Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 13 maggio 2024 |
Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021. (Ordinanza speciale n. 78). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023; Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Visti, in particolare, gli articoli 23 e 66 del TURP; Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni apportate dall'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 e dell'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022; Considerata la necessita' di accelerare quanto piu' possibile le procedure per il rilascio dei contributi connessi alle attivita' di ricostruzione privata e, quindi, del conseguente avvio degli interventi di ricostruzione in una delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017; Ritenuto, pertanto, di consentire la presentazione delle domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione ricadenti nelle aree oggetto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico anche prima dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione, vincolando alla successiva approvazione del progetto l'eventuale decreto di concessione del contributo; Vista la relazione istruttoria del sub-Commissario acquisita agli atti della struttura commissariale con il prot. n. CGRTS-0017420-A-08/05/2024, allegato sub 1) alla presente ordinanza; Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 8 maggio 2024, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico
1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 e' inserito il seguente art. 1-bis: «Art. 1-bis (Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico). - 1. In deroga all'art. 23, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata (TURP) approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, le domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione privata ricadenti nelle aree oggetto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dalla presente ordinanza, possono essere presentate e istruite dagli USR e dai comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, anche prima dell'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle opere di mitigazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'USR formula la proposta di contributo nei termini di cui all'art. 66 del TURP dando atto della mancata approvazione del progetto definitivo o del progetto esecutivo delle opere di mitigazione. L'USR agevola lo scambio di informazioni necessarie ai fini del coordinamento tra la progettazione degli interventi privati con quelli pubblici. 3. Il decreto di concessione del contributo e' condizionato all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione. Il termine di cui all'art. 66, comma 4, del TURP e' sospeso fino al completamento delle valutazioni di competenza dell'USR ai sensi dei successivi commi 5 e 6. 4. L'utilizzo e l'agibilita' dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione privata sono comunque interdetti sino al collaudo delle opere di mitigazione relative alla specifica area di rischio in cui ricade l'immobile. 5. Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione del contributo, l'USR verifica la compatibilita' delle previsioni del progetto esecutivo con l'intervento di ricostruzione. In caso negativo, l'USR comunica al privato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, fornendo anche le eventuali prescrizioni utili che dovranno essere rispettate ai fini dell'accoglimento. 6. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al comma 5, il richiedente ha facolta' di apportare al progetto dell'intervento le modifiche necessarie per ottenere la compatibilita' con le opere di mitigazione. Decorso tale termine senza che tali modifiche siano state apportate, ovvero siano state presentate dal richiedente osservazioni ritenute sufficienti dall'USR a superare i rilievi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'USR adotta il provvedimento di diniego. 7. In caso di diniego, trova applicazione l'art. 23 del TURP.». 2. E' abrogato il comma 19-bis dell'art. 6 dell'ordinanza n. 23 del 13 agosto 2021, aggiunto dall'art. 10, comma 3, dell'ordinanza n. 36 del 20 maggio 2022. |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 13 maggio 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1523
__________ Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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