Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2024 |
Approvazione del regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 99 della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e, in particolare, gli articoli 8-bis e 20; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 10; Vista la deliberazione della Giunta per il regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del 28 maggio 2024; Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 29 maggio 2024, con la quale e' stato approvato, a norma dell'art. 20 della legge n. 936 del 1986, il regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 936 del 1986, la materia delle indennita' e del rimborso delle spese e' compresa nelle materie per le quali e' prevista l'approvazione del regolamento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1 Approvazione del regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nella seduta del 29 maggio 2024, concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1895 |
| Allegato Regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.)
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le indennita' e il rimborso delle spese, nonche' la relativa corresponsione in conformita' alla disciplina fiscale vigente, al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di seguito CNEL, di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. |
| Art. 2.
Indennita' spettanti al Presidente, ai vicepresidenti e consiglieri del CNEL
1. In applicazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'indennita' di carica per il Presidente del CNEL e' commisurata al trattamento economico complessivo spettante al Presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione. 2. In applicazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le indennita' di carica spettanti ai vicepresidenti e ai consiglieri del CNEL sono determinate, rispettivamente, in misura annua lorda pari al 20 per cento, per i vicepresidenti, e al 10 per cento, per i consiglieri, dell'indennita' di carica prevista dal comma 1. 3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 vengono corrisposte nel rispetto del limite fissato dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
| Art. 3.
Modalita' di corresponsione e adeguamento delle indennita'
1. Le indennita' sono corrisposte mensilmente in misura pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo. 2. l'assemblea del CNEL, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il collegio dei revisori e il Consiglio di Presidenza, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, puo' adeguare le indennita' di cui all'art. 2 nei limiti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
| Art. 4.
Riduzione delle indennita' ai vicepresidenti e ai consiglieri del CNEL
1. L'assenza, nell'arco del mese di riferimento, ad una o piu' sedute dell'assemblea del CNEL o della commissione o dell'organismo istruttorio di appartenenza previsto dalla legge comporta una decurtazione - per il mese in cui si e' determinata - in misura pari al 50 per cento dell'indennita' mensile di cui all'art. 3, salvo i casi di assenza dovuta alla partecipazione a missioni o delegazioni del CNEL preventivamente autorizzate dal Presidente o di assenza per malattia certificata. |
| Art. 5.
Rimborso delle spese di viaggio per attivita' istituzionali
1. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di rilievo costituzionale, sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio sostenute dal Presidente, dai vicepresidenti e dai consiglieri del CNEL non residenti a Roma, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'assemblea del CNEL o della commissione o dell'organismo istruttorio di appartenenza previsto dalla legge, presso la sede CNEL. 2. E' consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane). 3. In caso di viaggio con voli aerei sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economica, comprensivo di diritti di prenotazione e tasse aeroportuali. 4. In caso di viaggio in treno, in nave o altri mezzi, sono ammesse a rimborso massimo le spese documentate relative al costo del biglietto equivalente a quello di classe economica a tariffa piena, comprensivo di diritti di prenotazione. 5. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso alla tariffa economica, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sara' rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica. |
| Art. 6.
Rimborso delle spese di trasporto per missioni, anche in delegazione
1. Sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio per missione, anche in delegazione, sostenute dal Presidente, dai vicepresidenti e dai consiglieri del CNEL per lo svolgimento delle attivita' istituzionali al di fuori della sede del CNEL, previa determinazione del Presidente di autorizzazione allo svolgimento della medesima missione. 2. Per tali spese si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti. |
| Art. 7.
Rimborso delle spese per pasti giornalieri
1. Al Presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del CNEL, in caso di partecipazione a missione esterna, anche in delegazione, compresa tra le 8 e le 12 ore, spetta il rimborso dell'importo di un pasto fino a un massimo di euro 30,55. 2. In caso di durata superiore alle 12 ore, sono rimborsabili fino a due pasti giornalieri, a seguito della presentazione di due ricevute distinte per un importo complessivo giornaliero rimborsabile fino ad un massimo di euro 61,10. 3. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti devono presentare la correlata documentazione fiscale, la quale dovra' riportare che la consumazione si riferisce ad un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino piu' coperti, si procedera' alla liquidazione della quota parte riferibile al richiedente, nei limiti sopra indicati. |
| Art. 8.
Rimborso delle spese per alloggio
1. Ai fini della partecipazione alle attivita' istituzionali presso la sede del CNEL, il Presidente, i vicepresidenti e i consiglieri, ove non residenti a Roma, possono richiedere il rimborso delle spese di alloggio presso una struttura ricettiva di categoria non superiore a quattro stelle. 2. Al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri in missione esterna, anche in delegazione, spetta il rimborso delle spese di alloggio presso una struttura ricettiva di categoria non superiore a quattro stelle. |
| Art. 9.
Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio
1. In caso di partecipazione alle attivita' istituzionali presso la sede del CNEL o di missione esterna, anche in delegazione, e' consentito l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani o di un mezzo a noleggio solo se motivati dalla documentata assenza del servizio di trasporto pubblico o dall'inconciliabilita' dell'orario dei servizi pubblici con lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 2. Nella tratta da e per gli aeroporti, e' consentito l'utilizzo del taxi solo se, con idonea documentazione, si attesti l'assenza dei servizi di trasporto pubblico o che l'orario dei servizi pubblici e' inconciliabile con lo svolgimento delle attivita' istituzionali. |
| Art. 10.
Utilizzo del mezzo proprio
1. E' consentito l'utilizzo del mezzo proprio ove lo stesso risulti economicamente piu' conveniente rispetto ai normali servizi di linea o per difficolta' particolari di raggiungimento delle sedi mediante servizi pubblici di linea. In tal caso, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali ACI, nonche' il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali e il parcheggio del mezzo proprio. |
| Art. 11.
Adeguamento delle misure e dei trattamenti
1. Le misure del rimborso delle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente regolamento vengono adeguate automaticamente alle modificazioni previste per i dirigenti dello Stato, nonche' alle successive norme di rango primario in materia di finanza pubblica estese al CNEL. |
| Art. 12.
Norme finali
1. Le indennita' e le spese di cui al presente regolamento sono poste a carico di appositi capitoli di bilancio del CNEL, approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Visto: il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni |
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