Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2024
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della DOP «Val di Mazara», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Val di Mazara», registrata con regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - L 23 del 25 gennaio 2001;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Siciliana competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della D.O.P. «Val di Mazara» cosi' come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della D.O. P «Val di Mazara» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 24 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

Disciplinare di produzione
«Val di Mazara DOP»

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Articolo 2

Varieta' di olivo

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresi', concorrere in misura non superiore al 10% altre varieta' presenti nella zona come «Ogliarola Messinese», «Giaraffa» e «Santagatese» o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.
 
Articolo 3

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» devono essere prodotte, nell'ambito delle Province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Palermo: tutti i comuni;
Provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciarla, Lucca Sicula, Menti', Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
La zona predetta e' delimitata in cartografia 1:25.000.
 
Articolo 4

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosita' media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare kg. 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.
4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non puo' superare i kg. 6000 per ettaro.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.
 
Articolo 5

Modalita' di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidita' relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15°.
6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
 
Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test >= 6,5
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi <= 11,00;
K232 <=-2,10;
K270 <=0,15;
Delta K <= 0,005.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
 
Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.
3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particular modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine «Val di Mazara» ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 
Articolo 8

Legame con la zona geografica

Le prime notizie fanno risalire la diffusione dell'olivo come pianta domestica al tempo della colonizzazione greca quando, stante alle testimonianze di Diodoro Siculo, che ricorda gli uliveti di Agrigento, il suo prodotto acquisto' una notevole importanza economica e comincio' ad alimentare una discreta esportazione soprattutto da Agrigento.
Attorno al XII sec., secondo lo storico francese Henry Bresc, vennero impiantati oliveti nelle colline di Cefalu', Conca d'Oro, piana di Carini e di Partinico. Sempre nel palermitano per il Trecento si ricordano l'uliveto dei Chiaramonte a Passo di Rigano, capace di una produzione di 300 quintali di olive, l'uliveto di Giovanni de Frisello in contrada Sabucia e ancora l'Olivetum Magnum del Monastero di Santa Caterina.
Fra il Quattro e il Cinquecento esistevano parecchi trappeti (frantoi) a Palermo, mentre a Monreale, nelle cui campagne l'olivicoltura appare abbastanza diffusa, gli abitanti lamentavano nel 1516 di dover molire le olive nell'unico frantoio dell'arcivescovo, dove avvenivano, «e' fama notoria, li arrobbari et vexaccioni».
Proprio a Monreale, nel 1538-1539, i Benedettini cedettero in affitto un loro uliveto in contrada Costiera, impiantato da pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d'olio, che equivalgono a quintali 29,35.
«Val di Mazara» e' l'antico nome con cui era denominato il piu' vasto dei compartimenti in cui era divisa la Sicilia nell'alto medioevo e nell'eta' moderna. La zona delimitata dalla DOP «Val di Mazara» comprende la parte piu' significativa del territorio coincidente con quella parte della suddivisione amministrativa dell'isola denominato appunto Val di Mazara.
La produzione dell'olio di oliva nella zona in esame ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle attivita' commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del Val di Mazara.
L'affermazione dell'olivicoltura in questa zona e' dovuta in gran parte all'ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo. Inoltre, le varieta' presenti, che si adattano perfettamente all'ambiente di coltivazione, permettono di ottenere una produzione dotata di peculiari caratteristiche qualitative.
Per quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del prodotto, le stesse sono determinate da:
a) cultivar presenti esclusivamente nell'area interessata;
b) specifiche tecniche di coltivazione con particolare riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio), alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o con l'ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.;
c) caratteristici aromi dell'olio ottenuto, che gli vengono conferiti dalla presenza, ampiamente diffusa sul territorio delimitato, di carciofeti, agrumeti e mandorleti;
d) caratteristiche di microclima e di morfologia dei terreni: sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo subtropicale, semi asciutto, con una piovosita' media che supera i 500 mm/anno e concentrata per il 90 % nel periodo autunno-inverno.
 
Articolo 9

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. E' infatti obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, compilare appositi documenti che accompagnano gli spostamenti di ogni partita di olive e/o olio indicandone tutte le informazioni utili a garantire l'origine del prodotto. Questi documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che nel corso delle verifiche ispettive li controllera' unitamente alle registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilita' del prodotto. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
L'olivicoltore avente gli oliveti inseriti nel sistema di controllo identifica e tiene separate le olive destinate alla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» e trasmette all'autorita' l'informazione sulla movimentazione del prodotto e la produzione realizzata nella campagna. Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e dal relativo piano di controllo.