Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 21 marzo 2024
Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Marche. (Delibera n. 9/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 21 marzo 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»;
Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 48, recante disposizioni in materia di contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa, che prevede che, in attuazione del regolamento (UE) n. 2022/562, le «Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e che le «risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico».
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Marche del 18 settembre 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 59, che, nelle more dell'approvazione del PSC della Regione Marche, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 8,4 milioni di euro ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dispone l'assegnazione alla regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 29,08 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, inoltre, che la citata delibera n. 59 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilita' del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 12,35 milioni di euro;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi gia' previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Marche per un valore complessivo di 366,08 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 324,80 milioni di euro e due sezioni speciali per un valore complessivo di 37,48 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), per 3,80 milioni di euro;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;
Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;
Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Marche con un importo indicativo programmatico di 12,35 milioni di euro;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 1858-A del 22 febbraio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Marche;
Tenuto conto che nella citata proposta e' stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il Piano finanziario e il Cronoprogramma;
Tenuto conto, in particolare, che le attuali dotazioni del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito POR FESR, periodo 2014-2020 e del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, periodo 2014-2020, sono pari rispettivamente a 585.383.288,00 euro e a 287.979.618,00 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, e' pari a 242.084.150,80 euro per la parte FESR e a 100.792.866,30 euro per la parte FSE, per un valore complessivo pari a 342.877.017,10 euro;
Tenuto conto, inoltre, che nella proposta e' stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC e' pari 171.141.597,81 euro, di cui:
1.919.290,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);
169.222.307,81 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);
Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta e' stato rappresentato che, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria dei suddetti POR, la Regione Marche inoltrera' apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvedera' alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva dei Programmi operativi, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;
Tenuto conto che nella proposta, in riferimento a quanto disposto dal citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022, e' stato previsto che gli ulteriori importi da trasferire al POC, relativi alle spese certificate nei POR FSE 2014-2020 per l'anno contabile 2021-2022, saranno integrati con una modifica al piano finanziario del POC, dopo la chiusura dei conti del relativo anno contabile;
Tenuto conto che nella citata proposta e' stato previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Marche, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della regione per un importo pari a 1.919.290,00 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 24 del 2021, risulta pari a 364,16 milioni di euro, di cui un importo pari a 35,56 milioni di euro per la Sezione speciale 2;
Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 7 marzo 2024;
Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 e' stata sottoposta alla Cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 21 novembre 2023;
Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 12411 del 15 marzo 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita al prot. DIPE n. 2645-A in pari data;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota prot. DIPE n. 2861-P del 21 marzo 2024, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Marche e assegnazione di risorse.
1.1 E' adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Marche, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
1.2 La dotazione finanziaria del POC 2014-2020 e' pari a 171.141.597,81 euro, di cui:
a) 1.919.290,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);
b) 169.222.307,81 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);
1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come rappresentato dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. Il Programma e' articolato in n. 10 Assi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) gia' fissati nel POR FESR 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dai regolamenti europei di riferimento.
1.5 La Regione Marche, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, inoltrera' apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria dei suddetti Programmi. All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
1.6 Gli eventuali ulteriori importi da trasferire al POC, relativi alle spese certificate nei POR FSE 2014-2020 per l'anno contabile 2021-2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022, saranno integrati con una modifica al piano finanziario del POC, dopo la chiusura dei conti del relativo anno contabile.
1.7 L'ammontare delle risorse previste per l'Assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'Amministrazione titolare del Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.
1.8 La Regione Marche, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita' delle spese;
2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.
1.9 La Regione Marche assicura, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione e' responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.
1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata al 31 dicembre 2026.
1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.
1.12 La Regione Marche, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Marche.
2.1 Contestualmente all'adozione del Programma complementare, il Piano sviluppo e coesione della Regione Marche, approvato, in prima istanza, dalla delibera CIPESS n. 24 del 2021, e' ridotto per un valore di 1,92 milioni di euro, risultando pertanto complessivamente pari a 364,16 milioni di euro. La riduzione e' riferita alla Sezione speciale 2 del PSC, la cui dotazione finanziaria aggiornata e' pari a 35,56 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2.2 Il Piano, cosi' come aggiornato dalla presente delibera, e' soggetto alle regole di governance, alle modalita' di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 24, di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Marche.
2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 832
 

Parte di provvedimento in formato grafico