Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 28 giugno 2024, n. 90
Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Obblighi di notifica di incidenti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonche' le societa' di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le societa' di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle citta' metropolitane e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con le modalita' e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresi' comprese le rispettive societa' in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque ottenute, qualunque incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano, entro settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono effettuate tramite le apposite procedure disponibili nel sito internet istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le societa' di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per le societa' di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle citta' metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le societa' in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 effettuino notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comportera' l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e puo' disporre, nei dodici mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi, direttamente indicati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalita' di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco di cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica altresi', nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo puo' costituire causa di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile per i funzionari e i dirigenti responsabili.
7. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni, anche penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli
enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede
nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione
di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera
a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CIC:
a) sono definite le procedure secondo cui i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti
aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di
intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente (CSIRT) Italia, che inoltra tali notifiche,
tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la
sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche
cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla
gestione della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla
gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e
alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi
informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la
continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi di information and communication technology
(ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e
requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali
limiti.
3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi
informativi e servizi informatici di propria pertinenza
diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi
impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi
informatici del Ministero della difesa, per i quali si
applicano i principi e le modalita' di cui all'articolo
528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti
provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di
cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il
termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la
relativa notifica entro settantadue ore. Si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e
4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche
del direttore generale, sentito il vice direttore generale,
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e' indicata
la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di
notifica ai sensi del presente comma e possono essere
dettate specifiche modalita' di notifica. Nei casi di
reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 25.000 a euro125.000.
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3,
lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza
delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresi'
trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.
4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e
i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti
di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime
modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza
almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente
lettera e' efficace a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e
comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di
quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare
complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
ed imporre condizioni e test di hardware e software da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente
nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al
precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i
soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento. In caso di
imposizione di condizioni e test di hardware e software, i
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni
e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test
devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla
specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono
procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini
previsti dai periodi precedenti, attraverso la
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati
per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del
comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i
predetti Centri informano il CVCN con le modalita'
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto
di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e
servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in
sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono
destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati
alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN
assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di
sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in
relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie
di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale
anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo
criteri stabiliti da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del CIC, impiegando, per le
esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresi'
stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i
predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i
Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a),
anche la fine di assicurare il coordinamento delle
rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non
duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi
condizioni e livelli di rischio;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso del
Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,
n. 131, schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto
degli standard definiti a livello internazionale e
dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza
nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano
ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica.
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste,
rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di
livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del
comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i
livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di
cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo
economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si
raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma
3, lettera a), che costituisce anche adempimento,
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli
articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a
tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a),
anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, il CSIRT Italia inoltra le notifiche ricevute
ai sensi del predetto comma 3, lettera a), autorita'
nazionale competente NIS di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di
predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione
dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica
di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,
lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro
1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione
delle condizioni o in assenza del superamento dei test
imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione
delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da
parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b),
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni
indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle
attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma
6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti,
sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
comunicazione o del superamento dei test o in violazione
delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta,
oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e),
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della incapacita' ad assumere incarichi di direzione,
amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e
nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di accertamento della violazione.
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera
b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al
vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini
delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di
altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei
delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105,».
12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle
violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero
dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al
medesimo comma.
13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si
osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al
comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui
al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, quale
autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo'
avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla
base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse
finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo
e' aggiunto il seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra
tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto
di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di
sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli
operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
19. Per la realizzazione, l'allestimento e il
funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro
2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di
euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la
realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi
6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno
2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
coordina la coerente attuazione delle disposizioni del
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli
opportuni raccordi con le autorita' titolari delle
attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
alle Camere una relazione sulle attivita' svolte.
19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo
e' acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del
Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal
presente articolo sono sospesi per un periodo di
quarantacinque giorni.».
- La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 maggio 1991, n. L 135.
- La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312.
- Si riportano gli articoli 3, comma 1, lettere g) e
i), e 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - f) (omissis);
g) operatore di servizi essenziali, soggetto
pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II,
che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2;
h) (omissis);
i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi
persona giuridica che fornisce un servizio digitale;
l)- aa) (Omissis).».
«Art. 18 (Notifica volontaria). - 1. I soggetti che
non sono stati identificati come operatori di servizi
essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono
notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi da loro
prestati.
2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT Italia
applica la procedura di cui all'articolo 12.
3. Le notifiche obbligatorie sono trattate
prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.
4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto
qualora tale trattamento non costituisca un onere
sproporzionato o eccessivo.
5. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto di
imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non
sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale
notifica.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di
accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative
all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei
provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche'
delle funzioni relative all'attuazione e al controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata
delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia
all'organo centrale del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
331 del codice di procedura penale.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
4-bis.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un
attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o
telematici di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del
codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti
interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3,
comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS
ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal
comma 4 del presente articolo, procede alle attivita' di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e ne
informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis del presente
articolo.
4-bis.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-bis.1,
quando acquisisce la notizia dei delitti di cui
all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, il pubblico ministero ne da' tempestiva
informazione all'Agenzia e assicura, altresi', il raccordo
informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero
impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli
accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle
attivita' svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e puo'
disporre il differimento di una o piu' delle predette
attivita', con provvedimento motivato adottato senza
ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso
delle indagini.
4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad
accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti
di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che
mediante propri rappresentanti puo' assistere al
conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando
agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente
probatorio.
4-ter. Al fine di consentire la piena operativita'
dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi
1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i
servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.
4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio
amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che
stabilisce, in particolare, termini e modalita' per
l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle
violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e
l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza
dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre
disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi,
in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese con le amministrazioni
interessate, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, nel rispetto delle specifiche norme
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
per il trasferimento dei beni strumentali e della
documentazione, anche di natura classificata, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
parte delle amministrazioni cedenti.
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel
decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID
all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono,
altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le
funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato
dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino
all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi
3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle
risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un
apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni
dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11,
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore
generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale
impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo
svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con
modalita' da definire mediante intese con lo stesso
Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo
economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per
un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta
per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate mediante intese con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.
8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di
personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente
alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle
societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato, con
provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma
2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo
primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento
si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita'
e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di
servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di
professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al
personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto
del presente comma si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in
materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il
personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel
ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato
secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai
sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del
presente comma e' computato nel numero dei posti previsti
per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
12, comma 4.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1,
prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento,
nella misura massima del 50 per cento della dotazione
organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del
presente articolo e del personale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica
amministrazione, nel contingente di personale addetto
all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano
conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche'
delle competenze possedute e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche
posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e'
inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure
selettive di cui al presente comma, relative al personale
di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei
sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione
che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
dei relativi provvedimenti.».
- Si riportano gli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
 
Art. 2

Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilita' cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.
2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 1, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 21settembre 2019, n.105, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per l'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del
citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda
nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 40, comma 3, del decreto
legislativo 1°agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi). - 1. -
2. (omissis).
3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di
cui al comma 1, lettera a);
b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security
Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo
quanto previsto dal comma 1, lettera b).
4. - 8. (omissis).».
 
Art. 3
Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la relativa notifica entro settantadue ore»;
b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000».

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 1, comma 3-bis, del citato
decreto-legge 21settembre 2019, n.105, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 4

Disposizioni in materia di dati relativi
a incidenti informatici

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n-bis) e' inserita la seguente:
«n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto
legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal medesimo decreto;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione
nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo
sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
tale fine, promuove iniziative di partenariato
pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' costituire e partecipare a partenariati
pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e
assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu' operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso
l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio
dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad
eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal
direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui
all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di
cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un
rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di
cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere
alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive
amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di
ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla
materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle
sole amministrazioni e soggetti interessati, anche
relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui
all'articolo 10.
4.1. In relazione a specifiche questioni di
particolare rilevanza concernenti i compiti di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere
convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente
articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di
un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu'
operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri
soggetti, interessati alle stesse questioni. Le
amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle
suddette riunioni a livello di vertice.
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di
informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale

1. Qualora le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le predette Agenzie, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, ove istituita.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, puo' disporre il differimento degli obblighi informativi cui e' in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.

Note all'art. 6:
- Per gli articoli 6 e 7 della citata legge 3 agosto
2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge 3 agosto
2007, n. 124:
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita'
delegata"».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare
funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad
eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo
restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento
avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, non e' richiesto il parere del
Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di
cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
- Per l'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, si veda nelle note
all'articolo 1.».
 
Art. 7

Composizione del Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'universita' e della ricerca».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 5 della citata legge 3 agosto
2007, n. 124, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e
sulle finalita' generali della politica dell'informazione
per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli
obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della
giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni
di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, i direttori
dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e
militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria
la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
 
Art. 8
Rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni e
referente per la cybersicurezza

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuano, ove non sia gia' presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che provvede:
a) allo sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni;
b) alla produzione e all'aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico;
c) alla produzione e all'aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione;
d) alla produzione e all'aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione;
e) alla pianificazione e all'attuazione di interventi di potenziamento delle capacita' per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere b) e d);
f) alla pianificazione e all'attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) al monitoraggio e alla valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilita' dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza.
2. Presso le strutture di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalita' e competenze in materia di cybersicurezza. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il referente per la cybersicurezza svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui e' soggetta la medesima amministrazione. A tale fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza e' comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
3. La struttura e il referente di cui ai commi 1 e 2 possono essere individuati, rispettivamente, nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. I compiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1-sexies e 1-septies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' individuare modalita' e processi di coordinamento e di collaborazione tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e tra i referenti per la cybersicurezza di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di facilitare la resilienza delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ai quali continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui alla richiamata disciplina;
b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata. E' fatta salva la facolta' di
avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto di societa' in house.».
- Per l'articolo 1, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per gli articoli 4, 6 e 7 della citata legge 3 agosto
2007, n.124, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 9
Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la
crittografia

1. Le strutture di cui all'articolo 8 della presente legge nonche' quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonche' quelle sulla conservazione delle password adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali e non comportino vulnerabilita' note, atte a rendere disponibili e intellegibili a terzi i dati cifrati.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 1, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 21settembre 2019, n.105, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per il citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 10

Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
in materia di crittografia

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
«m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia blockchain, come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresi' la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge».

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 11
Procedimento amministrativo sanzionatorio per l'accertamento e la
contestazione delle violazioni in materia di cybersicurezza di
competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalita' per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 11:
- Per l'articolo 17 del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n.82, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 12

Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-ter. I dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di due anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possono essere assunti ne' assumere incarichi presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale cessato dal servizio presso l'Agenzia secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente articolo relative al collocamento a riposo d'ufficio, al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia, alla cessazione a domanda per inabilita' o alla dispensa dal servizio per motivi di salute. I percorsi formativi di specializzazione di cui al presente comma sono individuati con determinazione del direttore generale dell'Agenzia, tenendo conto della particolare qualita' dell'offerta formativa, dei costi, della durata e del livello di specializzazione che consegue alla frequenza dei suddetti percorsi».
2. Fino al 31 dicembre 2026, per il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il requisito di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio all'Area manageriale e alte professionalita' e' fissato in tre anni.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonche'
del personale proveniente dalle societa' a controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso
dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e
che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato
servizio continuativo per almeno due anni presso la
medesima Agenzia.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione
organica di livello dirigenziale generale e non generale di
cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze,
la rimanente dotazione organica e' progressivamente
rideterminata, in linea con il processo di crescita della
capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate al personale di cui
all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in
materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al
COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo
determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi
contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima
di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad
ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei
rinnovi disposti ai sensi del presente comma e' data
comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 14, comma 2.
8-ter. I dipendenti appartenenti al ruolo del personale
dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), che abbiano
partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia, a
specifici percorsi formativi di specializzazione, per la
durata di due anni a decorrere dalla data di completamento
dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possono
essere assunti ne' assumere incarichi presso soggetti
privati al fine di svolgere mansioni in materia di
cybersicurezza. I contratti stipulati in violazione di
quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al
personale cessato dal servizio presso l'Agenzia secondo
quanto previsto dalle disposizioni del regolamento adottato
ai sensi del presente articolo relative al collocamento a
riposo d'ufficio, al raggiungimento del requisito
anagrafico previsto dalla legge per la pensione di
vecchiaia, alla cessazione a domanda per inabilita' o alla
dispensa dal servizio per motivi di salute. I percorsi
formativi di specializzazione di cui al presente comma sono
individuati con determinazione del direttore generale
dell'Agenzia, tenendo conto della particolare qualita'
dell'offerta formativa, dei costi, della durata e del
livello di specializzazione che consegue alla frequenza dei
suddetti percorsi.».
 
Art. 13

Disposizioni in materia di personale degli organismi
di informazione per la sicurezza

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. L'autorizzazione e' concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessita' di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale.
2. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non puo', nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attivita' di investigazione, ricerca o raccolta informativa.
3. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non puo' essere assunto ne' assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attivita' formative.
4. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalita' di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.

Note all'art. 13:
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante:
«Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni» e convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, e' pubblicato nella G.U. 15 marzo
2012, n. 63.
- Si riportano gli articoli 21 e 43 della citata legge
3 agosto 2007, n. 124:
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1.
Con apposito regolamento e' determinato il contingente
speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di
informazione per la sicurezza, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga
alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il
reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della
gestione, il relativo trattamento economico e
previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del
regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale
dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative,
operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali
e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale
chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con
il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi
di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso
i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica
dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, per attivita' assolutamente necessarie
all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla
presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo
che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto
di parentela o di affinita' o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
DIS o i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo
indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di
informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun
servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo
di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi
ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale che rientra
nell'amministrazione di provenienza al fine del
riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli
avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento
del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e
ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica,
le condizioni e le modalita' del passaggio del personale
della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE
nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29
della presente legge, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita'
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una
indennita' di funzione, da attribuire in relazione al
grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle
funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico
accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di
trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e'
escluso il mantenimento del trattamento economico
principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le
misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei
rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita'
preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate
condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita'
svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e,
in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi
forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la
sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere
alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di
collaboratori o di consulenti membri del Parlamento
europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria
opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su
tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle proprie funzioni.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).
- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della
loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Si riporta l'articolo 134 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza):
«Art. 134. Senza licenza del prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni
che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
 
Art. 14
Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici
impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi
nazionali strategici e disposizioni di raccordo con il
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tengono in considerazione nelle attivita' di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici nonche' i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialita' per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente comma tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione. Ai fini del presente articolo, si intende per «elementi essenziali di cybersicurezza» l'insieme di criteri e regole tecniche la conformita' ai quali, da parte di beni e servizi informatici da acquisire, garantisce la confidenzialita', l'integrita' e la disponibilita' dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela di cui al primo periodo.
2. Nei casi individuati ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza:
a) possono esercitare la facolta' di cui agli articoli 107, comma 2, e 108, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che l'offerta non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al comma 1;
b) tengono sempre in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui al comma 1 nella valutazione dell'elemento qualitativo, ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo per l'aggiudicazione;
c) nel caso in cui sia utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, inseriscono gli elementi di cybersicurezza di cui al comma 1 del presente articolo tra i requisiti minimi dell'offerta;
d) nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del migliore rapporto qualita'/prezzo, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento;
e) prevedono criteri di premialita' per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al comma 1 tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti privati non compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inseriti nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 105 del 2019 per i casi ivi previsti di approvvigionamento di beni, sistemi e servizi di information and communication technology destinati ad essere impiegati nelle reti e nei sistemi informativi nonche' per l'espletamento dei servizi informatici di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 1.

Note all'art. 14:
- Per l'articolo 5 della citata legge 3 agosto 2007, n.
124, si veda nelle note all'articolo 7.
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 10 (Gestione delle crisi che coinvolgono
aspetti di cybersicurezza). - 1. Nelle situazioni di crisi
che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui
il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR
in materia di gestione delle predette situazioni di crisi,
alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.
2.- 5. (omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
(omissis).
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le
autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come
definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella
categoria di cui alla lettera b).
2-bis. - 6-bis. (omissis).».
- Si riportano gli articoli 107, comma 2, e 108, commi
3, 4 e 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici):
«Art. 107 (Principi generali in materia di
selezione). - 1. (omissis).
2. La stazione appaltante puo' decidere di non
aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa se ha accertato
che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate
nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. (omissis).».
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - 1. - 2. (omissis).
3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2,
comma 1, lettera e), dell'allegato I.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
5.- 9. (omissis).
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo'
essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni
dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. - 12. (omissis).».
- Per l'articolo 1 del citato decreto-legge 21settembre
2019, n.105, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 15

Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' alla societa' Poste italiane Spa per l'attivita' del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilita' del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:
1) definendo presidi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
2) tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al numero 1), del principio di proporzionalita' e delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;
3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 16 della legge 21 febbraio
2024, n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per
il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n.
1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n.
909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il
settore finanziario). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, compreso il
sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni
necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico
nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento
della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio,
anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera
d) del presente comma, delle opzioni previste dal
regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche
e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti
delle autorita' di vigilanza europee, degli atti delegati
adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni
legislative nazionali di recepimento delle seguenti
direttive strettamente correlate al regolamento (UE)
2022/2554:
1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui
all'articolo 3 della presente legge;
2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui
all'articolo 5 della presente legge;
b) assicurare che alle autorita' competenti,
individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554,
siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e
sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE)
2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente
con il riparto di competenze nel settore finanziario
nazionale;
c) attribuire alle autorita' di cui alla lettera b)
del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le
altre misure amministrative previste dagli articoli 42,
paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel
rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti
dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione
delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette, avuto
riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario
nazionale;
c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' alla societa' Poste
italiane Spa per l'attivita' del Patrimonio Bancoposta, di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e
integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui
alla lettera d) del presente comma, per conseguire un
livello elevato di resilienza operativa digitale e
assicurare la stabilita' del settore finanziario nel suo
complesso, in particolare:
1) definendo presidi in materia di resilienza
operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel
regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
2) tenendo conto, nella definizione dei presidi
di cui al numero 1), del principio di proporzionalita' e
delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari e dal
Patrimonio Bancoposta;
3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei
poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla
lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla presente
lettera;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' indicate
alla lettera b) secondo le rispettive competenze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 16

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, dopo la parola: «635-quinquies,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 2-ter),»;
b) all'articolo 615-ter:
1) al secondo comma:
1.1) all'alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
1.2) al numero 2), dopo la parola:
«usa» sono inserite le seguenti: «minaccia o»;
1.3) al numero 3), dopo le parole:
«ovvero la distruzione o il danneggiamento» sono inserite le seguenti: «ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare»;
2) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni»;
c) all'articolo 615-quater:
1) al primo comma, la parola: «profitto» e' sostituita dalla seguente: «vantaggio»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»;
d) l'articolo 615-quinquies e' abrogato;
e) all'articolo 617-bis:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»;
2) al secondo comma, le parole da:
«ovvero da un pubblico ufficiale» fino alla fine del comma sono soppresse;
f) all'articolo 617-quater, quarto comma:
1) all'alinea, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma»;
3) al numero 2), le parole: «da un pubblico ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalle seguenti: «o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o»;
4) il numero 3) e' abrogato;
g) all'articolo 617-quinquies:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni»;
2) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni»;
h) all'articolo 617-sexies, secondo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
i) alla rubrica del capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, le parole:
«sulla procedibilita'» sono soppresse;
l) nel capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 623-quater (Circostanze attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;
m) all'articolo 629:
1) al secondo comma, le parole: «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel terzo comma dell'articolo 628»;
2) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita'»;
n) all'articolo 635-bis:
1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato»;
o) all'articolo 635-ter:
1) al primo comma, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, e' punito con la reclusione da due a sei anni»;
2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.
La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;
3) nella rubrica, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita'» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o di interesse pubblico»;
p) all'articolo 635-quater:
1) al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato»;
q) dopo l'articolo 635-quater e' inserito il seguente:
«Art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»;
r) l'articolo 635-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;
s) nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 639-ter (Circostanze attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;
t) all'articolo 640:
1) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»;
2) al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)»;
u) all'articolo 640-quater, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2-ter)».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 240, 615-ter,
615-quater, 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640, 640-quater del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il
giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del
reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma,
numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonche' dei beni che
ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme
di denaro, beni o altre utilita' di cui il colpevole ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto, se non e' possibile eseguire la confisca del
profitto o del prodotto diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce
reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
«Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa
minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e'
palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il
danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante
riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al
titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in
esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo
riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque
di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della
reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa; negli altri casi
si procede d'ufficio.».
«Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e
installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici).
- Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,
comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di
altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o
di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e'
punito con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a euro 5.164.
La pena e' della reclusione da due anni a sei anni
quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo
615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando
il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui
all'articolo 615-ter, terzo comma.».
«Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione
abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque,
fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere
cognizione di una comunicazione o di una conversazione
telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui
non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si
procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,
comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di
altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o
di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena e' della reclusione da due a sei anni quando
ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo
615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.».
«Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le
impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono
punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della
reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o
telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualita' di operatore del sistema;
3) (abrogato).».
«Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e
installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi
atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge, al fine di intercettare
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di
impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce,
riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa
apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri
mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui
all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena
e' della reclusione da due a sei anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui
all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena
e' della reclusione da tre a otto anni.».

«Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o
telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad
altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna
delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni nei
casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.».
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo
628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli
615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e
635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle,
costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa,
procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della
reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro
6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze
indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso
in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona
incapace per eta' o per infermita'.»
«Art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,
altera o sopprime informazioni, dati o programmi
informatici altrui e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia
o violenza ovvero se e' palesemente armato.».

«Art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici pubblici o di interesse pubblico). -
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o
programmi informatici di interesse militare o relativi
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla
sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa
minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il
deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la
soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione,
anche mediante riproduzione o trasmissione, o
l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei
programmi informatici.
La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni
quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2)
del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di
cui al numero 3).».
«Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la
trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento e' punito con la reclusione da due a sei
anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia
o violenza ovvero se e' palesemente armato.».
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'autorita';
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
2-ter) se il fatto e' commesso a distanza
attraverso strumenti informatici o telematici idonei a
ostacolare la propria o altrui identificazione.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero
2-ter).».
«Art. 640-quater (Applicabilita' dell'articolo
322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo
comma, numeri 1 e 2-ter), 640-bis e 640-ter, secondo comma,
con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con
abuso della qualita' di operatore del sistema, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'articolo 322-ter.».
- Il Capo III-bis, Titolo XII, Libro II, come
modificato dalla presente legge, reca: «DISPOSIZIONI
COMUNI».
 
Art. 17

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies:
1) la parola: «615-quinquies,» e' soppressa;
2) dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,»;
3) dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;
b) all'articolo 406, comma 5-bis, le parole: «numeri 4 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4), 7-bis) e 7-ter)»;
c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) e' aggiunto il seguente:
«7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 51, 406 e 407 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per il delitto di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
«Art. 406 (Proroga dei termini). - 1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al
giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei
motivi che la giustificano.
2. La proroga puo' essere autorizzata per una sola
volta e per un tempo non superiore a sei mesi.
2-bis.
2-ter.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 4), 7-bis e 7-ter). In tali casi, il
giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la
presentazione della richiesta di proroga e prima della
comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento
negativo, non siano successivi alla data di scadenza del
termine originariamente previsto per le indagini.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter,
615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies
del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanita' o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico.
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis.».
 
Art. 18
Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,»;
b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,»;
c) all'articolo 16-nonies, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16-nonies
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis,
comma 4-bis, del codice di procedura penale e agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla
gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere
applicate anche mediante la definizione di uno speciale
programma di protezione i cui contenuti sono indicati
nell'articolo 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo
si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e' localmente in grado di valersi.».
«Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione
alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e
la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla
commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su
proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui
ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle
dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha
proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non
e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo
delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1
attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o all'articolo
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, in
relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate a norma
dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta e'
formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli
altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
previa acquisizione del parere del procuratore della
Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato
d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del
comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma
2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque
richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le
corti di appello interessati allorche' ritiene che le
notizie, le informazioni e i dati attinenti alla
criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali
dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma
dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del
citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la
deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la
commissione centrale puo' esercitare sia la facolta'
indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei
procuratori generali presso le corti di appello interessati
quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal
procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e
risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e
sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel
comma 2, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il
parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato
la richiesta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i
procuratori generali presso le corti di appello interessati
possono acquisire copie di atti nonche' notizie o
informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a
indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime
condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure
di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla
valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le
persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere
esposte per effetto della scelta di collaborare con la
giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella
proposta sono elencate le eventuali misure di tutela
adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i
quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la
proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere
dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata
dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, deve fare riferimento specifico alle
caratteristiche del contributo offerto dalle
dichiarazioni.».
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei
confronti delle persone condannate per un delitto commesso
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del
codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche
dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione
che consentono la concessione delle circostanze attenuanti
previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la
liberazione condizionale, la concessione dei permessi
premio e l'ammissione alla misura della detenzione
domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
disposte su proposta ovvero sentito il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile
informazione sulle caratteristiche della collaborazione
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2
contengono inoltre la valutazione della condotta e della
pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie
se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei
commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza,
se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva, adotta il
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai
limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e
agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e'
specificamente motivato nei casi in cui le autorita'
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il
termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto
il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non
si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si
tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna
riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i
requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti
indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di
sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e'
disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle
autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il
magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La
sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di
provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza,
questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti
in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione
condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di
concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna
delle misure alternative alla detenzione previste dal
Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono adottati nei confronti di
persona sottoposta a speciali misure di protezione, la
competenza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto
il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del
presente decreto».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9,
comma 3.».
 
Art. 19
Modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 267 del codice di procedura penale,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del
telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti
disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'
consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle
operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo'
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
267 del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma
4-bis, del codice di procedura penale.».
 
Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;
c) al comma 2, la parola: «615-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;
d) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di
cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale,
salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto
per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di
condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2
si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).».
 
Art. 21

Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 11
gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei
testimoni di giustizia), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure
di protezione). - 1. Nella proposta di ammissione alle
speciali misure di protezione l'autorita' proponente
indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai
relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei
requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente
articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che
richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, o all'articolo 371-bis,
comma 4-bis, del codice di procedura penale, al Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione
richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al
prefetto competente per il luogo di dimora di colui che
rende le dichiarazioni le informazioni nella loro
rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della
presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1
riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio
familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al
tribunale per i minorenni territorialmente competente per
l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.».
 
Art. 22
Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-bis.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis del presente articolo.
4-bis.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-bis.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne da' tempestiva informazione all'Agenzia e assicura, altresi', il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attivita' svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e puo' disporre il differimento di una o piu' delle predette attivita', con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini.
4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che mediante propri rappresentanti puo' assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio».

Note all'art. 22:
- Per l'articolo 17 del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari»;
b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 12
agosto 1962, n. 1311 (organizzazione e funzionamento
dell'ispettorato generale presso il ministero di grazia e
giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo
dell'Ispettorato generale dispone, in conformita' delle
direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli
uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi
procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni
vigenti. Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto
delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche
di dati in uso presso gli uffici giudiziari.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo,
di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale
puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine
minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i
quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga
opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.Il
Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli
uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita'
degli stessi, l'entita' e la tempestivita' del lavoro di
singoli magistrati nonche' il rispetto delle prescrizioni
di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso
presso gli uffici giudiziari».
 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82:
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato
lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da
iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1,
sulla base della determinazione del fabbisogno annuo
operata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di
cui all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal
decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che
ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi
fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti
disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della
Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti e al COPASIR.
4. Con regolamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di
contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma
restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».