Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 maggio 2024, n. 94
Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4-bis che prevede che con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi specifiche caratteristiche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» e, in particolare, l'articolo 24 relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, n. 72, «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 225, «Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
Viste la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante «Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe» e la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 «Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni»;
Vista la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125, «Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio 1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363»;
Vista la direttiva del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti all'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 recante, gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 6 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 14548 del 10 aprile 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti, escluso l'eventuale interrimento. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto piu' elevato della struttura di ritenuta;
b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorita' idraulica competente;
c) «amministrazione concedente»: l'amministrazione competente al rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) «autorita' idraulica competente»: l'amministrazione preposta alla tutela dei corsi d'acqua, con compiti di polizia idraulica;
e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato figurativi e polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico;
f) «cassa in derivazione»: la cassa di espansione realizzata esternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;
g) «cassa di espansione»: l'opera idraulica per l'accumulo temporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;
h) «cassa in linea» o «cassa di valle»: la cassa di espansione realizzata tramite uno sbarramento in alveo;
i) «cassa mista»: la cassa di espansione costituita in parte in linea con sbarramento in alveo, in parte in derivazione;
l) «documento di protezione civile (DPC)»: il documento contenente le condizioni per l'attivazione delle «fasi di allerta» per le finalita' di protezione civile nei bacini in cui siano presenti dighe, redatto ed approvato secondo quanto disposto dall'Autorita' nazionale di protezione civile;
m) «esercizio limitato»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per motivi di ordine tecnico relativi a una riduzione del grado di sicurezza dell'opera;
n) «esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da quelli derivanti dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;
o) «esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;
p) «foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;
q) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato;
r) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;
s) «Direzione generale»: la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti;
t) «documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP)»: documento previsto dall'articolo 2, dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
u) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica o il soggetto richiedente la concessione o, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento e/o delle opere di derivazione;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata;
z) «impianti tecnologici»: impianti, a servizio degli sbarramenti, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
aa) «Ingegnere responsabile»: l'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto di ritenuta, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
bb) «interventi di manutenzione»: lavori e opere previste dal Piano di manutenzione o altri interventi diversi da quelli di cui alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio dell'impianto di ritenuta e delle opere di derivazione;
cc) «interventi di declassamento»: interventi di trasformazione dell'impianto di ritenuta che determinano il trasferimento delle competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome o agli enti territoriali da esse delegati;
dd) «interventi di dismissione»: interventi per privare in via definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza del sito;
ee) «interventi di ristrutturazione»: lavori e opere di trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali e declassamento, secondo la declaratoria recata dalle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»;
ff) «invaso»: l'insieme delle sponde, compreso il fondo del serbatoio e dell'acqua invasata;
gg) «norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
hh) «aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (NTC)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
ii) «opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta»: l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono direttamente alimentate da un invaso realizzato tramite uno sbarramento di ritenuta. Di seguito «Opere di derivazione»;
ll) «progetto di fattibilita' tecnico-economica (PFTE)»: progetto di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
mm) «progetto esecutivo (PE)»: progetto previsto dall'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
nn) «Responsabile tecnico»: il tecnico responsabile dell'esercizio in sicurezza delle opere di derivazione;
oo) «sbarramento»: la struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;
pp) «sponde del serbatoio»: il complesso dei pendii naturali o artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il serbatoio, nonche' dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le cui condizioni di stabilita' possano essere influenzate dall'invaso, ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalita' dell'invaso stesso;
qq) «volume di invaso»: la capacita' del serbatoio compresa tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte, escluso l'eventuale interrimento.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584:
«Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo
sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle
dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai
seguenti punti:
a) modalita' e termini per la presentazione dei
progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria
e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti
dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e
dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme
tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio
degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di
manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di
manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a
migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi
di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione,
alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle
opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di
ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e
delle opere di derivazione funzionalmente connesse
all'in-vaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza
e del controllo;
h) modalita' e termini per la presentazione di una
periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di
manutenzione delle opere;
i) termini e modalita' di coordinamento tra
procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a)
e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).»
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000 e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 22 dicembre 2000, n. L 327.
- Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1904, n. 234.
- Il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1920, n.
245.
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici) e' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 gennaio 1934, n. 5.
- Si riportano gli articoli 89, 90 e 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente
indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione
delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate
all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale
litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo
all'applicazione del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese
tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni
di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del
presente decreto legislativo; 71
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala
di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i),
del presente articolo che interessino piu' regioni sono
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo
Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di
programma per la definizione del bilancio idrico, le
funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente
articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le
regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti
il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo
sono esercitate in modo da garantire l'unitaria
considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino
idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e
suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni,
lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di
programma con i quali sono definite le appropriate
modalita', anche organizzative, di gestione.».
«Art. 90 (Attivita' private sostitutive di funzioni
amministrative). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse,
individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica
puo' essere sostituita da una dichiarazione del progettista
che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della
progettazione e della costruzione.».
«Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai
sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo
1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale
Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro
italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela
della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle
dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare
al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed
assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione,
anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la
composizione dei suoi organi74, all'interno dei quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25.
- Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi
dighe e di edifici istituzionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
- Si riporta l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173,
175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis)
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai
sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le
responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di
controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le
attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle
articolazioni amministrative individuate con il regolamento
di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato
regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Una quota degli introiti che
affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli
utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012,
pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro
3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello
Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale
di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia'
facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
6 della legge 1º agosto 2002, n. 16688.
(Omissis)
175. Il personale attualmente in servizio presso il
Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.».
- Si riporta l'articolo 43, commi da 7 a 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - (Omissis)
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012 417, in
ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione
degli organi di scarico e la conseguente necessita' e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012
e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma
8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione
del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a
presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2012 417, il piano di
manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012 417, gli elaborati di consistenza delle opere
di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate,
i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe
con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi
alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata».».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice
della protezione civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 2018, n. 17.
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di
seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in
sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con
analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi
sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il
profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e
le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresi i dati relativi al controllo strumentale dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla
classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera
anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la
consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati
relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti
all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5
regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due
sistemi.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di
derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le
autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del
demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o
detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o
all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
dati in proprio possesso per la redazione di un documento
identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP
genera un codice identificativo della singola opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in
maniera univoca l'opera medesima riportandone le
caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e
l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono
riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico,
realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di
programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione
dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui
all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP,
assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso
la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di
cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il
30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i
servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei
dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera
effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti
sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e
delle relative risorse economico-finanziarie assegnate
utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che
vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla
base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello
Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP,
per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella
BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella
Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato
open data, con le modalita' definite con il decreto
ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la
possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione,
segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che
a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza
sull'opera.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del
presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio
dello stato e del grado di efficienza delle opere
pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la
sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo
14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di
pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di
sicurezza delle opere, per agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la
determinazione del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
programmazione e del finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche,
alla struttura servente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite
modalita' idonee a consentire i citati lavori di
istruttoria.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a
decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi
dell'articolo 45.».
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, e' stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la
compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio
delle dighe di ritenuta.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed
il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico,
idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 marzo 2011, n. 72 (Regolamento di individuazione dei
termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio 2011, n. 118.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 novembre 2011, n. 225 (Regolamento di individuazione dei
termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
gennaio 2012, n. 16.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme
tecniche per le costruzioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, S.O. n. 8.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, pubblicato nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 20 novembre 2019, e' consultabile al seguente link:
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numer
o-430-del-08102019
- La circolare del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 (Disposizioni
attuative e integrative in materia di dighe) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1996, n. 56.
- La circolare del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 (Legge n. 584/1994.
Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
- La circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28
agosto 1986, n. 1125 (Modifiche ed integrazioni alle
precedenti circolari 9 febbraio1985, n. 1959 e 29 novembre
1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni
di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento
approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363), pubblicata
nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, e' consultabile al seguente link:
https://dgdighe.mit.gov.it:5001/$DatiCmsUtente/normativa/di
rettive_circolari/1986_Circ_Min_LLPP_28-08_n_1125.pdf

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 94 del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie):
«Art. 94. - Nel caso di alvei a sponde variabili od
incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra'
intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo
precedente, saranno determinate anche in caso di
contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.».
- Per l'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Approvazione testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici) si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici):
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - Il presente
decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli
impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione
dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra
ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare
tali impianti; 3
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.».
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 4, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in
materia di dighe), convertito con modificazioni dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584:
«7. Al fine di garantire l'azione di controllo
esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe
da parte della pubblica amministrazione, ogni
concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad
individuare, anche all'interno della propria struttura, un
ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle
opere e dell'esercizio dell'impianto.».
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto
dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con
particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici,
archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita'
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica
dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due
livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo
del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo
della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti devono predisporre. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato I.7 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni
per la redazione del documento di indirizzo della
progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o
dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i
requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
progettazione contiene anche il capitolato informativo.
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico
nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della
Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e
ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si
svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato
I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato
I.8 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore
di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della cultura,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le
opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal
predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in
funzione della specifica tipologia e dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso
di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della
procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di
cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto
di fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli
elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i
requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione
dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in
dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro
tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa
un livello di definizione degli oggetti rispondente a
quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del
progetto;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che
ha predisposto il progetto di fattibilita'
tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni
giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista
accetta senza riserve l'attivita' progettuale svolta in
precedenza.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i
livelli di progettazione, l'avvio della progettazione
esecutiva e' condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di
fattibilita' tecnico-economica. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini,
delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei
controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie
della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono
inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a
sopralluoghi, riguardanti le attivita' di predisposizione
del piano generale degli interventi del sistema accentrato
delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i
contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' affine a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori,
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato facendo riferimento ai prezzi
correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti che, in base alla natura e all'oggetto
dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli
regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei
prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In
sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato
I.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita' di allegato al codice. In mancanza di
prezzari aggiornati, il costo e' determinato facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per
determinare l'importo posto a base di gara, la stazione
appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di
gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal
comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono
scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta
ferma la possibilita' per l'operatore economico di
dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva
da una piu' efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura, commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione
dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono
utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da
porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima
applicazione del presente codice, l'allegato I.13 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.».
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in
materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584:
«1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe
di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza
o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000
di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
9.».
- Si riporta l'articolo 6, commi 4-bis e 4-quater,
della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano
dighe). - (Omissis)
4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite
dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli
sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri
impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
(Omissis)
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di
adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro
interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584:
«Art. 2. - (Omissis)
2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento
di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per
la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti
e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle
dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle
prescrizioni del predetto regolamento.
(Omissis).».
 
Art. 3

Compiti della Direzione generale

1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' dei concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui all'articolo 2, provvede:
a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilita' delle alternative progettuali;
b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilita' delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo 22;
i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonche' a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attivita' ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimita' del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui e' vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonche' ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.
2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facolta' della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessita' su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.
3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 7-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in
materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584:
«7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L.
25 novembre 1962, n. 1684, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica, realizzate antecedentemente
all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli
sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i
concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti
ai sensi della normativa sopra indicata.».
- Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi'
eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico,
anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il
progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. Per gli
invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri
ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto
delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei
corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione.».
 
Art. 4

Classi di attenzione delle dighe
e delle opere di derivazione

1. Al fine di individuare e disciplinare le attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito, nonche' del territorio di valle.
3. Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonche' della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito.
4. La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, puo' modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 5

Ingegnere responsabile

1. L'Ingegnere responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa) sovraintende alle attivita' del personale addetto al controllo della sicurezza dell'impianto di ritenuta, predispone la documentazione di cui all'articolo 18 e partecipa alle visite di vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi degli articoli 21 e 25.
2. In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di ritenuta, anche qualora l'evento non comporti l'attivazione delle procedure previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere responsabile adottano i provvedimenti necessari ad eliminare l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.
3. Ferma restando la propria responsabilita', il gestore, in caso di negligenza o inadempienza dell'Ingegnere responsabile nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato alla sua sostituzione.
 
Art. 6

Responsabile tecnico

1. Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il Responsabile tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn) e un suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante la costruzione delle opere di derivazione o di lavori per il loro rifacimento eccedenti l'ordinaria manutenzione, le funzioni del Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.
2. Il Responsabile tecnico sovraintende alle attivita' del personale addetto al controllo della sicurezza delle opere di derivazione e partecipa alle ispezioni della Direzione generale disposte ai sensi dell'articolo 37.
3. In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione, il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone immediata comunicazione alla Direzione generale e all'amministrazione concedente.
4. Ferma restando la sua responsabilita', il gestore, in caso di negligenza o inadempienza del Responsabile tecnico nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato alla sua sostituzione.
 
Art. 7

Progetto di fattibilita' tecnico-economica

1. Il PFTE dell'impianto di ritenuta e' oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell'ambito del procedimento concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l'opera e' associata.
2. Il PFTE e' redatto in conformita' ai contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:
a) piano della strumentazione di controllo e di misura delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;
c) studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti di cui all'articolo 9, comma 1, e gli elementi per l'attribuzione della classe di attenzione;
d) piano degli invasi dell'esercizio sperimentale che stabilisca le fasi di invaso e svaso con le relative tempistiche, contenente l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo i volumi disponibili.
3. La relazione geologica comprende lo studio geomorfologico dei versanti del serbatoio e gli studi di reperibilita' dei materiali da costruzione e d'individuazione delle cave di prestito. La relazione geotecnica e la relazione di calcolo di stabilita' comprendono lo studio delle caratteristiche dei materiali da costruzione, comprensivo del programma delle prove preliminari sui materiali e delle modalita' di posa in opera e di controllo durante la costruzione.
4. La relazione idrologica, la relazione geologica e le verifiche di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate con il livello di dettaglio necessario al rispetto delle NTD.
5. Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione d'acqua il gestore presenta il PFTE all'amministrazione concedente; la Direzione generale partecipa al procedimento concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere sullo studio idrologico della competente struttura di cui all'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Nel caso in cui il progetto abbia per oggetto impianti di ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua pubblica, il PFTE e' presentato nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'opera; la Direzione generale partecipa al procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo studio idrologico.
7. E' facolta' del gestore richiedere alla Direzione generale le proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici):
«Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e
utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle
opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle
acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e
presentate all'ufficio del genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa.
1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia
alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi'
trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
competenti che, entro il termine perentorio di quaranta
giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande
relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio
parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in
ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in
attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le
domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per
la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta
giorni dalla data di ricezione delle domande medesime.
Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna
pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede
entro i medesimi termini decorrenti dalla data della
nomina.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve
depositare, con la domanda, una somma pari ad un
quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore
a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in
tesoreria in conto entrate dello Stato.
L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione
della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi
legali delle province nel cui territorio ricadono le opere
di presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i
dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso
della derivazione.
L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
del regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del
magistrato alle acque per le province venete e di Mantova,
questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle
istanze prima della loro istruttoria.
Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una
domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime
delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con
suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o piu' domande
anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con
queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene
pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del
genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non
inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
il quale possono presentarsi le osservazioni e le
opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la
circoscrizione di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza
di istruttoria e' emessa dal ministro dei lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e'
estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
con la prima, se invece alcune furono accettate al di la'
dei termini relativi alla prima; per essere compatibili con
questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto
limitata a quelle che sono state presentate e accettate
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.):
«Art. 92 (Riordino di strutture). - (Omissis)
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed
incorporati nelle strutture operative regionali competenti
in materia.».
 
Art. 8

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo (PE) dell'impianto di ritenuta e' sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il PE e' redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comprende i documenti tecnici ivi previsti.
3. Il PE e' corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali.
4. Trascorsi dieci anni dalla verifica d'ottemperanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) senza che siano state avviate le procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione tecnica decade, fatta salva la concessione, su istanza del gestore, di specifiche proroghe da parte della Direzione generale.
5. In caso di sopravvenute modifiche della normativa tecnica (NTD e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ove non diversamente specificato, il gestore procede all'adeguamento del progetto.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti

1. Tra gli elaborati specialistici del PFTE di un impianto di ritenuta sono ricompresi:
a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio, delle onde di piena artificiali conseguenti all'ipotetico collasso dello sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di scarico, ivi compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il dettaglio e l'estensione sufficiente a consentire la redazione dei piani di emergenza;
b) lo studio di determinazione del valore e tempo di ritorno della massima portata transitabile lungo l'alveo a valle dello sbarramento ai fini della disciplina delle ordinarie manovre volontarie; lo studio deve individuare anche le sezioni maggiormente critiche per il deflusso delle portate scaricate;
c) lo studio di valutazione del rischio idraulico residuo al quale il territorio a valle dello sbarramento rimane soggetto dopo la costruzione dell'impianto di ritenuta, al fine di valutare il beneficio, in termini di difesa idraulica del territorio, conseguibile con la realizzazione dell'opera e gli effetti sui correlati piani di bacino; lo studio deve definire l'estensione delle aree inondabili a valle della diga, prima e dopo l'entrata in esercizio dell'impianto di ritenuta e indipendentemente dall'eventuale adozione di un piano di laminazione, per eventi di piena con tempi di ritorno coerenti con quelli adottati nei piani citati. Tale studio e' richiesto solo per le dighe di nuova costruzione.
2. Sugli studi di cui al comma 1 e' acquisito il parere dell'Autorita' idraulica per gli aspetti di competenza inerenti al rischio idraulico a valle della diga, ferma restando la competenza della Direzione generale per le valutazioni relative agli idrogrammi delle onde di piena artificiali in uscita dallo sbarramento di cui al comma 1, lettera a). A seguito degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), gli studi di cui al comma 1 sono trasmessi dalla Direzione generale:
a) alla Protezione civile della regione e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ubicazione dell'impianto di ritenuta per la pianificazione di emergenza;
b) all'Autorita' idraulica competente per territorio per la relativa validazione;
c) all'Autorita' di bacino distrettuale ovvero altra autorita' competente per l'eventuale aggiornamento della pianificazione per rischio idraulico;
d) all'amministrazione concedente.
3. La Direzione generale, in caso di modificazioni dello sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde di piena precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento degli studi di cui al comma 1, lettere a) e c).
 
Art. 10

Disposizioni per la costruzione e le prove
di qualificazione sui materiali

1. Con la verifica di ottemperanza e l'approvazione del PE, la Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalita' di esecuzione dell'opera, da inserire in una specifica ed autonoma sezione della parte tecnica del capitolato speciale di appalto o documento tecnico equivalente. Tali prescrizioni disciplinano tra l'altro:
a) accessi provvisori allo sbarramento e deviazione provvisoria del corso d'acqua, sentita l'Autorita' idraulica competente e l'amministrazione concedente;
b) indagini e prove sui terreni e/o ammassi rocciosi di fondazione;
c) materiali da costruzione e relative prove preliminari, di accettazione e di controllo, ivi compreso il laboratorio di cantiere;
d) osservazioni e misure per il controllo delle opere nel corso dei lavori, ivi comprese le misure idrologiche.
 
Art. 11

Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano di manutenzione prevede una dettagliata descrizione delle modalita' esecutive e della frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi di superficie e profondi, nonche' delle strutture, dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi. I documenti del piano di manutenzione degli organi di scarico devono essere conservati anche presso la casa di guardia.
2. Fermo restando quanto previsto dal progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di manutenzione contiene specifiche indicazioni relative al manuale d'uso e manutenzione ed al programma di manutenzione per gli organi di scarico e relativi impianti, nonche' per la strumentazione di controllo dell'impianto di ritenuta. Il progetto di gestione dell'invaso di cui al citato articolo 114 assume anche le funzioni del piano di manutenzione relativamente alla gestione dell'interrimento del serbatoio.
3. Il piano di cui al presente articolo e' aggiornato prima dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta e successivamente almeno con la periodicita' decennale.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 27 dell'allegato I.7 (Contenuti
minimi del quadro esigenziale, del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali, del documento
di indirizzo della progettazione, del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo)
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 27 (Piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti). - 1. Il piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti e' il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi, l'attivita' di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di
mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche
di qualita', l'efficienza e il valore economico. In
allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure
volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera,
stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi
dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in
relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano
state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione
dell'amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell'opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu'
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene, e in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche,
geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del
codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra
indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i
seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie,
riprendendo le voci del computo metrico estimativo e
definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo
programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve
quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo
di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del
manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la
predisposizione di database per la verifica e
l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l'attivazione dei controlli sistematici
(sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le
modalita' di controllo sul permanere del rischio di
disponibilita' in capo all'operatore economico;
d) la tracciabilita' degli interventi di rimpiazzo
effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale
equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano
di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli
informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita'
di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti,
anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto
2022.».
- Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si veda nelle
note all'articolo 3.
 
Art. 12

Varianti in corso d'opera

1. Il gestore trasmette alla Direzione generale il progetto di variante in corso d'opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a rappresentare la necessita' di apportare le modifiche al progetto approvato e l'idoneita' delle soluzioni individuate a superare le criticita' emerse in fase di costruzione.
2. Le varianti che incidono sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di ritenuta sono soggette alla preventiva approvazione tecnica della Direzione generale, secondo le disposizioni relative all'approvazione del PE e sono soggette ad autorizzazione dell'amministrazione concedente o notifica secondo la normativa regionale.
 
Art. 13

Progetto di intervento su opere esistenti

1. Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneita' delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende:
a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;
b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle diverse situazioni transitorie;
c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel corso dei lavori che successivamente.
2. Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono realizzati secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali, il progetto puo' essere riferito alle sole parti o elementi interessati per documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;
b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti, almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove costruzioni, documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le restanti parti;
c) nel caso di interventi di adeguamento, il progetto documenta il raggiungimento dei livelli di sicurezza e funzionalita' previsti dalle norme (NTD e NTC).
3. Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi di regolazione e chiusura degli scarichi, la relativa manutenzione, integrazione o sostituzione deve aver luogo in conformita' alla normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di preservare la funzionalita' e durabilita' delle opere di scarico, e' facolta' della Direzione generale prescrivere la realizzazione di uno specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso ecologico o del deflusso minimo vitale.
4. Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE e all'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale, secondo le modalita' previste per i progetti di nuova costruzione. Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o gli interventi locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Direzione generale.
5. Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3 e 4 sono preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai sensi della normativa regionale vigente.
6. Nel procedimento tecnico-amministrativo di declassamento, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio del parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). L'approvazione in linea tecnica del progetto di declassamento spetta all'amministrazione competente per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo con l'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza della diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori di declassamento puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di declassamento, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa con la conclusione dei lavori.
7. Nel procedimento tecnico-amministrativo di dismissione, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio di parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) e l'Autorita' idraulica per l'autorizzazione idraulica. Previo accordo con l'amministrazione concedente e con l'Autorita' idraulica, la sorveglianza sui lavori di dismissione puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di dismissione, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale, si completa con la conclusione dei lavori.
8. La condizione temporanea di serbatoio con scarichi permanentemente aperti non costituisce dismissione dell'opera, comporta l'applicazione del titolo II capo IV del presente regolamento ed e' disciplinata da specifico FCEM di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Direzione dei lavori

1. Il Direttore dei lavori svolge le attivita', i compiti e le funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e puo' assumere le funzioni di Ingegnere responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di ritenuta per tutta la durata dei lavori.
2. Il gestore trasmette alla Direzione generale le relazioni tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore dei lavori, nonche' sui risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
3. Il gestore, al completamento dei lavori di costruzione dell'opera, trasmette alla Direzione generale e all'amministrazione concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando i disegni di consistenza e le valutazioni sull'accettabilita' di prodotti, materiali e lavorazioni, sottoscritti dal Direttore dei lavori.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Autorizzazioni all'inizio dei lavori
di costruzione dello sbarramento

1. Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i materiali da impiegare nella costruzione dell'impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma di cui all'articolo 7, comma 3, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali a quelle indicate nel progetto approvato.
2. La richiesta del gestore di autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e' corredata da una relazione tecnica del Direttore dei lavori che riporti i risultati delle prove eseguite e che dia evidenza della loro rispondenza al progetto approvato, nonche' da un rilievo dei piani di fondazione e delle loro caratteristiche geomeccaniche.
3. La Direzione generale effettua sopralluoghi per accertamenti sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza e la congruenza con i dati di progetto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi su dighe esistenti.
5. Fermo restando gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, la Direzione generale, a seguito della positiva verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia, anche per fasi parziali, l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento.
6. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto di ritenuta o di interventi su un impianto esistente, laddove necessario, la Direzione generale predispone o aggiorna il DPC ai sensi della normativa vigente.
7. L'autorizzazione tecnica di cui al comma 5 e' trasmessa all'amministrazione concedente.
 
Art. 16

Controlli e vigilanza sulla costruzione

1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull'esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali.
2. La Direzione generale, per gli interventi di maggiore complessita', puo' nominare un assistente della Direzione generale, incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della Direzione generale effettua periodici sopralluoghi ai lavori, redigendo rapporti tecnici.
3. Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco degli assistenti della Direzione generale al quale possono iscriversi i professionisti in possesso di specifici requisiti. Con provvedimento della medesima Direzione generale sono stabiliti le modalita' e i requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina di affidamento degli incarichi, le modalita' di espletamento dell'incarico, l'entita' del compenso, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Presso il cantiere deve essere installato a cura del gestore, qualora previsto dal capitolato speciale d'appalto, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali e sui terreni, la cui attrezzatura e' definita nel capitolato stesso. E' facolta' della Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali controlli aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'articolo 22. Nel laboratorio di cantiere sono eseguite le prove previste dal capitolato, i cui risultati devono essere convalidati da periodici controlli svolti presso laboratori autorizzati.
5. La Direzione generale, qualora accerti che le modalita' esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto e alle relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto delle NTD, dispone la sospensione dei lavori e, qualora le parti gia' realizzate possano ammalorarsi o subire danneggiamenti ovvero arrecare pericolo ai territori a valle, prescrive al gestore la progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio, ivi compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.
6. L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei lavori, ovvero alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere di presidio e' segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e alle autorita' di protezione civile territorialmente competenti, nonche' all'amministrazione concedente.
7. Per gli interventi su opere esistenti la Direzione generale in sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni fra quelle del presente articolo trovano applicazione in funzione della rilevanza dei lavori.
8. Le spese e i compensi per le specifiche attivita' dell'assistente di cui al comma 2 sono a valere sui contributi di legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalita' previste da apposito provvedimento della Direzione generale.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Azioni del gestore nella fase di allerta

1. Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel «Documento di protezione civile» (DPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb). Tale documento, per i nuovi impianti di ritenuta, e' redatto ed approvato prima dell'avvio di lavori che possono comportare la formazione di invasi, anche a carattere transitorio, ed e' aggiornato in relazione all'avanzamento dei lavori.
 
Art. 18

Osservazioni e misure

1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalita' e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM.
2. Nei documenti di cui al comma 1 puo' essere prevista l'automazione di misure strumentali e l'eventuale trasmissione a distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici, devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione piu' alte, ubicate in territori a piu' elevato grado di sismicita', la Direzione generale puo' richiedere il monitoraggio accelerometrico. Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a disposizione delle Autorita' di protezione civile dei dati di monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la Direzione generale promuove, altresi', il monitoraggio idro-meteo-grafico utile alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.
3. Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1, trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione e' corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
4. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove, eseguite secondo quanto previsto dal comma 1 e conservarli in un «Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel Registro delle osservazioni, sono riportati:
a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1;
b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate;
c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti;
d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle eventuali anomalie che si fossero manifestate.
5. Nella casa di guardia e' conservato altresi' un «Registro delle manovre degli organi di scarico», nel quale sono riportate tutte le movimentazioni degli organi di scarico presidiati con paratoie e, in particolare:
a) la scansione temporale degli eventi di piena idonea a ricostruire gli stessi in termini di portate affluenti al serbatoio e scaricate;
b) le variazioni del livello d'invaso;
c) il grado di apertura di ciascuna luce di efflusso;
d) le portate scaricate per ogni singolo organo di scarico e derivazione.
6. Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale, con modalita' tali da preservarne l'integrita' e il valore probatorio.
7. In caso di incidente, nonche' a seguito di eventi di piena o sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di evento e' trasmesso alla Direzione generale ed e' allegato al Registro delle osservazioni.
8. Il gestore e' tenuto alla verifica periodica del corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti in conformita' a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
 
Art. 19

Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio sperimentale

1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore e dell'Ingegnere responsabile per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio sperimentale e, in particolare:
a) gli adempimenti per accertare le condizioni di sicurezza e manutenzione dell'impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di malfunzionamento degli organi di scarico o della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonche' in caso di eventi sismici o di piena;
b) le modalita' della sorveglianza dell'impianto;
c) il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo e misura, nonche' il tipo e le frequenze delle misure delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
d) i sistemi di segnalazione di pericolo, di illuminazione, di sicurezza degli accessi e di allarme antintrusione;
e) il valore della massima portata contenuta in alveo a valle dello sbarramento; le mappe delle aree allagabili per l'apertura volontaria degli scarichi e tutte le informazioni necessarie per garantire la gestione degli scarichi stessi in sicurezza;
f) l'obbligo di manutenzione delle apparecchiature e dispositivi di cui ai punti precedenti;
g) l'obbligo di non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio del serbatoio, il valore della massima portata di cui al punto e), tenendo conto anche della preesistenza di eventuali deflussi in alveo; tale obbligo non opera in relazione agli eventi che comportano le attivazioni delle fasi di allerta del DPC.
2. Il FCS contiene altresi':
a) il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il corrispondente piano facente parte del PFTE, dove e' anche evidenziata la possibilita' di utilizzazione dei volumi invasati e disponibili durante l'esercizio sperimentale, fissandone eventuali limiti;
b) il piano di ubicazione dei «cartelli monitori» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), che il gestore deve installare, prima dell'inizio degli invasi sperimentali, lungo gli alvei a valle degli sbarramenti e nei luoghi di accesso e per l'estensione dell'asta fluviale significativamente interessata dalla propagazione dell'onda di piena artificiale per apertura degli scarichi regolati;
c) l'ubicazione, in prossimita' dello sbarramento o comunque ove ritenuto necessario, dei dispositivi di segnalazione acustica che il gestore e' tenuto ad installare;
d) l'ubicazione, il tipo e le modalita' di esercizio della strumentazione per il rilevamento delle misure idrologico-idrauliche che il gestore e' tenuto ad eseguire e trasmettere alla Direzione generale e alle Regioni e Province autonome;
e) gli estremi di approvazione del Progetto di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti sulla base delle informazioni fornite dal gestore, sono approvati dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore e sono trasmessi all'amministrazione concedente prima dell'inizio degli invasi sperimentali.

Note all'art. 19:
- Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si veda nelle
note all'articolo 3.
 
Art. 20

Autorizzazione all'esercizio sperimentale

1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, puo' avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere responsabile, sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.
2. Per gli interventi di ristrutturazione di dighe esistenti la Direzione generale puo' disporre l'esercizio sperimentale secondo le procedure di cui al presente articolo.
3. La Direzione generale, verificata la documentazione tecnica di cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22, previa notifica al gestore del FCS e del DPC, autorizza l'inizio dell'esercizio sperimentale indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti e l'amministrazione concedente.
4. I successivi incrementi di quota di invaso previsti nel programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte autorizzazioni, da rilasciare sulla base del comportamento dell'opera sperimentato, previa acquisizione di parere della commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22. Il raggiungimento della quota massima di regolazione puo' essere autorizzato per la prima volta solo ai fini del completamento della sperimentazione e del collaudo tecnico speciale. Detta quota massima deve essere mantenuta per un periodo coerente con quello indicato nel programma degli invasi sperimentali. Il collaudo deve essere conseguito nei sei mesi successivi al completamento degli invasi sperimentali, salvo concessione di proroga da parte della Direzione generale su motivata richiesta della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22.
5. La Direzione generale, in caso di manifestazioni anomale rispetto alle previsioni progettuali relative all'impianto di ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni del presente regolamento, puo' revocare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale o modificare la quota autorizzata, sentita la Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, nonche' l'amministrazione concedente.
6. Per le dighe a prevalente utilizzo per fini di laminazione il programma degli invasi sperimentali deve tenere conto del regime idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.
 
Art. 21

Visite di vigilanza periodiche

1. A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS, nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Le visite sono svolte con le modalita' definite all'articolo 25.
 
Art. 22

Collaudo tecnico speciale

1. Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalita' di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalita' di un collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.
2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonche' per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su opere esistenti da cui derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento.
3. Il collaudo tecnico speciale e' effettuato sulla base dei dati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione, delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l'esercizio sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di regolazione e comprende altresi' la valutazione sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni rilevanti ai fini della sicurezza.
4. Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare, sentito ove possibile il collaudatore statico, il persistere delle condizioni di sicurezza e, in particolare, la regolarita' del comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle opere sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso.
5. La Commissione di collaudo tecnico speciale e' composta da non piu' di tre componenti, di comprovata qualificazione tecnica in relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla Direzione generale tra i dipendenti tecnici di amministrazioni pubbliche con comprovata esperienza in materia di dighe, di cui almeno uno in servizio presso la Direzione generale.
6. La Commissione e' nominata prima dell'inizio dei lavori e informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni e sulle osservazioni eseguite.
7. La Direzione generale trasmette alla Commissione copia del progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle relazioni tecniche di cui all'articolo 14 comma 2 e la relazione conclusiva dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, nonche' la documentazione di consistenza di cui all'articolo 14, comma 3. La Commissione ha facolta' di chiedere al gestore i documenti o le prove necessarie per l'espletamento dell'incarico.
8. Prima dell'avvio degli invasi sperimentali la Commissione di collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS.
9. La Commissione certifica l'avvenuto collaudo dell'impianto di ritenuta e lo stato di esercibilita' ordinaria, in funzione della tutela della pubblica incolumita' e, a tal fine:
a) verifica la conformita' delle opere al progetto approvato in linea tecnica e alle eventuali varianti e la completezza dei disegni di consistenza dell'impianto di ritenuta compresa la strumentazione di controllo;
b) valuta i risultati delle indagini e delle prove effettuate in corso d'opera sui terreni di fondazione e di sponda e sui materiali impiegati per la costruzione;
c) tiene conto dell'esito dell'attivita' di vigilanza svolta dalla Direzione generale e i rapporti tecnici dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, i rapporti del Direttore dei lavori e le asseverazioni dell'Ingegnere responsabile;
d) valuta le risultanze degli invasi sperimentali e la conformita' del comportamento delle opere e delle sponde alle ipotesi di progetto, tenuto conto delle indagini, delle misure e delle osservazioni disponibili e degli eventi straordinari occorsi, quali, a titolo esemplificativo, terremoti e piene;
e) verifica il regolare funzionamento degli organi di scarico, del sistema di monitoraggio e degli impianti, nonche' la agibilita' delle vie di accesso, in conformita' a quanto previsto dal FCS;
f) acquisisce nei casi previsti il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
g) acquisisce il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove gia' oggetto di distinto procedimento;
h) acquisisce le certificazioni degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;
i) esprime parere sullo schema del FCEM.
10. La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli atti di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La Direzione generale approva gli atti di collaudo previa verifica della regolarita' formale dell'operato della Commissione, della completezza degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi espressi. Copia degli atti di collaudo e' trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.
11. In caso di motivati impedimenti al completamento del programma degli invasi sperimentali, la Commissione di collaudo tecnico speciale comunica alla Direzione generale l'impossibilita' di concludere le operazioni di collaudo dell'impianto di ritenuta, indicando eventuali interventi necessari per procedere al collaudo delle opere e la quota massima di invaso raggiungibile in sicurezza in assenza di detti interventi. In tal caso l'atto di collaudo e' emesso con limitazione del massimo invaso ed e' approvato dalla Direzione generale che dispone contestualmente l'entrata in esercizio limitato dell'impianto di ritenuta stabilendo:
a) un termine di validita' del certificato di collaudo entro il quale il gestore deve provvedere a realizzare gli interventi necessari alla collaudabilita' dell'opera per l'esercizio ordinario;
b) la quota massima di regolazione, compatibile con la sicurezza delle opere nel periodo di validita' del collaudo tecnico speciale.
12. Decorsi i termini di validita' del certificato di collaudo senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di ritenuta e' posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i seguiti di competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo per l'esercizio alle quote di progetto sulla base di un nuovo programma di invasi sperimentali.
13. Le spese per il collaudo e per i compensi spettanti ai componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto e sono a carico del gestore.
 
Art. 23

Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione

1. Il gestore e' obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.
2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonche' gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed e' aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.
3. Il FCEM e' approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
4. La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.
5. Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi all'amministrazione concedente.
 
Art. 24

Accessibilita', guardiania e sorveglianza

1. Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la ispezionabilita', l'opera deve essere accessibile con strada carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad intervenire tempestivamente.
2. Lo sbarramento e' sorvegliato con continuita' dal gestore, mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di emergenza.
3. In funzione della classe di attenzione dell'impianto di ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alle opere, del comportamento pregresso in esercizio, del sistema di monitoraggio e della propria struttura tecnico-organizzativa, il gestore puo' proporre alla Direzione generale modalita' di guardiania e sorveglianza alternative rispetto a quanto previsto al comma 2, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) sistemi di monitoraggio a distanza;
b) sistemi di presidio a distanza in continuo e sistemi anti-intrusione;
c) procedure di ispezione periodica da parte di personale tecnico specializzato anche in funzione del raggiungimento delle soglie di attenzione e di allarme;
d) definizione di procedure che garantiscano l'accesso alla diga e agli organi di manovra delle opere di scarico in qualunque situazione meteorologica;
e) definizione di procedure che garantiscano la presenza di personale in sito in caso di sequenze sismiche e di allerte meteo di elevata criticita';
f) livello d'invaso.
4. La Direzione generale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3, puo' autorizzare differenti modalita' di sorveglianza e guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione anche nel FCEM. Per i casi in cui il personale di guardiania e' autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guardia, questa deve comunque essere sempre manutenuta dal gestore e devono essere installati idonei sistemi antintrusione a protezione dell'impianto. Devono inoltre essere garantiti l'accesso e la permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM.
5. Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal FCEM, deve comunque essere assicurata la presenza continua del personale presso la casa di guardia.
6. Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e di presa ed ai cunicoli di ispezione devono essere manutenuti agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione e, se necessario, di aerazione forzata.
7. Per particolari condizioni previste nel progetto approvato l'impianto di ritenuta puo' essere privo di casa di guardia, ferma restando la necessita' di garantire comunque la presenza di locali funzionali alle attivita' di sorveglianza.
 
Art. 25

Vigilanza sulle opere e sulle sponde
e verifiche periodiche

1. A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica altresi':
a) la sicura agibilita' degli accessi;
b) l'efficienza della strumentazione di controllo e misura con verifiche anche a campione;
c) l'efficienza delle opere di scarico tramite manovre di controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;
d) la funzionalita' dell'impianto d'illuminazione, del sistema di allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia alternative o di riserva, del sistema antintrusione;
e) la corretta tenuta dei registri di cui all'articolo 18 mediante verifiche a campione;
f) la coerenza delle misure acquisite, a campione, durante l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all'articolo 18, comma 3.
2. La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. E' comunque assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei medesimi criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui al comma 5, la Direzione generale puo' altresi' stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle condizioni di sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.
3. La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile e' trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.
4. Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza e' segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.
5. Il gestore con mezzi a proprio carico procede all'ispezione diretta delle parti normalmente sommerse almeno ogni dieci anni, dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa svolgendo attivita' ispettiva. Quando particolari esigenze gestionali, collegate alla prioritaria necessita' di garantire la disponibilita' continua della risorsa idrica, attestate dall'amministrazione competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione delle parti sommerse e' svolta con altri mezzi.
 
Art. 26

Provvedimenti di urgenza

1. Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumita'.
2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).
 
Art. 27

Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione

1. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale, l'impianto puo' essere posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale trasmesso al gestore. In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorita' idraulica competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
 
Art. 28

Altre disposizioni relative alla sicurezza

1. La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.
2. Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD e NTC) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.
3. Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacita' degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorita' idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.
 
Art. 29

Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalita' di laminazione delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate all'Autorita' idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque o ad altre amministrazioni pubbliche, puo' essere stipulato un accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni interessate, per la definizione delle procedure per l'espletamento dell'attivita' di controllo e la relativa vigilanza anche al fine di prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV e anche tenuto conto delle classi di attenzione delle opere. Per tali serbatoi il FCS e il FCEM sono approvati dalla Direzione generale di intesa con l'Autorita' idraulica e definiscono le attivita' che l'amministrazione che gestisce l'opera e' tenuta a svolgere anche nell'ambito del servizio di polizia idraulica, le modalita' con cui la Direzione generale vigila sulle attivita' del gestore nonche' i particolari controlli da effettuarsi nel corso degli eventi di piena in relazione alle particolari funzioni previste.
2. La Direzione generale, in relazione a specifiche caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso e per gli aspetti relativi alla sicurezza degli stessi puo':
a) prescrivere, sentito il gestore e l'amministrazione concedente, particolari condizioni e limitazioni all'esercizio di attivita' di navigazione, di fruizione turistica o di attivita' economiche da svolgersi nell'invaso;
b) assoggettare a preventiva autorizzazione tecnica la realizzazione di progetti di infrastrutture che interferiscono con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o che prevedano la realizzazione nell'invaso di opere fisse o galleggianti.
3. Le attivita' e i progetti di cui al comma 2 sono notificati dal proponente delle attivita' alla Direzione generale, all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica di cui al precedente periodo non si effettua per le attivita' da svolgersi nei laghi naturali regolati e nei corsi d'acqua sbarrati da traverse fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero interferire con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o pregiudicare la sicurezza dell'attivita' stessa.
 
Art. 30

Progettazione delle opere e categorie di intervento

1. Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti e' oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate.
2. Il PFTE contiene, oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
a) lo schema dei dispositivi di sicurezza e delle azioni di protezione e/o prevenzione;
b) lo studio delle perturbazioni conseguenti a manovre degli organi di intercettazione e regolazione e il piano dei dispositivi di protezione previsti e le relative ridondanze;
c) lo studio degli scenari conseguenti al collasso delle opere o alla perdita di tenuta idraulica ed elementi utili per l'attribuzione della classe di attenzione.
3. Il PE contiene oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e agli elaborati progettuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c):
a) il piano delle attivita' di controllo;
b) il progetto della strumentazione di controllo.
4. Il parere sul PFTE puo' essere condizionato all'osservanza di prescrizioni da ottemperare in sede di PE. La verifica di ottemperanza e l'approvazione tecnica del PE autorizzano l'esecuzione delle opere per quanto di competenza della Direzione generale.
5. L'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione avviene nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione condotto dall'amministrazione concedente.
6. Per interventi non previsti nel piano di manutenzione di cui all'articolo 31 e che non modificano in modo sostanziale le opere ai fini della sicurezza, il gestore, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, ne da' comunicazione, corredata dal progetto degli interventi, alla Direzione generale e all'amministrazione concedente per quanto di competenza. Per gli interventi di somma urgenza, il gestore trasmette tempestivamente ai medesimi soggetti una comunicazione e una relazione descrittiva corredata da elaborati grafici.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 31

Piano di manutenzione delle opere di derivazione

1. Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, predisposto con le finalita' di conservare nel tempo la sicurezza, la funzionalita' e l'efficienza delle opere di derivazione, e' redatto in funzione delle diverse classi di attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma operativo che, per ogni anno di vigenza, indica gli interventi da eseguire e le finestre temporali di esecuzione. Il programma operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il gestore, e' definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo necessita'.

Note all'art. 31:
- Per l'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 32

Norme generali per l'esecuzione dei lavori

1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'inizio dei lavori e' comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la necessita' di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente. Ogni tre mesi il gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica riepilogativa, redatta dal Direttore dei lavori sulla base del giornale dei lavori o documento equivalente, da cui risulta lo sviluppo dei lavori e le fasi significative, nonche' i risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
2. Eventuali varianti in corso d'opera al progetto approvato, qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalita' delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione della Direzione generale e sono trasmesse all'amministrazione concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.
3. A conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori redige la «Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il collaudo statico ove previsto, puo' disporre, in accordo con il Responsabile tecnico, l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La relazione di cui al primo periodo e' corredata dallo stato di consistenza delle opere realizzate ed e' integrata, per quanto necessario, da specifici aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione di cui all'articolo 31.
4. Per gli interventi non soggetti ad approvazione tecnica, il gestore trasmette alla Direzione generale ed all'amministrazione concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei lavori e il certificato di collaudo statico ove previsto.
 
Art. 33

Accertamento tecnico e autorizzazione
all'esercizio definitivo

1. Ferma restando la competenza dell'amministrazione concedente per il collaudo della derivazione ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di cui all'articolo 30, comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della Direzione generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione generale l'ultimazione dei lavori e l'entrata in esercizio provvisorio delle opere ed invia la Relazione a opere ultimate di cui all'articolo 32, comma 3. L'accertamento tecnico verifica la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato, il comportamento delle opere in esercizio provvisorio e acquisisce inoltre:
a) il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove gia' oggetto di distinto procedimento;
b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nei casi previsti;
c) le certificazioni di cui alle norme tecniche sulle tubazioni e quelle degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici.
2. In caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, la Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all'articolo 35, autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita'.
3. Copia dell'accertamento tecnico e' trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 24 del regio decreto 14 agosto
1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche):
«Art. 24. - Ultimati i lavori, il concessionario ne
da' avviso all'ufficio del Genio civile, il quale procede
alla visita delle opere, e trovandole conformi alle
condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte,
trasmette il certificato di collaudo al ministero dei
lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di
collaudo, il Genio civile ne rilascia copia al
concessionario.».
 
Art. 34

Relazione asseverata delle opere di derivazione

1. Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumita', ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.
2. La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumita', prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.
3. L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui al comma 2 e' segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.
 
Art. 35

Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione
delle opere di derivazione

1. Il Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica incolumita'. A seguito dell'accertamento tecnico di cui all'articolo 33, il FCEMD e' approvato dalla Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente e notificato al gestore ai fini dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.
2. Il FCEMD, in particolare, contiene:
a) la descrizione delle opere di derivazione con l'indicazione degli elementi che le compongono e delle relative caratteristiche, prestazioni e classi di attenzione;
b) la descrizione degli eventuali dispositivi di sicurezza e delle azioni di protezione e/o prevenzione;
c) la descrizione e ubicazione degli accessi alle opere;
d) la descrizione e ubicazione della strumentazione di controllo, qualora prevista, con le relative frequenze di misura;
e) il piano di manutenzione in forma sintetica;
f) l'elenco della documentazione da conservare in apposito locale individuato nel FCEMD;
g) le informazioni periodiche da fornire alla Direzione generale.
3. Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e il Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di intervento degli organi di intercettazione di emergenza, di malfunzionamento della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonche' in caso di eventi sismici.
 
Art. 36

Registro eventi e misure delle opere di derivazione

1. Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, e' tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure e' reso disponibile alla Direzione generale.
2. Il Registro di cui al comma 1 puo' essere redatto in forma digitale, prevedendo una archiviazione con modalita' tali da garantire valore probatorio allo stesso.
3. Copia del Registro di cui al comma 1 e' trasmessa dal gestore alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.
 
Art. 37

Ispezioni delle opere di derivazione

1. La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con classe di attenzione piu' elevata la cadenza non potra' essere superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione piu' bassa potra' essere sufficiente l'acquisizione della relazione asseverata di cui all'articolo 34. La Direzione generale puo', altresi', stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione piu' elevate. Le visite ispettive accertano lo stato manutentivo e la funzionalita' delle opere, nonche' l'osservanza da parte del gestore del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.
2. Al fine di ridurre le possibili interferenze tra attivita' ispettiva della Direzione generale e l'esercizio ordinario delle opere di derivazione, il gestore comunica i periodi programmati di fuori esercizio delle opere, con preavviso non inferiore a trenta giorni.
3. A seguito del verificarsi di anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza delle opere di derivazione, la Direzione generale procede ad ispezione straordinaria d'ufficio, previa comunicazione al gestore.
4. Alla visita ispettiva, che puo' avere ad oggetto anche piu' elementi tecnici, e' tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che sottoscrive il relativo verbale.
5. La Direzione generale, sulla base dei risultati della visita ispettiva, puo' prescrivere specifici adempimenti, ovvero l'esecuzione di misure, interventi e prove tecniche, stabilendo la relativa tempistica per l'esecuzione.
6. Le opere di derivazione possono essere poste fuori esercizio, con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore, in caso di inadempimento delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale a seguito dell'attivita' ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione concedente e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura.
 
Art. 38

Disposizioni per le dighe

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un criterio di priorita' che tenga conto della classe di attenzione di cui all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.
2. Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ove redatto, nonche' gli incarichi e le funzioni degli assistenti governativi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, ove nominati.
3. Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), di durata complessiva non superiore a cinque anni.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute a concludere le loro attivita', ricorrendone le condizioni, entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione delle opere.
5. In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 12.
6. Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate le modalita' di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere stesse.

Note all'art. 38:
- Si riportano gli articoli 6 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
(Approvazione del regolamento per la compilazione dei
progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta):
«Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di
condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata
l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al
progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi
allo sbarramento durante la costruzione e il successivo
esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua
durante i lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le
modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per
l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della
fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei
materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali
questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia
nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso
laboratori specializzati, con indicazione del numero e
della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo
dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il
controllo del comportamento dello sharramento, con
indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre
nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del
richiedente la concessione o concessionario, e il controllo
dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con
i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del
richiedente la concessione o concessionario, e per le
segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine
di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero
eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la
sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla
Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per
la firma da parte del richiedente la concessione o
concessionario e per il successivo perfezionamento
amministrativo.».
«Art. 11 (Assistenza governativa). - Non appena
iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio
civile da' immediato avviso al Servizio dighe comunicando
il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di
accertare l'osservanza del presente regolamento e delle
prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere
effettuera' periodicamente visite ai lavori, redigendo per
ogni visita un rapporto, del quale sara' trasmessa copia al
Servizio dighe.
Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere,
nominato dall'ufficio del Genio civile, provvedera' al
controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle
buone norme costruttive.
L'assistente raggiungera' il cantiere prima
dell'inizio dei lavori e restera' poi permanentemente sul
posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo
svolgimento dei lavori stessi, nonche' sui risultati delle
prove di cantiere. Dei suoi rapporti sara' inviata copia al
Servizio dighe.
Le spese per l'assistente governativo saranno a
totale carico del richiedente la concessione o
concessionario.».
 
Art. 39

Disposizioni per le opere di derivazione

1. Per le opere di derivazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle more dell'approvazione del FCEMD, il gestore, ai fini della prosecuzione dell'esercizio delle opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi:
a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto;
b) il certificato di collaudo di cui all'articolo 24 del regio decreto 4 agosto 1920, n. 1285, se emesso, e una relazione asseverata, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno a firma del Responsabile tecnico, attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza, sulla base dei controlli eseguiti e degli esiti riscontrati.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza, qualora non abbia gia' provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale redige ed approva il FCEMD.
4. In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e puo' disporre la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.

Note all'art. 39:
- Per l'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 24 del regio decreto 4 agosto 1920, n.
1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche), si veda nelle note all'articolo 33.
 
Art. 40

Clausola di salvaguardia e clausola
di invarianza finanziaria

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2024

Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2241