esenzione.
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per
il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la
sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto
di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto
per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea
documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie
per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di
attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato
puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai
percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla
Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. La convocazione del richiedente da parte del
competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.
6. A seguito della stipulazione del patto di
servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5,
l'interessato puo' ricevere offerte di lavoro e servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere
inserito in specifici progetti di formazione erogati da
soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici
interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo'
autonomamente individuare progetti di formazione,
rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo,
ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5.
7. La partecipazione, a seguito della stipulazione
del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per
l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per
l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di
partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari
ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato
per tutta la durata della misura, entro un limite massimo
di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato
mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di
formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto
di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni
novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via
telematica, della partecipazione a tali attivita'. In
mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e'
sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1,
comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo
livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio
del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo
di percezione previsto dal comma 7.
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7,
all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7,
8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo
8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma
7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari
dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59
anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per
il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione
lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con il
coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.,
nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con
il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione
2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi
dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del
Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che
presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura
e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal
Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio,
fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma
7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste
di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di
inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro,
della nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o
di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo
svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi
dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai
beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro
nell'ambito della propria competenza legislativa e della
relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle
finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.
14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
 
Art. 17-bis

Modifiche alla disciplina dell'indennita' straordinaria
di continuita' reddituale e operativa - ISCRO

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'ISCRO e' condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione dell'ISCRO e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale »;
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « Per le finalita' di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del citato articolo 13 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"155. L'erogazione dell'ISCRO e' accompagnata dalla
partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri e le modalita' di definizione dei
percorsi di aggiornamento professionale e del loro
finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali monitora la partecipazione ai percorsi di
aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO. Per
le finalita' di cui al presente comma, il beneficiario
dell'ISCRO all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla
trasmissione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito
del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai
fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale
sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del
citato articolo 13.".
 
Art. 18

Resto al SUD 2.0

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attivita' localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e' istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».
2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attivita' di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonche', ove richiesta per l'esercizio di attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, nonche' societa' cooperativa o societa' tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivita' di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attivita' aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.
9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2017, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 17.
- Per il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 17.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 17.
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 17.
 
Art. 19

Soggetti gestori

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attivita' formativa e' affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attivita' di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilita' da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilita' con le piattaforme regionali nonche' con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilita' previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:
"Art. 5 (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento
delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei
soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che
concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno
di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di
formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e
competenze, nonche' a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal
patto di servizio personalizzato e dal patto per
l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro,
l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze
educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti
utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai
commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.».
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero
2-bis) e' inserito il seguente:
«2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.».
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».".
 
Art. 20
Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego
nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita'
d'impresa

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilita' dello stesso programma;
b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
 
Art. 21
Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di
nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attivita' imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attivita' pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalita' di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonche' i termini e le modalita' di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 e' riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante "Attuazione
del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2023:
«Art. 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni). - 1. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori
economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni, il costo del personale di
nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della
determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per
cento del costo riferibile all'incremento occupazionale
determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti
che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
giorni.
L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale
e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice
civile si assumono le corrispondenti voci di costo del
personale. I costi riferibili al personale dipendente sono
imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai
fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto
delle disposizioni del presente articolo. Nella
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente
articolo.».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 -
Supplemento Ordinario n. 126.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e' pubblicato sulla G.U.U.E. n. 115 del 9 maggio
2008.
 
Art. 22

Bonus Giovani

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresi' con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 221 del 23
settembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 53:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi
o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro", e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n.175 del 27 luglio 1991 - Supplemento
Ordinario n. 43.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 216, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 21.
 
Art. 23

Bonus Donne

1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del
SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.79 del 4 aprile 1942:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 21.
 
Art. 24

Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresi' con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 22.
Per la legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 216, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 21.
- Per il testo dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 21.
 
Art. 24-bis

Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novanta mesi »;
b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la
coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016,
n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione,
di accompagnare i processi di riconversione industriale
delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione
di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli
ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano
da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e
temporanea, per un periodo massimo non superiore a novanta
mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla
Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del
Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove
eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
84 del 1994.
...omissis...
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per
l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021, 8.800.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anticrisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
...omissis...".
 
Art. 25
Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego e dell'indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilita' di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro piu' congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015,
n. 54;
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:
«Art. 5 (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento
delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei
soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che
concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno
di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di
formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e
competenze, nonche' a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal
patto di servizio personalizzato e dal patto per
l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro,
l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze
educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti
utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai
commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.».
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero
2-bis) e' inserito il seguente:
«2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.».
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
 
Art. 26
Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa - SIISL

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:
a) le modalita' e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro e' consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalita' di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
5. A ciascun ente formatore e' associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2016.
 
Art. 27
Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi.
Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal
lavoro

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonche' al fine di favorire un piu' efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialita' a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, e' istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorita' di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento, nonche' i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuita' possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unita' produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la
piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa
(STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti
(UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523,
(UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
febbraio 2024.
 
Art. 28
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro
sommerso

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente e' subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruita'. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - 1. All'articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonche'» sono sostituite dalle seguenti:
«all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi
comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di
cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione
degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni
accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini
indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle
specifiche disposizioni di legge. In relazione alle
violazioni amministrative che non possono essere oggetto di
regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo'
essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di
opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale e
territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore
e per la zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto
dell'appalto e del subappalto»; (83)
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si
applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra
alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di
cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e
di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) e' sostituito
dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli
importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo
12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e
all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la
pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino
a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
«L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con la
pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro
900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino
a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro
1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei
requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e
il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e'
posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate
al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono
puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e
per ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal
presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,
nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie
proporzionali previste dal presente articolo, anche senza
la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a
euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle
somme versate in sede amministrativa, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione
degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti
di cui alla lettera g) del medesimo comma 445»
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, il comma 354 e' sostituito dal seguente: «354. In caso
di superamento del limite di durata previsto dal comma 344,
il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si
trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In
caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per
ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione,
salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa
agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal
lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di
lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
caso non emergano violazioni o irregolarita', l'Ispettorato
nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive,
previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco
informatico con-sultabile pubblicamente, tramite il sito
internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e
denominato «Lista di conformita' INL». L'iscrizione
nell'elenco informatico di cui al primo periodo e'
effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli
effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato
l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un
periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista
di conformita' INL, ad ulteriori verifiche da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto
degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine
disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate
attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli
organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro
provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla
Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di
realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo
finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli
appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il
committente, in mancanza di nomina del direttore dei
lavori, negli appalti privati, verificano la congruita'
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei
casi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo
8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili
di responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto
versamento del saldo finale da parte del responsabile del
progetto in assenza di esito positivo della verifica o di
previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla
stazione appaltante ai fini della valutazione della
performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della
violazione di cui al primo periodo e' comunicato
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari
o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale
da parte del committente e' subordinato all'acquisizione,
da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del
committente stesso, in mancanza di nomina,
dell'attestazione di congruita'. Il versamento del saldo
finale, in assenza di esito positivo della verifica o di
previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del
direttore dei lavori o del committente, in mancanza di
nomina del direttore dei lavori.
...omissis...».
 
Art. 28-bis
Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 162 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2019, n. 304, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2024
nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 28-ter
Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei
dipendenti di Alitalia Societa' aerea italiana S.p.a. e Alitalia
Cityliner S.p.a.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le parole: « 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 milioni ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n.104 (Disposizioni urgenti a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici), pubblicata nella
Gazz. Uff. 10 agosto 2023, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti
di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e Alitalia
Cityliner Spa).
...omissis...
3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del
7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nel
periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da
garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per
cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante
dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle
mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde
contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai
lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui
al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei
limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione
integrativa di cui al primo periodo del presente comma e'
riconosciuta nei limiti di spesa di 24,2 milioni di euro
per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla
base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale e' incrementato di 24,2 milioni di
euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto
periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di
garantire la compensazione in termini di indebitamento
netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 34,6
milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
...omissis...".
 
Art. 29
Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla poverta'
educativa

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate e' autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma, nonche' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, gia' positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.
1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».
2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, e' autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma, nonche' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.
3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di eta' da zero a sei anni e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma, nonche' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.
4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » e' sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;
b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio
2023, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali).
...omissis...
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target
connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
del PNRR e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il
noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte
in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti
locali individuati per le esigenze relative alla
continuita' didattica negli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025.), convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2023, n. 112:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
- 1. La vigente dotazione organica del Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di due
posizioni dirigenziali di livello generale e di otto
posizioni dirigenziali amministrative di livello non
generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a
decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come
modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo
periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro
9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono
prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia
all'incarico, resta salva la possibilita' per le
istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di
istituto.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del
merito, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non
regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali
compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di
accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il
corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le
garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro
dell'istruzione e del merito,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,».
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono
inserite le seguenti: «nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario».»;
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»;
- Si riporta il comma 199 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»;
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di
istruzione). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli
incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico
gia' attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e
4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico
per i predetti incarichi sono a tempo determinato e
conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione
al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e
non oltre il 30 giugno 2026. In caso di rinuncia
all'incarico, e' possibile attingere alle graduatorie di
istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti
contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche
entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. Per le predette
finalita' le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il
personale amministrativo e tecnico a tempo determinato
effettivamente impegnato nella realizzazione degli
interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di
euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36
milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero
dell'istruzione e del merito, sulla base della
comunicazione preventiva delle scuole, provvede al
monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto
del limite di spesa e del raggiungimento del target finale.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti
della percentuale delle spese generali dell'investimento,
in misura comunque non superiore al 10 per cento del
correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.
1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto
amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il
corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del
personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al
comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1
del PNRR, ivi incluse quelle gia' trasferite alle
istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni
di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di
bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei
capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del
personale scolastico assunto con contratto a tempo
determinato fino al termine delle attivita' didattiche,
sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31
marzo 2024 inseriti nell'apposita funzione del sistema
informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da
parte delle istituzioni scolastiche, entro e non oltre il
20 maggio 2024.
1-ter. Dal 21 maggio al 5 giugno 2024, il Ministero
dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei
contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze i relativi dati
finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma
1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese
effettivamente sostenute per la copertura dei contratti
stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei
progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere
sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le
risorse per i contratti del personale amministrativo e
tecnico, e' accantonata e resa indisponibile, per l'anno
2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo
pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei
progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere
sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le
risorse per i contratti del personale amministrativo e
tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro
il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle
somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente
alle somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione
da parte delle istituzioni scolastiche.
2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo
29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».»;
 
Art. 30

Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati

1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita' di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Sostegno per il conseguimento degli
obiettivi del PNRR nelle grandi citta').
Omissis
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi
per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare
esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso
provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai
sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi
ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei
nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui
al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella
relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento
di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le
risorse di cui al primo periodo possono essere altresi'
utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il
finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori
progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura
attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo,
secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita'
di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di
erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
...omissis...»;
 
Art. 31

Misure per il potenziamento dell'attivita' di ricerca

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacita' di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilita', anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonche' di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialita' e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».
2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, le seguenti risorse:
a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita', limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorita' e gli obiettivi specifici del Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonche' eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.
3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Riferimenti normativi

- La delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48/2021 (Fondo
sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione risorse per la
costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno
- Delibera n. 48/2021) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 10
settembre 2021, n. 217.
- Il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 febbraio 2024 che istituisce la
piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa
(STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti
(UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523,
(UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 febbraio 2024, n. L.
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
 
Art. 32
Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di
contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio
abitativo

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Citta' metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonche' a promuovere la mobilita' « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Citta' medie sud 2021-2027 » nonche' le modalita' attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonche' agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticita' sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della poverta' educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.
2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilita' dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia),
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.:
"Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
...omissis...
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazz. Uff.
24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
 
Art. 33

Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitivita' territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:
a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
b) all'incremento del grado di capacita' della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonche' allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.
2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorita' II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonche' dei criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma.
3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilita' annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilita', delle infrastrutture, nonche' allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualita'.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. puo' essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante
"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione":
«Art. 11 (Piano strategico della ZES unica). - 1. Il
Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e
definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le
programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali
europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita'
ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica,
individuando, anche in modo differenziato per le regioni
che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da
rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari
per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli
destinati a favorire la riconversione industriale
finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di
attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata
agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a
rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi
dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10,
comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES
unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni
interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano,
altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle
imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia di cui all'articolo 10, comma 1, da adottare entro
il 31 luglio 2024, e' approvato il Piano strategico della
ZES unica. Il Piano strategico e' aggiornato secondo le
medesime modalita' di cui al primo periodo.
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in
coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico
della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti
delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone
franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di
cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle
Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni
competenti, ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo
di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi. E' ammessa la stipulazione di contratti
istituzionali di sviluppo per la realizzazione di
interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non
inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo
periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono
prevedere la realizzazione di interventi di valore
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
qualora si tratti di interventi complementari ad interventi
principali di valore unitario superiore alle citate soglie.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al
fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante
"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione":
«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica
amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro
per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro del
turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri
competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna
riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle
province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo
delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica,
costituita da rappresentanti designati delle
amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura
di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della
Cabina di regia e' approvato il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa. Per la
partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
«Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un
coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La
Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre
2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura, sulla base degli orientamenti della
Cabina di regia ZES, supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11;
b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di
regia ZES;
c) svolge compiti di coordinamento e attuazione
delle attivita' previste nel Piano strategico della ZES
unica;
c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza
almeno semestrale e sulla base degli indicatori di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti
dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli
incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di
verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia delle
misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei
risultati attesi come indicati nel Piano strategico della
ZES unica;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della
ZES unica;
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a promuovere
l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e garantire
la disponibilita' e l'accessibilita' al pubblico delle
informazioni rilevanti;
f) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a prevenire tentativi
di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata;
g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di
amministrazione procedente ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto
salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo
15;
h) assicura lo svolgimento delle attivita' di
comunicazione istituzionale e di pubblicita' della ZES
unica, mediante il portale web della ZES unica di cui
all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e'
composta da un contingente di tre unita' dirigenziali di
livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro
unita' dirigenziali di livello non generale e di sessanta
unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di
personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono
individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta
unita', anche tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e'
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la durata di esso, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Alla predetta Struttura e' assegnato un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete
un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del secondo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le
competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e'
individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono
trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni gia'
di titolarita' dei Commissari straordinari di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi
alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31
dicembre 2026, la Struttura di missione ZES puo' assumere
le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso,
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo
e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
3 e 6, la Struttura di missione ZES puo' avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA
S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del
2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi
dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei
Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano
automaticamente, ove non confermati nell'ambito del
contingente di unita' dirigenziali non generali assegnato
alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I
contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione
territoriale ai sensi del secondo periodo del comma
7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91
del 2017 alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano automaticamente alla data indicata nel
decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta
salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente
prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i Commissari straordinari
nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione
degli interventi di competenza e degli impegni finanziari
assunti nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono
sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche».
 
Art. 33-bis

Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitivita' dei territori interessati nonche' l'attrazione di nuovi investimenti, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'all'articolo 1, comma 1016,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"Art. 1 (Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa).
(omissis)
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni, destinati al
cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere
utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera,
con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge
n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli
interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata
alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di
realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze
piu valide ed urgenti in tema di trasporto.".
 
Art. 33-ter

Ulteriori disposizioni in materia di investimenti

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, e' riconosciuto:
a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilita' comunale;
c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 34

Programma nazionale cultura

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creativita' e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalita' sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonche' con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e' approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto « identita' », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identita' dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalita' sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creativita' in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realta' culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonche' dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante
"Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato" e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 1996, n. 161.
- La legge 11 novembre 2003, n. 310 recante
"Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche'
disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni
lirico-sinfoniche e attivita' culturali" e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 novembre 2003, n. 267.
 
Art. 35
Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della
legalita' e di banche dati

1. Al fine di rafforzare la legalita' nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorita' di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalita' 2021-2027 », e' qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorita' di gestione puo' sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.
2. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, sono altresi' qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorita' di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalita' 2021-2027 », nei seguenti ambiti:
a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
 
Art. 35-bis

Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuita' di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, e' autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacita' di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 12-quater,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n.164:
"Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo
sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per
il rilancio dell'economia).
...omissis...
12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di
congruita' economica, relativo agli atti di affidamento in
attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per
la prosecuzione degli interventi per il completamento e la
prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla
rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP
SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta
motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere
dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario
adotta ogni utile variante migliorativa richiesta
dall'Amministrazione in ragione della evoluzione
tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
disposte.".
- Si riporta il comma 899 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2022, n. 303, S.O.:
"899. Al fine di dare attuazione alla Strategia
nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di
rendere effettivo il relativo piano di implementazione,
sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:
a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale
di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad
integrazione delle risorse gia' assegnate a tale fine, gli
investimenti volti al conseguimento dell'autonomia
tecnologica in ambito digitale, nonche' l'innalzamento dei
livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi
nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per
l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110
milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro
annui dal 2026 al 2037;
b) Fondo per la gestione della cybersicurezza,
destinato a finanziare le attivita' di gestione operativa
dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50
milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2025.".
- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazz. Uff. 21
dicembre 2016, n. 297, S.O.:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.".
- Si riporta il comma 1072 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
"1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.".
- Per il testo dell'articolo 1, comma 95, della citata
legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 11.
 
Art. 36

Disposizioni in materia di soggetti attuatori

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attivita' di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n.
52, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Misure per il rafforzamento dell'attivita'
di supporto in favore degli enti locali). - 1. Al fine di
rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base
territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le
sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti
attuatori operanti nel medesimo territorio, nonche' di
migliorare l'attivita' di supporto in favore degli enti
territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo e'
istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal
prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano
di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli
interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla
cabina di coordinamento partecipano il Presidente della
provincia o il sindaco della citta' metropolitana o loro
delegati, un rappresentante della regione o della provincia
autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello
Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari
di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i
rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei
programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare
in ambito provinciale, di volta in volta interessati.
Possono essere chiamati a partecipare anche i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nonche' altri soggetti
pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al
presente comma esercita, altresi', i compiti di
monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma
1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante
del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima
cabina e' prevista solo in caso di criticita' rilevate
nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa
con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana
apposite linee guida per la predisposizione del piano di
azione, per il monitoraggio della sua attuazione e
l'eventuale adeguamento.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle attivita' di monitoraggio relative alla
missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR,
svolte dalle regioni e dalle province autonome.
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio
sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione
PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, nonche' alla Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini
dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12
ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione
di specifiche criticita' attuative rilevate in sede di
monitoraggio e suscettibili di compromettere il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la
Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR,
puo' proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo
2 del decreto-legge n. 77 del 2021 la costituzione di
specifici nuclei, composti da personale messo a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del
piano di azione, nonche' dal personale dei soggetti
incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione
dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo
10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Restano ferme le attivita' di collaborazione e
supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi
del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e
1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108.
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di
coordinamento di cui al comma 1 non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze
connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta
dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la
prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente
dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema
di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal
fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e' incrementato, per
l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari
a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per
la medesima annualita' ai sensi dell'articolo 21, comma 9,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
5-bis. Il contributo forfetario previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, puo' essere assegnato anche
all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e all'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di
Malta."
 
Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che e' corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che e' corrispondentemente ridotto;
c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 253 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026, pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2023, n. 303, S.O.:
"253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo
relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' autorizzata la spesa complessiva di 190
milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52):
"Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR).
...omissis...
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis,
pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni
di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per
l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027,
1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di
euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6
milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro
per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e
415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno
2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53
milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle
seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di
euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di
euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro
per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro
per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3
milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di
euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
8)
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di
euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di
euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di
euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di
euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni
di euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di
euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di
euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025
e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di
euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di
euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di
euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di
euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di
euro per l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero della salute, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026,
e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026,
656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme
indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono
essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione
della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della
pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui
saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per
l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno
2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per
l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669
euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno
2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno
2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669
euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305
euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e
17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per
l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 3.714.560 euro per
l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro
per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro
per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro
per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro
per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro
per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024,
2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di
euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024,
a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
in conto residui, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30
dicembre 2023, n. 213;
l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la
concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in
Italy che viene corrispondentemente ridotto;
l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di
infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del
made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;
l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno
2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse disponibili nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito della missione 29 "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni
e rimborsi di imposte", unita' di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente
riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro
23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni
2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro
15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026
ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni
2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
...omissis...".
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50:
"Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Al fine di favorire la
transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella
filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.".
 
Art. 37-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V° della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.