Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2024, n. 93 |
Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera b); Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 15, comma 1; Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione»; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 14; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)»; Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e in particolare, a quanto previsto dall'articolo 14; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 gennaio 2024 e 12 marzo 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: «Art. 208 (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.»; b) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente: «Art. 209 (Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. 3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge. 4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operativita' del porto. 6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati. 8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa' cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa' cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.»; c) dopo l'articolo 209, e' inserito il seguente: «Art. 209-bis (Operativita' in piu' porti o approdi). - 1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorita' marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra piu' societa' cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi. 2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu' porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la societa' cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la societa' cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potesta' disciplinare ai sensi del codice della navigazione.»; d) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente: «Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi). - 1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina. 2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori. 3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.»; e) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: «Art. 211 (Procedura concorsuale). - 1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti. 2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti: a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni; b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana; c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita'; d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore; f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta; g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare. 3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta: a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente; b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio; c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio; d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica; e) da un esperto di lingua inglese. 4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; f) dopo l'articolo 211, sono inseriti i seguenti: «Art. 211-bis (Mobilita'). - 1. Ai fini della mobilita' degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita' di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi. 4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione. Art. 211-ter (Accertamento dell'idoneita' fisica). - 1. L'impiego nel servizio di ormeggio e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto. 2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorita' di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022. 3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, e' svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle autorita' competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»; g) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente: «Art. 212 (Tariffe). - 1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; h) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente: «Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento). - 1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita' al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La prova pratica di cui al comma 1 e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorita' marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio. 3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria. 4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore. 5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis. 6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identita' e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.»; i) dopo l'articolo 213, e' inserito il seguente: «Art. 213-bis (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore). - 1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di: a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259; b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273; c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957; d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4. 3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1. 4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore; b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti; c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza; d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.»; l) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente: «Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori). - 1. L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori: a) per morte; b) per permanente inidoneita' al servizio; c) in caso di accertata positivita' al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente e' stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positivita'; d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli); e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare; f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c); g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d); h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209; i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea; l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o piu' reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211; m) per trasferimento a seguito di mobilita'; n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione. 2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualita' di socio della cooperativa.».
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: «Art. 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio). - 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonche' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorita' di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.». - Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3 marzo 2017, n. L 57. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. - Si riporta l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorita' di sistema portuale e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorita' di sistema portuale, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita' marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima, sentita l'Autorita' di sistema portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'autorita' di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee. 1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile: «Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' di vigilanza. Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma. Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.». - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: «Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. 3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.». - Si riporta l'articolo 260 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione: «Art. 260 (Capo barca per il traffico locale). - Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto 18 anni di eta'; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi. Il capo barca per il traffico locale puo' altresi' condurre galleggianti di qualsiasi stazza. Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.». - Si riporta l'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602: «Art. 4. - In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico: 1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti; 2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo. Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.». - Si riporta l'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773: «Art. 4. - La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 e' effettuata da una Commissione permanente di 1° grado costituita presso ciascuna Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e composta: 1° dal medico di porto di ruolo, presidente; 2° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile; 3° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.». - La direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 169. - Si riportano gli artt. 259 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione: «Art. 259 (Capo barca per il traffico nello Stato). - Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa; b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.». «Art. 273 (Motorista abilitato). - Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 19 anni di eta'; 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - (omissis). 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. (omissis) 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.». - Si riporta l'articolo 1254 del codice della navigazione: «Art. 1254 (Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla personale aeronautico). - Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono: 1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 3) la cancellazione dai registri professionali. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla personale aeronautico sono: 1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 2) la cancellazione dai registri professionali. Dette pene sono applicate dal direttorio dell'ENAC.». |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369 |
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