Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2024, n. 93
Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera b);
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e in particolare, a quanto previsto dall'articolo 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 gennaio 2024 e 12 marzo 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.»;
b) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente:
«Art. 209 (Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto.
3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge.
4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operativita' del porto.
6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente.
7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati.
8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa' cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa' cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.»;
c) dopo l'articolo 209, e' inserito il seguente:
«Art. 209-bis (Operativita' in piu' porti o approdi). - 1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorita' marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra piu' societa' cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.
2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu' porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la societa' cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la societa' cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potesta' disciplinare ai sensi del codice della navigazione.»;
d) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi). - 1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.»;
e) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Procedura concorsuale). - 1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
f) dopo l'articolo 211, sono inseriti i seguenti:
«Art. 211-bis (Mobilita'). - 1. Ai fini della mobilita' degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita' di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.
Art. 211-ter (Accertamento dell'idoneita' fisica). - 1. L'impiego nel servizio di ormeggio e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorita' di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.
3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, e' svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle autorita' competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
g) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Tariffe). - 1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
h) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento). - 1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita' al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La prova pratica di cui al comma 1 e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorita' marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.
3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.
4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.
5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis.
6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identita' e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.»;
i) dopo l'articolo 213, e' inserito il seguente:
«Art. 213-bis (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore). - 1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259;
b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.»;
l) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori). - 1. L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori:
a) per morte;
b) per permanente inidoneita' al servizio;
c) in caso di accertata positivita' al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente e' stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positivita';
d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);
e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;
f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c);
g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d);
h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209;
i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o piu' reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211;
m) per trasferimento a seguito di mobilita';
n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione.
2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualita' di socio della cooperativa.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti,
in materia di attivita' economiche e finanziarie e
investimenti strategici) convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi
di ormeggio). - 1. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 1331 del codice della navigazione e
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni
del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una
disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai
soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonche' dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21
aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le
concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime
rilasciate dalle Autorita' di sistema portuale, previsto
dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' calcolato sulle misure unitarie individuate dal
decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23
dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di
cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre
2022, n. 202.».
- Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un
quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e
norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei
porti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 3 marzo 2017, n. L 57.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle Autorita' di sistema portuale e, per i soli
compiti di programmazione, coordinamento e promozione
nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere
portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani
triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite
ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ove non
ricomprese nella circoscrizione delle Autorita' di sistema
portuale, spettano all'autorita' marittima le funzioni di
polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove
istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali
interessate. In caso di necessita' e di urgenza,
l'autorita' marittima, sentita l'Autorita' di sistema
portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il
regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per
un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una
sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle
tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria
condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie
delle Autorita' di sistema portuali, dei soggetti erogatori
dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema
portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di
cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima
di intesa con l'autorita' di sistema portuale. In difetto
di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per
altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si
intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
di specchi acquei esterni alle difese foranee.
1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del
comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice
della navigazione e dall'articolo 209 del relativo
Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel
relativo registro, previa specifica procedura concorsuale,
si costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento
e l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla
vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo
statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal
comandante del porto secondo le direttive emanate in
materia dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 2545-sexiesdecies del codice
civile:
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). -
Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in
caso di irregolare funzionamento della societa'
cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli
amministratori e i sindaci, affidare la gestione della
societa' a un commissario, determinando i poteri e la
durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e,
nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare
l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel
codice della crisi e dell'insolvenza. Ove l'importanza
della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di
vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora
con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita'
nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'
diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui,
assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.
Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita'
suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di
vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario,
anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario, che si
sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti
indicati.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14:
«Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione
della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e
agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in
condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o
l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche
mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica
l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38
nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.».
- Si riporta l'articolo 260 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione:
«Art. 260 (Capo barca per il traffico locale). - Per
conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale
occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della
gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati
indicati nello articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di eta';
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere
assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in
servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il
comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100
tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore
alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel
compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale puo' altresi'
condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
Il capo barca per il traffico locale che sia anche in
possesso di un titolo professionale di macchina, puo'
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo
di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni
relative ai due titoli, previo parere favorevole
dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi
stesse.».
- Si riporta l'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962,
n. 1602:
«Art. 4. - In caso di riconosciuta idoneita' fisica
del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve
attestare, in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si
tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad
eccezione del personale specializzato la cui attitudine al
lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il
daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
2) che il titolare non e' affetto da alcuna
malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio
di bordo, o che comporti dei rischi per la salute
dell'altro personale di bordo.
Il certificato medico rilasciato, anche in lingua
inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il
marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu'
breve anche in considerazione delle specifiche mansioni
svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW
'78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping
Code.».
- Si riporta l'articolo 4 del regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1773:
«Art. 4. - La visita sanitaria prevista nei casi
indicati nell'art. 3 e' effettuata da una Commissione
permanente di 1° grado costituita presso ciascuna
Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e
composta:
1° dal medico di porto di ruolo, presidente;
2° da un medico designato dalla Cassa per gli
invalidi della marina mercantile;
3° da un medico designato dal competente Istituto
per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della
gente di mare.».
- La direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2022 concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
serie L 169.
- Si riportano gli artt. 259 e 273 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione:
«Art. 259 (Capo barca per il traffico nello Stato). -
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico
nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della
gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza elementare e avere
assolto l'obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in
servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato puo'
assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150
tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste
continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia
dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50
tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le
coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti
del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari della marina
militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio,
possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente
articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di
imbarco.».
«Art. 273 (Motorista abilitato). - Per conseguire il
titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti
requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della
gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di eta';
3) non avere riportato condanne per i reati
indicati nello art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere
assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso
di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati con decreto del Ministro per la marina
mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione
al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il motorista abilitato puo' condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di
potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi
di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto
di passeggeri, entro i limiti del compartimento di
iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse,
installati su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio,
installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT,
adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di
motore per il quale e' rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina
militare, che siano in possesso del certificato di
idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a
scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse,
rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono
conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere
i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti
prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 6, 7, 10
e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (omissis).
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
(omissis)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti.».
- Si riporta l'articolo 1254 del codice della
navigazione:
«Art. 1254 (Pene disciplinari per gli altri
appartenenti al personale marittimo, al personale della
navigazione interna e alla personale aeronautico). - Le
pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale
marittimo e al personale della navigazione interna sono:
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a
trecento lire;
2) l'inibizione dall'esercizio della professione
fino a tre mesi;
3) la cancellazione dai registri professionali.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal
comandante del porto e, per i lavoratori portuali,
dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro
portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal
ministro per le comunicazioni.
Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla
personale aeronautico sono:
1) l'inibizione dall'esercizio della professione
fino a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.
Dette pene sono applicate dal direttorio dell'ENAC.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369