IL DIRETTORE GENERALE degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento; Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta; Vista l'istanza del 12 dicembre 2023 e successive integrazioni, con la quale la «SEF - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Trieste, da via Donota n. 1 a viale Miramare n. 9, mantenendo il medesimo numero di allievi; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dall'ANVUR con delibera 4 aprile 2024, n. 7 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «SEF - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» e' autorizzata a trasferire la sede periferica di Trieste, da via Donota n. 1 a viale Miramare n. 9, mantenendo il medesimo numero di allievi. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2024
Il direttore generale: Cerracchio |